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Rifiuti e sottoprodotti: si può usare come antighiaccio il sale per conservare la carne?

Oltre a essere possibile, è lecito: lo afferma la Cassazione Penale in una sentenza in cui viene ribadito che questa attività non costituisce gestione illecita dei rifiuti
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Rifiuti e sottoprodotti: si può usare come antighiaccio il sale per conservare la carne?

Il sale residuato dalla salagione delle carni, riutilizzato per evitare la formazione di ghiaccio sulle strade comunali costituisce un sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D.Lgs. n. 152/2006, come tale escluso dalla disciplina penale dei rifiuti. Lo afferma la sentenza della Cassazione Penale 7899 del 2015. Vediamo il caso nel dettaglio.

 

Il caso

Avverso la sentenza che lo aveva condannato per avere effettuato attività di deposito, smaltimento e commercio di rifiuti, avendo stoccato e ceduto a terzi, in assenza di autorizzazione, il sale derivante dalla lavorazione delle carni eseguita presso il proprio stabilimento, il titolare della fabbrica ricorreva in cassazione deducendo che il giudice di primo grado non aveva considerato che il sale non aveva le caratteristiche del rifiuto, bensì quelle del sottoprodotto.
Cosa dice la Cassazione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 184-bis, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (che per sottoprodotto ha stabilito che si deve intendere qualsiasi sostanza od oggetto che origini da un processo di produzione, di cui sia parte integrante, sebbene non ne costituisca la finalità; che sia certamente destinata ad un successivo uso – legittimo e non nocivo per la salute e per l’ambiente – per il quale non necessiti di alcun ulteriore trattamento), la Cassazione ha sostenuto che, in maniera apodittica, il Tribunale aveva escluso che il sale residuato dalla salagione delle carni eseguita presso lo stabilimento del ricorrente potesse essere ritenuto sottoprodotto, sebbene fosse risultato che tale sostanza aveva tutte le caratteristiche per essere ritenuto tale.

Si trattava, infatti, di materiale utilizzato in un processo produttivo, volto ad assicurare la conservazione delle carni e pertanto non costituente lo scopo di quello, che può essere riutilizzato per evitare il formarsi del ghiaccio sulle strade dei Comuni ai quali veniva gratuitamente ceduto dall’imputato, senza alcun ulteriore trattamento e senza alcun apprezzabile nocumento né per la salute né per l’ambiente.
La riconosciuta natura di sottoprodotto della sostanza depositata nel piazzale e successivamente ceduta agli enti locali della zona ha perciò determinato l’annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza.

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