Sicurezza sul lavoro

Relazione annuale entro il 28 febbraio per le imprese che utilizzano amianto

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Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.

Entro il 28 febbraio 2011 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare la relazione annuale alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali.

L’art. 9, comma 1 e 3, della legge 27 marzo 1992 n. 257 (e modifiche ex dlgs 3 agosto 2009 n. 106) prevede che le imprese utilizzanti l’amianto nei processi produttivi o svolgenti attività di smaltimento o di bonifica l’obbligo di redigere una che riassuma l’attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa:

1) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto di attività di smaltimento o bonifica;

2) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all’amianto alle quali sono stati esposti;

3) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

4) le misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. Le imprese debbono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

Il modello si compone di quattro parti:

– lettera accompagnatoria la relazione

– scheda informativa

– scheda cantiere per matrice friabile

– elenco addetti impegnati negli interventi.

Le imprese che detengono ovvero esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto inviano alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano o alle strutture territoriali da esse individuate.

Le imprese interessate debbono inviare le suddette relazioni entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all’anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all’obbligo di relazione.

A carico dei trasgressori che non presentano la relazione annuale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 ad euro 5164,57.

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