Sicurezza sul lavoro

Pianificazione della sicurezza negli appalti pubblici

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La progettazione in materia di lavori pubblici si articola nel progetto di fattibilità tecnica ed economica e nel progetto esecutivo. Per approfondimenti si rimanda al nuovo ebook tecnico “Manuale della sicurezza nei cantieri - Modulo metodologico-organizzativo e pratico”, di Marco Grandi, Ed. Wolters Kluwer Italia.

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare, nonché i dettagli relativi alla pianificazione della sicurezza nel cantiere.

I due livelli di successivi approfondimenti tecnici negli appalti pubblici

Ai contratti di appalto e di concessione pubblici si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. “Codice dei contratti pubblici”, o più semplicemente “codice”. Esso, in attuazione dell’ art. 1, Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito “PFTE”, costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, composto, tra gli altri, dai seguenti elaborati:

– relazione generale;

– relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

– computo estimativo dell’opera;

– cronoprogramma;

– piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia;

– stima dei costi della sicurezza.

I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) computo metrico estimativo dell’opera;

c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;

d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia;

e) stima dei costi della sicurezza.

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’ Allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all’articolo 16 del presente allegato.

In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’ articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni di cui al comma 1 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere. In tal caso, la relazione specialistica sulla modellazione informativa deve riportare l’equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento e quelli presenti nei modelli informativi, nonché la descrizione del processo di generazione degli elaborati predetti a partire dai modelli informativi.

I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

Il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto, tra gli altri, dai seguenti documenti:

– piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

– aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

– quadro di incidenza della manodopera;

– cronoprogramma;

– computo metrico estimativo e quadro economico;

– fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’ Allegato XVI al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il codice rammenta che il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’ Allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’ art. 5, comma 1, lett. b).

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’ art. 15, D.Lgs. n. 81/2008, secondo quanto riportato nell’ Allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell’intervento.

In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all’ art. 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative al PSC vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l’elaborazione di modelli informativi del cantiere.

I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l’associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.

Le considerazioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.

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