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Le aree idonee possono essere legittime anche a meno di 500 metri dai beni vincolati

Lo riconosce il TAR ad un’area a destinazione agricola. Vediamo a quali condizioni
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Le aree idonee possono essere legittime anche a meno di 500 metri dai beni vincolati

Il TAR ha riconosciuto tale ipotesi di idoneità in quanto si trattava di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale. Le ipotesi di idoneità ex lege delle aree come previste dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, anche in relazione alla loro distanza dai beni vincolati, sono tra loro cumulative e alternative e la non idoneità ad una delle ipotesi previste non priva di legittimità le aree idonee prescelte, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti per almeno una ipotesi di idoneità ex lege. È quanto chiarito dal TAR Toscana, Firenze, con la sentenza n. 1359 del 25 novembre 2024.

Distanza aree idonee dai beni vincolati: il giudizio innanzi al TAR

La questione di cui era investito il TAR Toscana originava dalla presentazione di istanza per la realizzazione di un parco fotovoltaico. L’istanza veniva formulata secondo la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettere c-ter n. 1 e c-quater, d.lgs. n. 199/2021.

Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo che le aree non fossero qualificabili come idonee ai sensi delle disposizioni di legge indicate in quanto i terreni individuati, oltre a ricadere in zona agricola, sarebbero stati ricompresi all’interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela culturale. Nelle more del procedimento, inoltre, era intervenuta una modifica normativa (decreto-legge n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024) che aveva escluso l’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Il TAR, all’esito del giudizio, ritenuta la fondatezza della pretesa dedotta, ha annullato gli atti impugnati, riconoscendo l’idoneità dell’area ad ospitare l’impianto ex art. 20, comma 8, lettera c-ter n. 1, d.lgs. n. 199/2021.

L’applicazione in concreto della disciplina generale di riferimento

Rilevante nel caso di specie è l’applicazione del d.lgs. n. 199/2021 il cui art. 20 disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nel caso di specie rileva la disciplina transitoria in attesa dell’adozione degli atti attuativi (art. 20 comma 8, lettere c-ter e c-quater) per la quale sono considerate idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici quelle aree territoriali in possesso dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni. Nel dettaglio, l’eventuale non operatività di un’ipotesi non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi dell’altra ipotesi (in quanto la lettera c-quater aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della lettera c-ter).

Nel caso di specie il TAR ha riconosciuto l’applicazione delle disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza (così facendo venir meno l’esclusione dell’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra prevista dal decreto-legge n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024) e, dunque, ne ha valutato la fondatezza ai sensi del d.lgs. n. 199/2021.

In tal senso, allora, applicando la lettera c-ter della richiamata disposizione, il TAR ha riconosciuto tale ipotesi di idoneità in quanto si trattava di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale.

Diverso è stata, però, la valutazione con riferimento alla distanza dell’area rispetto ai beni vincolati: poiché inferiore a 500 metri, infatti, l’area non poteva essere ritenuta idonea applicando la lettera c-quater della richiamata disposizione. Nonostante ciò, però, il difetto dei presupposti di cui alla lettera c-quater è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’idoneità dell’area ai sensi della lettera c-ter dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021.

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