Macchinario inidoneo: di chi è la colpa?
Interessanti puntualizzazioni della Cassazione sui profili di responsabilità che conseguono ad un infortunio provocato dall’utilizzo in azienda di un macchinario privo all’origine del necessario strumentario di sicurezza.
La Corte ha chiarito, in primo luogo, che la pacifica responsabilità del produttore, per avere messo in commercio un macchinario irregolare perché non rispettoso delle norme di sicurezza, non elide la concorrente responsabilità del datore di lavoro, giacchè questi, che è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.
Si tratta di affermazione ineccepibile.
Infatti, tra i compiti di prevenzione che fanno capo al datore di lavoro vi è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri, dovendo in proposito ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Basti pensare, in proposito, che non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (cfr. Cassazione, Sezione feriale, 26 agosto 2008, Brescia).
Del resto, in ossequio alla disciplina di settore (cfr. gli articoli 69 e segg. del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma anche il disposto dell’articolo 2087 del codice civile, che, quale “norma di chiusura” rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comporta a carico del datore di lavoro l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa quelle misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore), gli eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo in danno del lavoratore, essendo quindi configurabile la responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell’azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina – che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone- senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l’eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l’idoneità all’uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione di avere fatto “affidamento” sull’osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.
In secondo luogo, la Corte di cassazione ha affrontato anche il tema della responsabilità del produttore, chiarendo, anche qui in modo convincente, che non potesse valere, per escluderla, la “delega di funzioni” che questi sosteneva avere rilasciato all’interno della propria azienda.
Infatti, ha chiarito la Corte di legittimità, nel caso di infortunio sul lavoro determinato dall’ utilizzo di un macchinario non munito all’origine dei necessari congegni di sicurezza, il costruttore del macchinario non può andare esente da responsabilità invocando l’istituto della delega di funzioni (cfr. articolo 16 e segg. del decreto legislativo n. 81 del 2008), giacchè trattasi di istituto che può valere solo con riferimento all’attuazione delle norme di igiene e prevenzione all’interno dell’azienda, ossia con riferimento alla sicurezza dei lavoratori e/o degli ambienti di lavoro dell’azienda, e non certamente in relazione ai prodotti commercializzati all’esterno, perché il datore di lavoro non può trasferire ad altri [il delegato] la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai propri dipendenti (in questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza).
Del resto, ha concluso il giudice di legittimità, una delega siffatta, laddove fosse ammessa, consentirebbe inammissibilmente di sottrarsi per via negoziale agli obblighi di garanzia nascenti dall’articolo 40 c.p., intaccando in tal modo il principio di inderogabilità del precetto penale.
Per debito di informazione, in tema di responsabilità del produttore, va ricordato il principio consolidato secondo cui, in caso di infortunio sul luogo di lavoro determinato dall’utilizzo di un macchinario, sussiste la posizione di garanzia del costruttore della macchina, che non è esclusa di per sé da quella (in ipotesi concorrente) del progettista e dello stesso datore di lavoro che il macchinario impieghi.
Infatti, il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza, con l’unica eccezione rappresentata dal caso dell’utilizzatore che risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina).
Pertanto, ove di tale eccezione non ricorrano i presupposti, si ha una permanenza della posizione di garanzia del costruttore allorquando l’evento sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina (di recente, Cassazione, Sezione IV, 20 aprile 2010, Dall’Asta).