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Case in prossimità di autostrade: anche se si rispettano i limiti acustici non è escluso il danno alla persona

La violazione delle norme pubblicistiche rende sempre illecite immissioni, ma le immissioni, anche se sotto la soglia di legge, possono comunque essere valutate “intollerabili” dal giudice
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Case in prossimità di autostrade: anche se si rispettano i limiti acustici non è escluso il danno alla persona
Rumori provenienti dalla vicina autostrada. Quali sono gli strumenti di tutela a favore dei proprietari che abitano in prossimità del tratto stradale? Possono chiedere il risarcimento dei danni alla salute, oppure prevale l’interesse pubblico alla circolazione? E quali sono i limiti acustici che deve rispettare un’autostrada? Non è semplice dare una risposta unica, nel senso che occorre sempre tener conto della particolarità della singola situazione concreta. Quando si parla di autostrade, poi, la questione riguarda il tema dei rapporti tra limiti pubblicistici e limiti privatistici di tollerabilità delle immissioni acustiche.

Limiti acustici in autostrada: cosa dice il codice civile

Partiamo dall’articolo 844 del codice civile, che rappresenta la norma di riferimento quando parliamo di immissioni rumorose. Questo norma dispone che il giudice può impedire le immissioni rumorose (azione inibitoria) quanto queste superano il limite della “normale tollerabilità. Questo limite va valutato dal giudice “avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi”. Sempre il giudice, contemperando le “esigenze della produzione” con le ragioni “della proprietà”, può eccezionalmente ammettere le immissioni. In ogni caso, il privato può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali ed alla persona, ovviamente fornendone la prova, secondo le regole della responsabilità civile (artt. 2043 e 2059 c.c.).

Le norme pubblicistiche sull’inquinamento acustico

Accanto alle norme del codice civile, occorre considerare anche quelle di tipo pubblicistico, in particolare la Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995 e relativi regolamenti attuativi (DP.C.M. del 14.11.1997 e D.M. 16/03/1998) e il D.P.R. n. 142/2004, sul contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare. Va richiamato, in particolare, l’art. 6-ter del D.L. n. 208/2008 (convertito il L. n. 13/2009), il quale stabilisce che “nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”.

Limiti acustici in autostrada: quali norme applicare?

Il problema è capire quali norme applicare quando si parla di immissioni rumorose provenienti da autostrade. Secondo i gestori autostradali, le norme speciali di diritto pubblico prevalgono su quelle del codice civile; quindi, i rumori prodotti sarebbero sempre leciti se contenuti entro i limiti stabiliti dalle norme di diritto pubblico, con la conseguenza che, in questi casi, i privati non potrebbero invocare i rimedi a loro tutela previsti dall’art. 844 c.c. Questa impostazione è stata però smentita dalla giurisprudenza. In realtà, le due discipline, pubblica e privata, operano su piani diversi. La normativa specialistica persegue interessi pubblici, disciplinando in via generale e assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi. La violazione dei limiti imposti dalla normativa pubblicistica, dunque, rende automaticamente le immissioni “intollerabili” ai sensi dell’art. 844 c.c., ma non è vero il contrario: le immissioni, anche se sotto la soglia di legge, possono comunque essere valutate “intollerabili” dal giudice, ai sensi dell’art. 844 c.c. (Cass. civ. n. 28893/2018; n.8474/2015; n. 939/2011). Questo principio, dunque, consente ai proprietari di case situate nelle vicinanze di autostrade di poter ottenere il risarcimento dei danni alla salute o alla persona (ovviamente dandone la prova) anche laddove l’ente gestore delle autostrade dimostri di aver rispettato i limiti acustici previsti dalla legge e dai regolamenti contro l’inquinamento acustico, tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni.

Tutela della salute e della persona

L’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui all’art. 844 c.c. impone di considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute, nel bilanciamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà, indipendentemente dalla priorità di un determinato uso. In particolare, la Cassazione ha precisato che, anche in assenza di un danno alla salute, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi che possono comunque (se adeguatamente provati) essere meritevoli di risarcimento (Cass. civ. n. 20927/2015).

Deprezzamento dell’immobile causato dal rumore del traffico autostradale

In una recente ordinanza, la n. 631 del 10 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società autostradale può essere condannata a “indennizzare” il privato che, pur essendo rimasto proprietario dell’immobile, ne ha subito il deprezzamento a causa di immissioni di rumori e/o sostanze dannose. Ancora una volta la Corte evidenzia la netta differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa in materia di immissioni acustiche. Nel caso di specie, il gestore autostradale era stato condannato a corrispondere ai proprietari l’indennizzo per il deprezzamento dell’immobile, oltre all’obbligo di posizionare le barriere fonassorbenti e di risarcimento del danno esistenziale, già riconosciuti dal giudice di primo grado. Secondo l’ente gestore nel caso concreto andava applicata la normativa pubblicistica sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal Dpr 142/2004. Ma la Cassazione ha ribadito che, in tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale, va tenuto conto dell’art. 844 c.c.. Tale norma detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità. Solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l’elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto a una normale qualità della vita.
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