Registro infortuni: quale sanzioni fino all’istituzione del SINP?
Come chiarito dal Ministero del Lavoro in risposta ad un quesito del 1° settembre 2010, fino all’emanazione del decreto interministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), previsto dall’art. 8, c. 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si devono ritenere valide ancora le vecchie regole relative agli obblighi di istituzione, tenuta ed annotazione del registro infortuni.
Tuttavia, si deve evidenziare che sia la normativa in materia che il mancato rispetto dei suddetti obblighi erano disciplinati dal D.Lgs. n. 626/1994 che il D.Lgs n. 81/2008 ha abrogato, ma l’art. 53, comma 6, D.Lgs n. 81/2008 ha previsto che le disposizioni riguardanti il registro infortuni non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’adozione del citato decreto ministeriale.
Quindi in definitiva sono ancora in vigore le disposizioni riguardanti il registro infortuni ma lo sono anche le sanzioni? La questione non è tanto peregrina, atteso che la sanzione per la mancata o irregolare tenuta del registro infortuni, ai sensi dell’art. 89, comma 3, D.Lgs n. 626/94 va da euro 2580 ad euro 15490; un importo non indifferente per i datori di lavoro. Per alcuni autori ed operatori del settore sicuramente è ancora applicabile l’art. 89, comma 3, del D.Lgs n. 626/1994, perché il citato comma 6, art. 53, stabilisce per l’appunto che «Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni».
Per altri, invece, non è possibile applicare alcuna sanzione, visto che il D.Lgs. n. 626/94 è stato abrogato.
Altri ancora ritengono che, in virtù del richiamo di cui all’art. 303, comma 3, D.Lgs n. 81/08 – per cui fino all’emanazione dei decreti legislativi che devono armonizzare le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. n. 626/1994, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs n. 81/08 – per il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta e registrazione del registro infortuni sia da applicare la sanzione amministrativa prevista dall’art. 55, comma 4, lett. g) che va da euro 1.000 ad euro 4500.
Per completezza di informazione si evidenzia che l’art. 18, comma 1, lett. r) è relativo all’obbligo che il datore di lavoro ha di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
In questa confusione, non è difficile trovare operatori del settore che, per evitare contestazioni, non applicano alcuna sanzione relativa al registro infortuni.
A parere di chi scrive, non si capisce perché, in virtù dell’art. 56, c. 3, D.Lgs. n. 81/2008 dovrebbero rimanere in vigore tutte le disposizioni relative al registro infortuni ma non quelle relative all’apparato sanzionatorio, tuttavia, forse è il caso che chi di competenza intervenga, quanto meno per fare chiarezza ed evitare comportamenti non uniformi sul territorio.