Energie rinnovabili

Dalle rinnovabili ai bonus edilizi. Approvato il Decreto Bollette

Il Decreto Bollette è legge. Via libera definitivo dal Senato. Ecco come si articolano le semplificazioni a favore degli impianti a fonti rinnovabili
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Dalle rinnovabili ai bonus edilizi. Approvato il Decreto Bollette

Una vera rivoluzione sugli iter autorizzativi degli impianti rinnovabili, azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022, passando dal credito di imposta per le imprese energivore e dalla quarta cessione in tema di bonus edilizi. L’Aula del Senato approva in via definitiva il decreto Bollette (17/2022) che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’intento è duplice: calmierare il prezzo dell’energia per consumatori e ricercare nuove fonti energetiche alternative. Per tali motivi, il decreto-legge n.17/2022, tende a dare forte spinta verso la diffusione delle energie rinnovabili ed in particolare, verso una semplificazione nell’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Ma non solo, nel provvedimento non poteva mancare una norma sul Superbonus 110% e bonus edilizi: possibile una quarta cessione dei crediti, ma soltanto se effettuata da istituti bancari nei confronti di propri correntisti. Prorogato al 15 ottobre il termine per la comunicazione, da parte di imprese e professionisti, delle opzioni di cessione e sconto in fattura.

Slittamento al 15 ottobre la comunicazione delle opzioni di cessioni o sconto del credito

Accolte le richieste degli ordini professionali. Accordata l’ulteriore slittamento, per l’anno 2022, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito. La proroga riguarda esclusivamente i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: potranno inviare le opzioni fino al 15 ottobre 2022.

Nessuna proroga invece per gli altri contribuenti: per loro  confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022), rispetto all’ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022).

Ampliata la cessione del credito

Sarà possibile una quarta cessione del credito per usufruire del Superbonus 110% ma solo se effettuata nei verso istituti di credito nei confronti dei propri correntisti.

Il nuovo sistema introduce una quarta cessione, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca ad un suo correntista.

Più semplice installare gli impianti a fonti rinnovabili

Numerose le misure strutturali in materia energetica. Il Decreto Bollette introduce diverse misure di semplificazione per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di infrastrutture elettriche.

La novità più rilevante del cosiddetto Decreto Bollette è che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati. Lo stesso principio è valido per l’installazione di impianti solari fotovoltaici o termici su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze.

La modifica si inserisce in un percorso di semplificazione legislativa già avviato. Infatti, ricordiamo che con la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del “Decreto Semplificazioni Bis” sono state già effettuate numerose integrazioni in tema di efficienza energetica. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all’incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’art. 31 della legge 108/2021 introdusse già una serie di semplificazioni procedurali.

Quindi, con questa nuova norma inserita nel recente decreto, la procedura per l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sarà ulteriormente semplificata perché verrà considerata come una manutenzione ordinaria, e di conseguenza la procedura per l’installazione sarà molto più facile e veloce. Infatti, si eviteranno una serie di permessi e lungaggini burocratiche, che fino ad oggi erano richiesti per questi tipi di interventi e spesso potevano essere percepiti anche come un deterrente.

Tale semplificazione verrà applicata se l’impianto è installato su un edificio o anche su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ed anche a tutte le opere da realizzare per connetterli alla rete elettrica.

Si precisa che la semplificazione non si applica nel caso in cui gli impianti vengano installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di questo tipo di vincolo, la realizzazione è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

Il Decreto Bollette stabilisce un’altra novità, che sarà operativa entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE. Questa consiste nell’individuazione delle condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato (di cui all’art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021) agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW (realizzati ai sensi dell’art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011) come modificato dall’art.9 del presente decreto.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

Via libera alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’art.6 del d.lgs. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

L’articolo 15 comma 1-bis amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del superbonus al 110%.

Tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

Il comma 1-bis introduce un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevede che per le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione al 110% rientrano anche quelle per l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 dell’articolo 119).

Semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti

Si utilizzerà la PAS (procedura abilitativa semplificata) per la realizzazione e l’esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d’acqua che ricadono all’interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004), delle aree naturali protette.

Modifiche al Testo Unico dell’Edilizia

Sono stati modificati gli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia). In particolare, si precisa che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 142/2004.

Di conseguenza, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

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