Maternità, sicurezza e salute sul lavoro: le fonti nazionali e comunitarie e l’importanza del DVR specifico
La direttiva 92/85/CEE
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, costituiscono un gruppo esposto a rischi specifici per il quale è stata adottata la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle donne dall’inizio della gravidanza e fino al periodo di alattamento.
La citata direttiva prende atto che talune attività possono presentare un rischio specifico di esposizione delle suddette lavoratrici ad agenti, processi o condizioni di lavoro, pericolosi e che, pertanto, questi rischi vanno valutati ed il risultato di questa valutazione va comunicato alle lavoratrici stesse e/o ai loro rappresentanti.
Inoltre, i datori di lavoro sono obbligati a tener conto dei rischi specifici suddetti in sede di valutazione dei rischi legati all’attività lavorativa e, qualora il rischio non possa essere evitato, la direttiva stessa prevede che il datore si adoperi per cambiare le condizioni di lavoro o gli orari o per offrire mansioni alternative.
Nel caso in cui questo non sia oggettivamente possibile, è previsto che la lavoratrice sia dispensata dal lavoro per tutto il tempo necessario a proteggere la sua salute e sicurezza e quella del bambino.
Le linee guida della Commissione
In questo contesto assume importanza l’art. 3 della Dir. 92/85/CEE il quale prevedeva che la Commissione – in concertazione con gli Stati membri e con l’assistenza del Comitato Consultivo per la sicurezza, l’igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro – elaborasse delle linee direttrici concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici.
Tali linee sono state elaborate e comunicate ai paesi membri il 5 ottobre 2000 e aspirano a servire da base per la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la sicurezza o la salute nonché di tutte le ripercussioni che questi possono avere sulla gravidanza o l’allattamento delle lavoratrici.
Le linee in questione, prendendo atto del fatto che la gravidanza provochi dei cambiamenti fisiologici e psicologici per cui alcune condizioni accettabili in situazioni normali non lo siano più durante tale periodo e l’allattamento, e sulla scorta di questo concludono che la valutazione dei rischi deve tenere conto di queste possibilità per nulla remote.
Seguendo le Linee Guida viene evidenziato che nell’effettuare la suddetta valutazione, occorre:
1. identificare i pericoli che possono essere agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali;
2. identificare le categorie di lavoratrici (gestanti, che hanno partorito di recente, che allattano);
3. valutare i rischi sia in termini qualitativi che quantitativi.
Inoltre, le linee guida distinguono i pericoli in:
a) generici e situazioni correlate;
b) specifici inerenti
– agenti fisici;
– agenti biologici;
– agenti chimici;
– condizioni di lavoro.
Il D.Lgs. n. 151/2001
La principale fonte normativa del nostro ordinamento che si occupa della tutela della sicurezza e salute della lavoratrice durate il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del bambino nonché di donne che hanno adottato o hanno ricevuto in affidamento bambini fino al compimento del settimo mese di età, è il D.Lgs. n. 151/2001.
Innanzitutto è necessario che lavoratrice informi il proprio datore di lavoro della sua gestazione perché in mancanza di informazione non si potrà certamente ritenere responsabile di alcuna mancanza il datore stesso.
Posto quanto sopra, l’art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento di pesi, nonché ai lavori faticosi ed insalubri riportati nell’Allegato A e nell’Allegato B dello stesso decreto legislativo. Inoltre, ai sensi dell’art. 11, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici gestanti e puerpere, ed in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici, processi o condizioni di lavoro indicati nell’Allegato C al decreto legislativo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza del risultato della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.
Il Testo unico sulla salute e sicurezza e il DVR
Per concludere questo viaggio nelle normative relative alla salute e sicurezza durante la maternità si ricorda che ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.
Sulla scorta della Linee Guida della Commissione UE, diverse Aziende Sanitarie Locali hanno elaborato delle Linee Guida proprie che possono essere di notevole aiuto a coloro che devono elaborare il DVR specifico per la maternità.
Quindi possiamo concludere evidenziando l’obbligo ed anche l’importanza che il datore di lavoro valuti i rischi specifici per le lavoratrici gestanti e puerpere, tenendo presente sia le Linee Guida della Commissione dell’Unione Europea che il D.Lgs. n. 151/2001, e che tali rischi siano contenuti nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Nota: