Cerimonie papali e gestione degli appalti: scatta la deroga al Codice

Il Consiglio dei Ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale in Italia per commemorare la scomparsa di Papa Francesco. Il lutto nazionale comporta la sospensione di eventi pubblici e manifestazioni ufficiali, mentre le attività lavorative e scolastiche proseguono regolarmente, salvo diverse disposizioni che includono un’importante deroga.
Palazzo Chigi ha varato una procedura straordinaria per la gestione delle esequie di Papa Francesco e della cerimonia di nomina del nuovo Pontefice. L’eccezionale portata dell’evento ha imposto misure urgenti per garantire sicurezza, accoglienza e logistica. Il Governo ha attivato le deroghe previste dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici, conferendo poteri speciali alla Protezione Civile.
Deroga per lutto nazionale e la gestione delle esequie papali
Con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi ha attivato una procedura straordinaria di intervento per fronteggiare le esigenze connesse alle esequie di Papa Francesco e alla cerimonia collegate alla elezione del nuovo Pontefice.
La complessità e l’eccezionale rilevanza dell’evento, destinato a richiamare nella Capitale milioni di persone da ogni parte del mondo, ha reso necessaria l’adozione di un impianto normativo speciale, fondato sull’art. 140 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina le norme derogatorie applicabili in materia di Protezione Civile.
In tale contesto, il Governo ha attribuito al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Fabio Ciciliano, avrà poteri di ordinanza idonei a consentire l’attivazione di misure urgenti, anche in assenza di una dichiarazione formale dello stato di emergenza.
L’art. 140 del Codice dei contratti pubblici
L’art. 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici rappresenta uno strumento giuridico di particolare rilevanza in ambito emergenziale, in quanto consente alla Protezione Civile di adottare ordinanze contingibili e urgenti per la realizzazione di interventi non procrastinabili, in deroga alle disposizioni ordinarie in materia di contrattualistica pubblica.
La norma prevede che, qualora ricorrano le condizioni di straordinaria necessità e urgenza, il Capo del Dipartimento possa affidare direttamente lavori, servizi e forniture ritenuti strumentali alla gestione dell’emergenza, entro il limite di 500.000 euro per i lavori pubblici, e senza necessità di avviare procedure concorsuali per l’acquisizione di beni e servizi indispensabili.
È tuttavia richiesto che tali affidamenti siano giustificati da esigenze funzionali e che ne sia garantita la pubblicazione sui sistemi di e-procurement al fine di assicurarne la tracciabilità e la successiva verifica.
La deroga rappresenta una particolare modulazione in funzione della tempestività e dell’efficienza dell’azione pubblica, con l’obiettivo di rispondere rapidamente a eventi di rilievo nazionale, come quello attualmente in corso.
Appalti in somma urgenza: quando sono ammessi e quali limiti rispettare
L’utilizzo dell’istituto della somma urgenza deve sempre avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, trattandosi di una procedura eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinario regime degli appalti pubblici.
L’ANAC, nel parere n. 19 del 24 maggio 2024, ha chiarito che la possibilità di ricorrere a tale istituto è circoscritta a fattispecie tassative, come previste dall’art. 140 del Codice dei contratti pubblici, le quali richiedono l’esistenza – o la ragionevole previsione – di eventi dannosi o pericolosi per la pubblica o privata incolumità.
Solo in tali casi, e comunque entro limiti temporali rigorosamente definiti (massimo quindici giorni o il termine stabilito dallo stato di emergenza), è consentito derogare alle ordinarie procedure di affidamento.
L’ANAC ha altresì ribadito che le norme derogatorie vanno “interpretate restrittivamente e applicate solo nei casi strettamente previsti“, onde evitare un uso distorto o improprio dello strumento che potrebbe comportare responsabilità amministrative, contabili e – nei casi più gravi – penali. In definitiva, la somma urgenza non può diventare scorciatoia per accelerare procedure ordinarie: ogni deroga deve poggiare su fondati presupposti, documentati e motivati, nel rispetto del principio di legalità e di buon andamento dell’azione amministrativa.