Sicurezza sul lavoro

Sistema di gestione di qualità certificata dal 9 ottobre per le imprese che recuperano rottami metallici

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Dal 9 ottobre 2011 si applica su tutto il territorio dell’Unione europea il regolamento (UE) n. 333/2011 che definisce i criteri e le modalità di recupero dei rottami di ferro, acciaio ed alluminio affinché i materiali ottenuti possano cessare di essere rifiuti.

Il regolamento (UE) n. 333/2011 non richiede, per sua natura, alcun atto di recepimento formale nei 27 Stati membri e si applica, a livello UE, a partire dal 9 ottobre 2011.

Esso costituisce, di fatto, il primo atto normativo emanato dagli organi comunitari in tema di (codificato nell’ordinamento italiano dall’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006).

In pratica chiunque processi alcuni tipi di rottami metallici (ad es. ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio) per farli diventare materia prima secondaria (MPS) e per poterli vendere dovrà avere un sistema di gestione della qualità certificato da un ente terzo accreditato, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del regolamento.

Per quanto attiene agli aspetti amministrativi si sottolinea quanto previsto dall’art. 5 che istituisce un meccanismo di “dichiarazione di conformità” (conforme all’Allegato III) che deve accompagnare ogni partita di rottame e dall’art. 6 che richiede al produttore di applicare un “sistema di gestione della qualità” che deve essere reso accessibile, in qualsiasi momento, alle autorità competenti.

Tav. 1- Gli adempimenti legati alla dichiarazione di conformità e sistema di gestione della qualità dei rifiuti

RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011
OGGETTO DEL REGOLAMENTO L’Unione europea ha stabilito, con il regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, le modalità ed i criteri secondo cui i rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere rifiuti e diventano “materiali”. Il regolamento, applicabile su tutto il territorio dell’Unione dal 9 ottobre 2011, disciplina:1) le tipologie di rifiuti metallici di ferro, acciaio ed alluminio che possono essere sottoposti ad operazioni di recupero finalizzate all’ottenimento dei materiali di ferro, acciaio ed alluminio “non più rifiuti”;2) le tipologie di operazioni di recupero da eseguire per ottenere tali materiali;3) le caratteristiche che debbono avere i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero per poter uscire dalla disciplina dei rifiuti, prevedendo:– per i rottami di ferro ed acciaio, l’utilizzo in fonderie ed acciaierie,– per i rottami di alluminio, l’utilizzo nella raffinazione o rifusione.
SOGGETTI OBBLIGATI Le imprese che recuperano rottami metallici.
ADEMPIMENTO Con l’entrata in vigore del Regolamento n° 333/2011, dal 9 ottobre 2011 le imprese che recuperano rottami metallici possono continuare la propria attività di commercializzazione degli stessi solo se potranno dimostrare il rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento stesso.I requisiti infatti definiscono a quali condizioni i rifiuti metallici di ferro, acciaio ed alluminio possano cessare di essere classificati come rifiuti, e possano invece essere commercializzati come rottami.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ I rottami metallici (non più rifiuti) devono essere accompagnati al momento della loro cessione al detentore, e per ogni partita, da una dichiarazione di conformità a quanto previsto dal regolamento comunitario. Tale dichiarazione di conformità deve essere redatta e firmata dal recuperatore secondo i contenuti previsti nell’allegato III al regolamento.
SISTEMA DI QUALITA’ L’impresa che effettua il recupero dei rottami metallici, per poter emettere la dichiarazione di conformità, deve applicare al processo di recupero un sistema qualità che garantisca:– la tipologia dei rifiuti in ingresso all’impianto;– il monitoraggio dei processi di recupero e delle tecniche di trattamento;– il controllo della qualità dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero, compreso il campionamento, l’analisi ed il controllo della radioattività.
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