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Autorizzazione paesaggistica, cosa cambia con la legge delega

Con la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio si semplificano le procedure di autorizzazione e il coordinamento con altre norme
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Autorizzazione paesaggistica, cosa cambia con la legge delega

Il Senato ha approvato il 17 settembre 2025 il disegno di legge di delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica: la legge delega in questione permetterà di semplificarle e coordinarle con altre norme sotto diversi profili.

Autorizzazione paesaggistica: le novità previste dalla legge delega

Il silenzio-assenso nell’ambito del procedimento, a cura delle Regioni, di accoglimento o rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica (art. 146, comma 5, primo periodo, del Codice), per il rilascio del parere da parte delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, dovrà essere coerente con le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (articolo 17-bis legge n. 241/1990), che assegna un termine di trenta giorni alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di beni o servizi pubblici per comunicare il proprio assenso, concerto o nulla osta nei casi in cui è richiesto.

Il termine può essere interrotto una sola volta per esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale entro il termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni, decorsi i quali senza comunicazioni, l’assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito.

Il silenzio-assenso per l’istanza di autorizzazione paesaggistica

Sull’istituto del silenzio-assenso nell’autorizzazione paesaggistica si segnala la sentenza n. 2836 21 marzo 2023, in cui il Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla casistica relativa al silenzio-assenso, al parere tardivo, all’ambito delle valutazioni da parte della Soprintendenza (limitatamente agli aspetti paesaggistici e archeologici), ai rapporti coi titoli edilizi, alla tutela delle identità tradizionali e culturali delle popolazioni locali, osservava che:

  1. il parere di compatibilità paesaggistica costituisce un atto endoprocedimentale emanato nell’ambito di quella sequenza di atti ed attività preordinata al rilascio del provvedimento di autorizzazione paesaggistica (o del suo diniego). Le valutazioni espresse sono finalizzate, dunque, all’apprezzamento dei profili di tutela paesaggistica che si consolideranno, all’esito del procedimento, nel provvedimento di autorizzazione o di diniego di autorizzazione paesaggistica;
  2. nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, da parte della Soprintendenza, non può escludersi in radice la possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.

Coordinamento con il Testo unico dell’edilizia, infrastrutture strategiche e interventi minori

La legge delega indica genericamente la necessità di assicurare, per superare incertezze applicative, un migliore coordinamento normativo del Codice dei beni culturali e del paesaggio con il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (dpr n. 380/2001).

La revisione dovrà prevedere inoltre che gli interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (art. 3 dpr n. 31/2017) non siano sottoposti a parere della Soprintendenza. Essi competono infatti esclusivamente agli enti territoriali, previa verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica conformati o adeguati alle previsioni del piano paesaggistico e qualora siano previste specifiche prescrizioni d’uso.

Il parere per l’autorizzazione paesaggistica relativa a infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale (art. 39 del d.lgs. n. 36/2023), sarà di competenza del Ministero della cultura.

Rischio idrogeologico, rinnovo semplificato e coordinamento dei piani paesaggistici

Dovranno essere individuate le tipologie di intervento di prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico, di rafforzamento della sicurezza del patrimonio culturale e di ripristino delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nel rispetto, ove possibile, dell’identità originaria delle stesse e senza alterarne la natura storica, architettonica o paesaggistica, alle quali applicare una specifica disciplina procedimentale semplificata.

Per interventi relativi ad attività di carattere stagionale e ripetitivo, che non presentino variazioni di alcun genere rispetto all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, saranno previste ipotesi di semplificazione per il rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica.

Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali, saranno previste ulteriori forme di coordinamento volte ad assicurare la redazione, l’aggiornamento periodico e l’effettiva attuazione dei piani paesaggistici, con la facoltà alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1 dell’art. 15 della legge n. 241/1990).

Legge delega autorizzazione paesaggistica: le linee guida del Ministero della cultura

Per la concessione in uso dei beni non in consegna al Ministero della cultura, lo stesso Ministero dovrà adottare delle linee guida per assicurare l’esercizio uniforme delle azioni di tutela a livello nazionale, anche con riferimento al regime del supplemento istruttorio, alla chiara distinzione tra interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato e interventi soggetti al regime autorizzatorio ordinario e all’efficacia temporale delle autorizzazioni medesime in relazione all’atto legittimante la richiesta, e in materia di concessione per eventi di natura temporanea ed effimera.

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