Sicurezza sul lavoro

Jobs Act e TU: operatori attrezzature, coordinatori, infortuni, rumore

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Con questo articolo, si conclude l’analisi delle disposizioni del D.Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 151, uno degli ultimi quattro decreti attuativi della legge 10 dicembre 2014 n. 183 (cosiddetto Jobs Act). Tra le modifiche che esso introduce nel testo del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova definizione di “operatore”, che si allarga a comprendere anche il DDL, la formazione dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri, le banche dati della Commissione consultiva sul rumore e le semplificazioni sugli adempimenti per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Definizione di «operatore» (Art. 69, comma 1, lett. e)

Raffronto fra i testi

Testo originale del D.Lgs. n. 81/2008 Testo modificato del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 69, comma 1, lett. e)
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro. e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

L’effetto della modifica in questione è più impattante di quanto a prima vista possa sembrare in quanto estende anche ai datori di lavoro l’obbligo di conseguire l’abilitazione prevista dall’art. 73, comma 5 per l’uso di determinate attrezzature di lavoro, con il conseguente obbligo di sottoporsi ai programmi di formazione previsti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Il testo dell’art. 73, comma 5, difatti, nel definire la necessità di tale abilitazione, fa espresso riferimento al termine «operatori», il quale è a sua volta definito dall’art. 69, comma 1, lett. e) e si riferisce in modo inequivocabile ai soli lavoratori.

Nel testo dell’Accordo del 22 febbraio 2012 si specifica che le disposizioni in esso contenute riguardavano anche i lavoratori autonomi, ma per quanto concerne i datori di lavoro non vi sono riferimenti al suo interno che ne lascino intendere l’applicabilità. Come spesso succede, in questi casi prima o poi qualcuno forza la mano e così si è iniziato con l’estendere l’applicazione dell’Accordo per “via interpretativa”, grazie ad una circolare del Ministero del lavoro che, implicitamente, lasciava intendere che l’Accordo e l’art. 73, comma 5 si riferissero anche ai datori di lavoro.

Con la modifica introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. l), adesso non vi sono più dubbi circa la necessità che il datore di lavoro frequenti i corsi di formazione e acquisisca la necessaria abilitazione per l’uso delle attrezzature di lavoro di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012 e, quantomeno, benché non si possa parlare di una semplificazione, si potrà avere un’applicazione uniforme della norma sul territorio nazionale.

Generatori di vapore (Art. 73-bis)

Raffronto fra i testi

Testo originale del D.Lgs. n. 81/2008 Testo modificato del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 73-bis(Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)
1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente. 3. Fino all’emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.

L’art. 20, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 151/2015 inserisce nel Testo unico per la sicurezza sul lavoro un nuovo articolo, concernente l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, il cui scopo è quello di determinare la reviviscenza della legge n. 1132/1927 (recante la costituzione dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione e disposizioni sulla cessione, la sostituzione e l’impianto degli apparecchi per la combustione, dei generatori di vapore e dei motori termici) dal cosiddetto “Decreto Taglia-leggi” e del D.M. 1 marzo 1974 (regolamento attuativo recante le norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapori che doveva intendersi inefficace in quanto privo della sua fonte legislativa primaria).

Le norme per l’abilitazione dei conduttori di generatori di vapore secondo questa disciplina sono tuttavia da intendersi transitorie, perché il nuovo art. 73-bis al comma 2 prevede l’emanazione di un successivo decreto ministeriale che fornisca nuove indicazioni. Si segnala come non sia stato comunque fissato un termine per l’emanazione del nuovo decreto.

Corsi di formazione per coordinatori (Art. 98, comma 3)

Raffronto fra i testi

Testo originale del D.Lgs. n. 81/2008 Testo modificato del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 98, comma 3
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. 3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’allegato XIV. L’allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.

La modifica all’art. 98, comma 3 è un’ulteriore conferma di quale sia l’indirizzo, da qualche anno a questa parte, verso il quale il legislatore intende condurre l’obbligo formativo. Si conferma, infatti, la competenza della Conferenza Stato-Regioni sull’argomento, con l’assegnazione del compito di aggiornare l’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla formazione dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

Un’ulteriore conferma arriva anche all’estensione della modalità di formazione e-learning anche al modulo giuridico di 28 ore (da frequentare una tantum nel corso di formazione per coordinatori) e all’intero percorso di aggiornamento dei coordinatori (40 ore con frequenza quinquennale).

Dovranno comunque essere rispettati i contenuti dell’allegato I dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 nell’erogazione della formazione in modalità e-learning.

Banche dati sul rumore (Art. 190, comma 5–bis)

Raffronto fra i testi

Testo originale del D.Lgs. n. 81/2008 Testo modificato del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 190, comma 5-bis
5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. 5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

La modifica in questione ha la funzione di meglio precisare come eventuali stime preventiva dell’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti possa essere desunta unicamente da banche dati sul rumore approvate dalla Commissione di cui all’art 6.

Al momento l’unica banca dati validata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.

Registro infortuni e semplificazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Art. 53, comma 6)

Raffronto fra i testi

Testo originale del D.Lgs. n. 81/2008 Testo modificato del D.Lgs. n. 81/2008
Art. 53, comma 6
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. 6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Benché, in effetti, la modifica apportata si limiti alla cancellazione di alcune parole dall’art. 53, comma 6, essa sottende un significato ben più profondo, comprensibile solo leggendo il testo dell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2015 di cui daremo conto adesso. Quest’ultimo difatti prevede che: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni».

In effetti, con questo intervento, il Governo ha leggermente modificato le carte in tavola, senza tuttavia cambiare il risultato. Difatti, come si legge nel testo originale dell’art. 53, comma 6, l’abrogazione del registro infortuni era già stata prevista, ma solo 180 giorni dopo che fosse stato emanato il Decreto di cui all’art. 8, comma 4, ovvero il provvedimento di istituzione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro). La norma in questione avrebbe dovuto essere emanata 180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 ma, come tante altre, non ha ancora visto la luce.

In tutta evidenza, pertanto, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione si è colta l’occasione per “anticipare” i tempi, mettendo la parola “fine” ad un adempimento che potremmo definire storico.

La sua istituzione, difatti, fu prevista dal D.P.R. n. 547/1955, ma nonostante l’abrogazione di tale norma, le sopravvisse proprio in virtù della previsione di cui all’art. 53, comma 6, con non pochi problemi applicativi, in particolare riguardanti la sanzionabilità o meno degli adempimenti ad esso correlati che fanno anch’essi riferimento a norme abrogate.

La tenuta del registro infortuni, fino alla sua abrogazioni, è infatti obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato (con esclusione delle attività non comprese nel campo di applicazione del D.P.R. n. 547/1955: esercizio delle miniere, cave e torbiere; esercizio dei trasporti terrestri pubblici e esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna) e soggetti ad essi equiparati a norma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il registro, che deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, deve essere vistato in ogni pagina dall’Unità Sanitaria Locale competente per territorio, fatti salvi i casi in cui le Regioni abbiano abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

In risposta ad un interpello (n. 9 del 13 marzo 2014), la Commissione aveva altresì specificato a mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. L’omessa istituzione, mancata, infedele o incompleta compilazione del Registro infortuni conforme al modello approvato comporta la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 4, comma 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/1994, e costituisce un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro.

Si ricorda che il registro infortuni ha un’utilità meramente statistica, dato che su di esso devono essere registrati tutti gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore ad un giorno escluso quello dell’infortunio. In tal senso, anche ad avvenuta abrogazione, si raccomanda comunque la gestione di uno strumento analogo che potrà essere sempre utile in fase di valutazione dei rischi, revisione della medesima e durante la riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

Le modifiche apportate dall’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015 non intervengono sul D.Lgs. n. 81/2008, ma sul Testo unico degli infortuni e delle malattie professionali, il D.P.R. n. 1124/1965, riducendo alcuni oneri a carico del datore di lavoro e assegnando ai medici nuove responsabilità.

In particolare, uno degli interventi riguarda le modalità per il calcolo delle rate di premio anticipate sulla base delle retribuzioni presunte. Al datore di lavoro spetta tale onere di calcolo, che deve essere eseguito basandosi sui dati che, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’INAIL gli fornisce.

La novità, contenuta nel nuovo art. 28, prevede che tali dati saranno forniti per via telematica dall’istituto assicuratore, accedendo al sito internet di quest’ultimo (entro il 24 novembre saranno definite le modalità di fruizione del servizio).

Ben più interessanti e foriere di semplificazioni sono le novità in materia di denuncia di infortuni e malattie professionali.

Già da prima, infatti, l’art. 238 prevedeva che qualunque medico o struttura sanitaria competente che refertasse un caso di infortunio sul lavoro (comportante un’inabilità che importi l’astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni) o di malattia professionale, avesse l’obbligo di rilasciare un certificato della visita, valevole anche come denuncia dell’infortunio. La novità è che adesso il medico ha l’obbligo di trasmettere in qualunque caso il certificato medico all’INAIL per via telematica. Questa precisazione esonera, di conseguenza, il datore di lavoro dal provvedervi (obbligo che attualmente residuava proprio nei casi in cui l’obbligo di trasmissione del certificato non fosse stato già precedentemente assolto dallo stesso lavoratore o dal medico) e questi dovrà limitarsi ad inserire all’interno della propria denuncia (da inviarsi entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’evento, nel caso di infortuni e cinque giorni nel caso di malattie professionali) i soli riferimenti al certificato medico già precedentemente trasmesso all’INAIL dal medico, come detto.

L’obbligo di trasmissione telematica del certificato esclusivamente da parte del medico, vale anche per i settori della pesca e della navigazione marittima.

Altra novità esemplificativa degli obblighi spettanti al datore di lavoro è quella inerente la denuncia degli infortuni all’autorità di pubblica sicurezza. La previgente normativa (art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965), difatti, imponeva al datore di lavoro l’obbligo di eseguire tale denuncia entro due giorni in tutti i casi di infortunio mortale o con prognosi superiore a tre giorni. Il nuovo testo, come modificato, dell’art. 54, prevede che, ferma restando tale necessità in qualunque caso di infortunio mortale, negli altri casi la denuncia dovrà essere effettuata solo nel caso di infortuni che comportino una prognosi superiore a 30 giorni. Inoltre, tale adempimento si intenderà automaticamente assolto nel caso di denuncia di infortunio per via telematica.

Ulteriore aspetto di interesse è quello legato allo strumento della cosiddetta «cooperazione applicativa», col quale, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale – si intende la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l’integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi, ora prevista dall’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965.

L’INAIL dovrà mettere a disposizione i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni, di modo che la DTL competente per territorio possa procedere, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL, ad un’inchiesta al fine di accertare cause, circostanze dell’infortunio o altri elementi previsti dall’art. 56, comma 2.

Ultima novità, contenuta nell’art. 21, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2015, della quale si è tuttavia già dato conto, è quella dell’abrogazione del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno di entrata in vigore del decreto.

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