Rassegna di giurisprudenza penale 7 febbraio – Prevenzione infortuni
Prevenzione infortuni – legge 628/61 – mancata risposta alle richieste dell’ispettorato del lavoro – reato permanente – conseguenze
Estremi
Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2692
Massima
La mancata risposta alle richieste dell’Ispettorato del Lavoro (art. 4, legge n. 628/1961) configura, nella sua forma omissiva, un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile
Sintesi
Stringata ma esauriente la motivazione con cui la Corte Suprema si pronuncia, nel caso in esame, sulla contravvenzione prevista dalla legge n. 628/1961, che punisce coloro i quali, legalmente richiesti dall’Ispettorato del lavoro di fornire notizie sul processo produttivo, non le forniscano o le diano errate od incomplete.
La vicenda processuale vedeva imputato il titolare di una ditta, condannato per non aver esibito, a seguito di un accesso ispettivo, presso l’Ispettorato del lavoro la documentazione utile al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati con due operai. In particolare, risulta dagli atti che al titolare della ditta era stata inviata una diffida per esibire tale documentazione, non avendovi provveduto nel termine iniziale impartitogli con la prima diffida in sede di accesso ispettivo e con cui si poneva un termine ultimo per l’esibizione. Dagli atti, infine, emergeva che la documentazione era stata esibita, ma in ritardo, circostanza, questa, valutata ai fini dell’individuazione della cessazione della permanenza. L’imputato contestava, in particolare, la natura permanente del reato.
Gli Ermellini, diversamente, hanno confermato la correttezza delle conclusioni del giudice di merito. In particolare, seguendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, i giudici hanno affermato che l’ultimo comma dell’art. 4 della Legge 22 luglio 1961, n. 628 – che punisce con l’ammenda coloro i quali, legalmente richiesti dall’ispettorato del lavoro di fornire notizie sul processo produttivo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete – configura nella sua forma omissiva un reato permanente, la cui consumazione si protrae fino alla data della relativa denuncia penale in danno del responsabile (v., da ultimo: Cass. pen., Sez. III, n. 4687 del 31/01/2003, imp. P., in Ced Cass., n. 227175).
Prevenzione infortuni – D.Lgs. 626/1994 – delega di funzioni – responsabilità del datore di lavoro – esonero – condizioni
Estremi
Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2694
Massima
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive
Sintesi
La Cassazione si pronuncia nuovamente con la decisione in esame sul tema della delega di funzioni, istituto, com’è noto, istituzionalizzato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008. La vicenda processuale vedeva imputato il titolare di una ditta, condannato per aver violato una serie di norme in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, tra cui, in particolare, la mancata elaborazione del DVR all’esito del procedimento di valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro. In particolare, nel corso del processo, i giudici avevano valutato l’esistenza di un atto di delega conferita dal titolare della ditta a persona di fiducia. La delega era stata, però, disattesa in quanto le violazioni accertate dall’organo di vigilanza si erano presentate in tale macroscopica evidenza per cui tutti gli amministratori avrebbero dovuto esserne a conoscenza e avrebbero dovuto porvi rimedio. Ne era, quindi, seguita l’affermazione di responsabilità dell’imputato per non aver adempiuto in via diretta, ovvero in via di surroga rispetto al delegato platealmente inadempiente, agli obblighi di sicurezza che gravavano sugli amministratori della società.
Resisteva alla condanna l’imputato, censurando la sentenza dei giudici di merito per non aver tenuto conto della delega fatta in materia di misure di prevenzione.
Nessuno sconto è, però, pervenuto dai giudici di Piazza Cavour. In particolare, gli Ermellini hanno valutato che i giudici di merito avessero tenuto conto della delega dedotta dal ricorrente, ma hanno ritenuto corretta la soluzione offerta dal tribunale fondata sulla considerazione che l’imputato, in quanto datore di lavoro, era tenuto a porre rimedio al delegato che era palesemente inadempiente rispetto agli obblighi di sicurezza. In altri termini, dunque, in caso di mancata attivazione del delegato, l’esistenza della delega non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia e a liberarlo dalla responsabilità per l’infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (v., in tema di delega, tra le tante: Cass. pen., Sez. IV, n. 7709 del 20/02/2008, imp. A. e altri, in Ced Cass., n. 238526).