Un rebus nell’accordo sulla formazione
A maggior ragione dopo che l’11 luglio 2025 la Corte Suprema nella sentenza n. 25564 ha posto l’accento sugli effetti della profonda trasformazione subita dalla figura del preposto a seguito della Legge n. 215/2021, che ha portato sul preposto obblighi ben più impegnativi e penetranti rispetto a quelli contemplati dal TUSL originario, rendendo maggiormente pressante l’esigenza di garantire la formazione del preposto. È un’altra domanda a cui tentiamo di rispondere nell’e-book “L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione: luci e ombre”.
L’obbligo di formazione del preposto nel TUSL
L’ art. 19, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo del preposto di “frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37”. E l’ art. 37, nel comma 7, modificato dalla Legge n. 215/2021, dispone che i preposti “ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, e il comma 2, secondo periodo, contempla appunto l’adozione entro il 30 giugno 2022 di un Accordo Stato-Regioni destinato “all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione”.
Modifiche successive e dubbi
Al comma 7-ter introdotto dalla stessa Legge n. 215/2021 (conversione del Decreto-Legge n. 146/2021 “Decreto Fiscale”) nell’ art. 37, D.Lgs. n. 81/2008, si stabilisce che, “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Sorgeva un dubbio a proposito del comma 7-ter: la norma ivi dettata circa la modalità in presenza e circa la cadenza almeno biennale delle ripetizioni si applicava immediatamente? Di per sé, il comma 7-ter non evoca esplicitamente l’Accordo Stato-Regioni, attuale e/o aggiornato. Solo che il comma 7-ter si propone di “assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7”. E già abbiamo visto che questo comma 7 richiama “quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, e, cioè, dall’accordo che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022. Ne conseguiva che l’immediata applicazione delle modalità indicate nel comma 7-bis sarebbe stata in contrasto con la lettera della legge, e, segnatamente, con il riferimento del comma 7-bis al comma 7, e, tramite il comma 7, al comma 2, secondo periodo.
La modalità in videoconferenza
Una novità fu introdotta dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 che inserì in sede di conversione nel D.L. n. 24/2022 (“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”) l’ art. 9-bis, intitolato “Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ove si dispone che, “nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’ articolo 37, comma 2, secondo periodo, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
Il punto sul nuovo Accordo
Domanda: con l’arrivo dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, trovano senz’altro applicazione le modalità di formazione dei preposti stabilite dall’ art. 37, comma 7-ter?
È la domanda a cui abbiamo dato una risposta nell’e-book “L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione: luci e ombre”, con la segnalazione di una singolare svista dell’Accordo.
Copyright © – Riproduzione riservata