Edilizia

Contratti pubblici e revisione dei prezzi: lo stato dell’arte

L’aumento generalizzato e diffuso dei prezzi delle materie prime ha portato una crescente attenzione sul tema delle revisioni dei prezzi negli appalti pubblici: l’intervento del Legislatore e della giurisprudenza amministrativa sta segnando profondamente la disciplina di riferimento
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Contratti pubblici e revisione dei prezzi: lo stato dell’arte
Le ipotesi di revisione dei prezzi dei contratti pubblici in fase di esecuzione sono previste e disciplinate dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione individua le modalità con cui è possibile modificare i contratti in corso di esecuzione senza procedere ad una nuova gara. Si tratta delle ipotesi in cui nella documentazione di gara si prevedono clausole contrattuali di revisione dei prezzi, finalizzate ad evitare uno squilibrio contrattuale dovuto ad eventi imprevedibili e tali da rendere opportuna una modifica delle condizioni del contratto. In assenza di tali clausole, gli unici rimedi esperibili sono quelli di natura civilistica.

Le revisioni dei prezzi aventi carattere straordinario

A fronte di tale ipotesi ordinaria, il legislatore, per fronteggiare l’inaspettato aumento generalizzato e diffuso delle materie prime, ha introdotto dei meccanismi di compensazione straordinaria per mezzo dei quali neutralizzarne gli effetti negativi. Il primo di questi sistemi di compensazione “straordinaria” è dato dall’art. 1septies d.l. n. 73/2021 è stato il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti pubblici in corso di esecuzione. A seconda delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione, le stazioni appaltanti procedevano ad erogare (ove richiesto dall’appaltatore) le somme dovute in caso di aumento dei costi in aumento. Viceversa, le stazioni appaltanti procedevano al recupero del credito sorto per effetto della riduzione dei costi in aumento. Tale meccanismo ha ora subito una battuta di arresto per effetto della sentenza n. 7215/2022 del TAR Lazio, Roma, con cui si è parzialmente annullato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, impugnato dall’ANCE. Questo sistema di compensazione straordinaria è stato esteso all’intera annualità del 2021, dal comma 398 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2021. È poi intervenuto l’art. 29 d.l. n. 4/2022 che ha reso obbligatorio, fino al 31 dicembre 2023, l’inserimento di clausole di revisione di prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, d.lgs. n. 50/2016. Da ultimo, non per importanza, si deve ricordare l’art. 26 d.l. n. 50/2022 che introduce disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici e che, al dichiarato fine di “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione” contempla una serie di misure volte all’impiego di prezziari aggiornati e alle correlate iniziative volte al loro adeguamento.

Come orientarsi: la necessità di chiarezza e il nuovo codice appalti

L’emergenza del momento, dettata dalla congiunzione di più fattori imprevedibili (tra tutti, rilancio della domanda trainata dagli incentivi fiscali in materia edilizia, rallentamenti e blocchi della produzione dovuti alla pandemia da Covid-19, l’aumento delle materie prime a causa della guerra in Ucraina), ha portato con sé un intervento legislativo di carattere alluvionale ma comunque coordinato, almeno con specifico riguardo alle ipotesi di revisione dei prezzi. Gli interventi descritti, infatti, si inseriscono come disciplina speciale che affiancherà – per una durata limitata – la disciplina generale attualmente ancora in vigore: l’avviata riforma del codice appalti sembra prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta (tra i quali anche le variazioni del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro).
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