Sicurezza sul lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: un recap delle novità

Il nuovo accordo mantiene la struttura dei precedenti, ma introduce alcune innovazioni di contenuto e di logica. Vediamo quali
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Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: un recap delle novità

Il 25 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni, approvato il 17 aprile 2025, che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo accordo rappresenta un importante aggiornamento rispetto ai precedenti, introducendo diverse novità significative che mirano a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione, rendendola più pratica e consapevole.

Principali novità introdotte con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo accordo mantiene la struttura dei precedenti, ma introduce alcune innovazioni di contenuto e di logica che meritano di essere sottolineate:

  1. Formazione del Datore di Lavoro: Viene introdotta una formazione innovativa per i datori di lavoro, con un focus sull’organizzazione della sicurezza e sulle responsabilità del datore di lavoro.
  2. Integrazione della Formazione per il Preposto: La formazione per il preposto viene arricchita con nuovi contenuti, rendendola più completa e adeguata alle esigenze attuali.
  3. Nuove Attrezzature: Vengono inserite nuove attrezzature tra quelle di cui all’art. 73 del Dlgs 81/2008, ampliando così l’ambito di applicazione della normativa.
  4. Obblighi Formativi per Ambienti Confinati: Viene regolata la formazione per chi opera in ambienti confinati, un aspetto di grande rilevanza per la sicurezza sul lavoro.
  5. Modalità Innovative di Formazione: L’accordo introduce modalità innovative di formazione, orientate al gesto lavorativo sicuro e al comportamento corretto, superando la tradizionale impostazione teorica e nozionistica.

Il nuovo Accordo rappresenta un avanzamento verso una consapevolezza culturale nella prevenzione

L’obbligo formativo per il datore di lavoro, l’importanza del ruolo del preposto (quale tramite tra la fase programmatoria e organizzativa del datore di lavoro e la funzione esecutiva dei lavoratori) e l’orientamento pratico della formazione rappresentano un avanzamento verso una consapevolezza culturale nella prevenzione.

Impatto culturale e concettuale del nuovo Accordo

Sul piano culturale e concettuale, l’accordo pone una forte enfasi sull’organizzazione della sicurezza, un tema su cui la giurisprudenza sta concentrando sempre più l’attenzione.

E contemporaneamente mira a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati, utilizzando nuovi strumenti organizzativi nei corsi, per aumentare il livello di sicurezza e rendendo la formazione più pratica e consapevole, attraverso il riconoscimento dei cosiddetti “break formativi”.

Nuove linee guida per la formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

Dal documento di valutazione dei rischi, la formazione deve permettere ai destinatari di conoscere i rischi e i doveri legati alle proprie mansioni, minimizzando comportamenti disattenti. Verificare l’efficacia della formazione durante il lavoro, anche tramite i preposti, è essenziale per prevenire comportamenti scorretti e infortuni, e per evitare responsabilità del datore di lavoro.

Formazione per i datori di lavoro

Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i datori di lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici normativi e organizzativi gestionali.

Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.

Nel caso in cui il datore di lavoro di un’impresa svolga anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al corso base di 16 ore si aggiunge un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al  settore di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria.

Frequenza dell’aggiornamento

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Per il Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Formazione per i preposti alla sicurezza

Il preposto, oltre alla formazione (generale e specifica) obbligatoria per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro moduli:

  1. Giuridico normativo
  2. Gestione e organizzazione della sicurezza
  3. Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
  4. Comunicazione e informazione

E’ previsto un aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.

Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Abilitazione degli operatori per attrezzature di cui all’articolo73, Comma 5 D.Lgs 81/2008

L’abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro (individuate e riportare nell’allegato II dell’Accordo Stato Regioni) si intende acquisita con il superamento delle verifiche.

Ogni operatore nel corso del modulo pratico dovrà utilizzare la tipologia di attrezzatura per la quale sarà abilitato. L’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08.

L’aggiornamento per rinnovare l’abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.

Sicurezza negli ambienti confinati

È stata introdotta una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, suddiviso in:

  1. Modulo Giuridico-Tecnico (4 ore)
  2. Parte Pratica (8 ore)

Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

  1. in presenza;
  2. in videoconferenza sincrona;
  3. in e-learning;
  4. in modalità mista.

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

  • predisporre il progetto formativo secondo le indicazioni vigenti.
  • ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. (Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning);
  • attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti);
  • tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
  • verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
  • predisporre il verbale della verifica finale;
  • predisporre l’attestato di formazione.

Break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici

Nell’ambito della formazione si può fare ricorso a break formativi, formazione on the job, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l’utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzatture.

Laddove si faccia ricorso a break formativi la formazione viene erogata direttamente all’interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi.

La formazione dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto, dovrà essere breve (15-30 minuti) e dovrà essere rivolta a piccoli gruppi di lavoratori basandosi su specifici aspetti legati all’attività lavorativa

Come funziona il rilascio degli attestati?

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.

Entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-regioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 25 maggio 2025. Le aziende avranno 12 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni, garantendo così una transizione graduale e ben organizzata.

Solo per i datori di lavoro che devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo il corso può essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.

I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo.

Un passo avanti significativo nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un passo avanti significativo nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo innovazioni che mirano a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione.

Ambiente lavoro 2025: Namirial per la sicurezza nei luoghi di lavoro

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