Sicurezza sul lavoro

L’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

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Le interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione Civile e Penale chiariscono e orientano il significato e la portata delle leggi in materia di prevenzioni infortuni e malattie professionali.

Da un rapido sguardo alle Sentenze degli ultimi anni, possiamo citare due recenti massime che hanno attribuito responsabilità al coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Per approfondimenti si rimanda al nuovo ebook “Manuale della sicurezza nei cantieri – Modulo giuridico”, di Marco Grandi, Wolters Kluwer Italia, 2025.

Il ruolo della giurisprudenza

La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro risulta articolata e talvolta non priva di incongruenze e incertezze. È necessario quindi spesso ricorrere all’interpretazione delle norme.

L’interpretazione si può distinguere sulla base di chi la compie in:

– autentica, quando è compiuta dal potere legislativo per cui, in quanto tale, è vincolante; essa è in sostanza una legge che interpreta un’altra legge e viene usata in genere per semplificare eventuali diatribe inerenti all’interpretazione della legge stessa; l’interpretazione autentica è quella indubbiamente da preferire ma purtroppo alla stessa viene fatto ricorso solo sporadicamente;

– giudiziale, quando è compiuta dal giudice in un caso concreto;

– dottrinale, quando è compiuta dai giuristi;

– ufficiale, quando è compiuta da pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni (ad es. a mezzo circolari ministeriali); quest’ultima può essere, in base ai risultati ai quali perviene, estensiva o restrittiva a seconda se estende il campo di applicazione della norma rispetto al suo tenore letterale o viceversa lo restringe.

L’interpretazione delle norme

Fra tutte le interpretazioni un posto di particolare riguardo occupano le interpretazioni giudiziali, di tipo teleologico, della Suprema Corte di Cassazione Civile e Penale. Essa decide, di volta in volta, su ricorsi aventi oggetto procedimenti penali dei Tribunali e delle Corti d’Appello su casi concreti di infortuni o di malattie professionali o di violazioni di norme prevenzionistiche o su richieste di risarcimento danni, così chiarendo e orientando il significato e la portata delle leggi in materia di prevenzioni infortuni e malattie professionali. Le innumerevoli Sentenze della Cassazione, con le loro massime, abbracciano ogni aspetto della disciplina sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e vanno dalla sicurezza delle macchine alla responsabilità dei vari soggetti con obblighi di sicurezza, dalla gestione degli appalti alle modalità di valutazione dei rischi.

Due massime recenti tratte dalla Cassazione Penale

Da un rapido sguardo alle Sentenze degli ultimi anni, possiamo citare due recenti massime che hanno attribuito responsabilità al coordinatore per la sicurezza nei cantieri.

Con sentenza della Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2025, n. 4813 la Suprema Corte ha affermato che se è vero che al coordinatore per l’esecuzione dei lavori viene riconosciuta una funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, nondimeno la figura rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori; a tale fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Ma il controllo sull’idoneità del piano operativo di sicurezza non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, poiché si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall’impresa. Nel caso in esame l’infortunio del lavoratore per un colpo di calore durante i lavori in un’area di cantiere interamente esposta al sole, era da ricondurre a carenze organizzative generali, facilmente prevedibili. L’opera consisteva infatti nella demolizione e successiva ricostruzione, proprio nel periodo estivo, e la baracca, unico riparo presente, non era climatizzata. Sicché, le fonti di pericolo non cautelate erano apparse riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui venivano organizzate le attività, non a rischi propri dell’attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Con sentenza della Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2024, n. 21035 la Corte ha evidenziato che il coordinatore, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, mantiene l’obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all’art. 92, comma 1, lett. f), e tale obbligo non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell’esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettura della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente; pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale non grava l’obbligo di una presenza costante in cantiere. Trattasi, dunque, di una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza previamente indicati dalla lett. a) alla lett. d), questi direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone comunque al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni ogni qualvolta abbia contezza di una siffatta situazione di pericolo.

Le considerazioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.

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