Decreto legge n. 39/2025 sulle polizze catastrofali in vigore, il Mimit aggiorna le Faq
Il Senato, in data 21 maggio, ha convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali che si appresta ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene, tra l’altro, la proroga dell’obbligo e introduce un significativo riassetto normativo in materia di assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali per il sistema imprenditoriale nazionale.
Il provvedimento interviene sulla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023), che aveva previsto l’obbligo per tutte le imprese operanti sul territorio nazionale di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.).
L’intento del legislatore è duplice:
- da un lato, accrescere la resilienza del sistema produttivo rispetto al crescente rischio climatico e ambientale;
- dall’altro, responsabilizzare le imprese nella gestione preventiva dei danni potenziali, attraverso strumenti assicurativi di mitigazione del rischio.
Con il nuovo decreto, viene confermato l’obbligo per le grandi imprese (quelle con più di 250 dipendenti), mentre si stabilisce un meccanismo di entrata progressiva per le imprese di minori dimensioni.
Questa differenziazione mira a contemperare l’interesse pubblico alla diffusione delle coperture assicurative con le oggettive difficoltà economico-organizzative delle micro e piccole realtà imprenditoriali, che rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto produttivo italiano.
Per le grandi imprese, resta fermo il termine del 31 marzo 2025, ma viene introdotta una moratoria tecnica di 90 giorni, che consente l’adeguamento fino al 30 giugno 2025, senza pregiudicare l’accesso ad eventuali fondi pubblici o agevolazioni finanziarie.
Il nuovo calendario operativo
Il Governo interviene con una proroga mirata sull’obbligo di stipulare polizze assicurative contro i danni da calamità naturali, rimodulando i termini in funzione della dimensione aziendale. Il nuovo calendario estende i tempi per l’adempimento a micro, piccole e medie imprese, mentre per le grandi imprese resta valido il termine del 31 marzo 2025, seppur con una finestra transitoria di salvaguardia da sanzioni fino al 30 giugno 2025.
Il rinvio – deciso con l’obiettivo di consentire una più graduale implementazione della misura – riguarda terreni, fabbricati, impianti e scorte aziendali esposti al rischio di eventi calamitosi, come sismi, alluvioni o frane.
Di seguito la tabella di sintesi con le nuove scadenze previste per categoria di impresa:
| Tipologia di impresa | Scadenza obbligo assicurativo | Note |
|---|---|---|
| Grandi imprese | 31 marzo 2025 | Finestra transitoria senza sanzioni fino al 30 giugno 2025 |
| Medie imprese | 1° ottobre 2025 | Proroga di sei mesi rispetto alla scadenza originaria |
| Piccole imprese | 31 dicembre 2025 | Proroga di nove mesi rispetto alla scadenza originaria |
| Microimprese | 31 dicembre 2025 | Allineate alle piccole imprese |
È opportuno sottolineare che la norma collega espressamente l’assolvimento dell’obbligo assicurativo alla possibilità di accedere a incentivi pubblici, finanziamenti agevolati e contributi statali: le imprese inadempienti saranno escluse da qualsiasi forma di sostegno economico pubblico, con effetti potenzialmente penalizzanti per le realtà meno strutturate che non provvedano per tempo all’adempimento.
I limiti di assicurabilità degli immobili in caso di calamità
La nuova disciplina in materia di polizze catastrofali introduce criteri stringenti sul perimetro degli immobili soggetti all’obbligo assicurativo. La sottoscrizione della polizza rappresenta una condizione necessaria per accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, rendendo di fatto l’assicurazione un requisito imprescindibile per la resilienza aziendale. In particolare, l’obbligo riguarda “esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a un periodo in cui il titolo edilizio non era obbligatorio”.
È ammessa la copertura anche per “gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono”, ampliando così la platea degli immobili legittimamente assicurabili. Restano invece escluse dalla copertura, e quindi non assicurabili, le strutture prive di titolo edilizio o gravate da abusi non sanati.
La norma chiarisce che per tali beni “non spettano indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Quanto ai criteri per la determinazione del valore da assicurare, si farà riferimento al valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili, al costo di rimpiazzo per i beni mobili e al ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati. Una specifica disposizione disciplina infine i beni di terzi utilizzati nell’attività d’impresa: nel caso in cui tali beni non siano già coperti da assicurazione e siano assicurati dall’imprenditore, l’indennizzo sarà corrisposto direttamente al proprietario, a condizione che sia stata data comunicazione dell’avvenuta stipula della polizza.
Infine, le polizze catastrofali potranno prevedere una franchigia o scoperto massimo pari al 15% del danno. Tuttavia, questo limite non si applica alle grandi imprese, incluse controllate e collegate, se adottano un programma assicurativo globale di gruppo. In tal caso, la soglia potrà essere superata in base agli accordi contrattuali.
La grande assente: l’assicurazione sulle case
Per garantire un’attuazione chiara e uniforme della norma, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha istituito un tavolo di monitoraggio dei fenomeni di mercato, cui partecipano i rappresentanti delle principali categorie produttive e dell’IVASS.
L’obiettivo è duplice:
- accompagnare l’attuazione del decreto nella fase transitoria di conversione in legge;
- favorire una capillarizzazione informativa presso il sistema imprenditoriale, fornendo indicazioni operative per la stipula delle polizze, la definizione dei massimali e la valutazione del rischio effettivo.
Tuttavia, nonostante la portata sistemica del decreto per il comparto produttivo, ci preme sottolineare una significativa lacuna normativa: le abitazioni civili continuano a essere escluse da ogni obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali.
Un dato paradossale se si considera che, secondo gli ultimi rapporti IVASS, solo il 4,9% delle abitazioni italiane è coperto da polizze contro eventi naturali. A fronte di 35,6 milioni di unità abitative, le polizze attive per rischio terremoto si fermano a 579.000, quelle contro le alluvioni a 275.000, mentre le coperture combinate raggiungono appena 496.000 contratti. In alcune regioni a elevata vulnerabilità sismica o idrogeologica, come Sicilia, Basilicata e Molise, la diffusione delle coperture non supera l’1%.
L’esclusione delle abitazioni civili rappresenta dunque una mancata opportunità di riforma strutturale, e impone una riflessione futura sulla necessità di estendere il perimetro dell’obbligo anche al patrimonio edilizio privato, particolarmente fragile rispetto agli scenari di crisi climatica in continua evoluzione.
Le FAQ MIMIT chiariscono alcuni aspetti
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMIT) ha pubblicato le prime FAQ esplicative sull’operatività del nuovo sistema di assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali, introdotto dal D.M. n. 18/2025. I chiarimenti forniti mirano a delineare con maggiore precisione l’ambito oggettivo e soggettivo dell’obbligo assicurativo, offrendo un’interpretazione autentica delle disposizioni normative, soprattutto in relazione ai beni da assicurare, ai soggetti obbligati e alle esclusioni.
Secondo quanto chiarito, sono oggetto di copertura assicurativa obbligatoria i beni riconducibili alle immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile. Si tratta in particolare di: terreni, fabbricati comprensivi di ogni opera muraria e impiantistica accessoria e impianti e macchinari funzionali all’attività d’impresa.
Anche i beni detenuti in locazione, leasing o altro rapporto giuridico vanno assicurati
A questi si aggiungono, pur se non esplicitamente richiamati nel D.M., anche le attrezzature industriali e commerciali, laddove rilevanti ai fini dell’attività produttiva. L’obbligo sussiste indipendentemente dal titolo di possesso: anche i beni detenuti in locazione, leasing o altro rapporto giuridico vanno assicurati, salvo che siano già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore.
Particolare attenzione è posta sui beni esclusi dall’obbligo assicurativo. Non rientrano nel perimetro i fabbricati in costruzione – in quanto classificati contabilmente nella voce B-II, n. 5 – né i beni gravati da abuso edilizio, ossia costruiti in assenza di titoli abilitativi o con irregolarità edilizie sorte anche successivamente alla realizzazione. Tali esclusioni sono espressamente previste all’art. 1, commi 1 e 2 del D.M. n. 18/2025.
Quanto all’ambito soggettivo, l’obbligo assicurativo ricade su tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché su quelle con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché iscritte nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
L’iscrizione è il presupposto unico per l’adempimento, indipendentemente dalla sezione nella quale l’impresa è registrata (ordinaria, speciale o artigiana). Restano escluse, invece, le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., per le quali continua ad applicarsi la normativa specifica del Fondo mutualistico nazionale per eventi meteoclimatici.
Ulteriori precisazioni riguardano casi particolari. È obbligato a stipulare la polizza anche l’imprenditore che esercita la propria attività presso l’abitazione: in tal caso, l’assicurazione deve coprire la porzione dell’immobile effettivamente destinata all’attività d’impresa.
Al contrario, non sono tenute a contrarre alcuna assicurazione le imprese che, pur iscritte nel Registro, non possiedono né impiegano alcuno dei beni elencati all’art. 2424, comma 1, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).
Per quanto concerne le modalità di adempimento, il MiMIT chiarisce che l’obbligo può essere assolto anche mediante adesione a polizze collettive. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025, le polizze già in essere dovranno essere adeguate alle nuove prescrizioni normative a partire dal primo rinnovo utile o alla prima quietanza successiva alla data di entrata in vigore del decreto.
Le nuove FAQ del MIMIT del 15 aprile
Successivamente, in data 15 aprile, le FAQ del MIMIT sono state nuovamente aggiornate.
Alla luce degli aggiornamenti pubblicati dal MIMIT, si consolida l’interpretazione secondo cui la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213/2023 non presenta carattere autoapplicativo, bensì richiede una fase attuativa a carico delle singole Amministrazioni pubbliche competenti in materia di agevolazioni e incentivi economici.
Il dettato normativo, infatti, si limita ad affermare che dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo “si deve tener conto” ai fini dell’erogazione di contributi, sovvenzioni o altre forme di sostegno pubblico, senza tuttavia precisare né le modalità operative né le conseguenze giuridiche derivanti dalla mancata stipula della polizza da parte delle imprese.
In assenza di una disciplina di dettaglio a livello normativo, la responsabilità di dare concreta attuazione alla previsione viene dunque demandata a ciascuna Amministrazione, la quale dovrà adottare specifici provvedimenti attuativi, chiarendo come e quando intende tener conto dell’eventuale inadempimento ai fini dell’accesso ai benefici economici di propria competenza.
E in caso di mancata stipula della polizza assicurativa catastrofale?
Con la seconda FAQ, il MIMIT chiarisce che le conseguenze derivanti dall’eventuale mancata stipula della polizza assicurativa catastrofale da parte delle imprese non hanno efficacia retroattiva. Pertanto, non saranno oggetto di valutazione negativa eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche già ottenuti prima della scadenza dei termini fissati dal D.L. n. 39/2025.
Il Ministero specifica che la rilevanza dell’inadempimento scatterà solo a partire dalla data di adozione del provvedimento attuativo con cui ciascuna Amministrazione recepirà la previsione contenuta nella legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), oppure dalla diversa decorrenza eventualmente indicata in tale disciplina.
Una precisazione che evita effetti retroattivi e delimita temporalmente le sanzioni indirette legate alla mancata copertura assicurativa.
Articolo pubblicato il 1° apirle 2025 e aggiornato il 21 maggio 2025

