Sicurezza sul lavoro

In G.U. il decreto di recepimento direttiva macchine

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In G.U. 19 febbraio il decreto di recepimento della direttiva macchine, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 19 febbraio 2010, recepisce integralmente il testo della direttiva n. 2006/42/CE ed è costituito da 19 articoli e 11 allegati.

Esso reca importanti novità rispetto alla precedente, “Direttiva Macchine” (D.P.R. n. 459/1996), ora abrogata. La nuova “Direttiva Macchine” determinerà importanti ricadute nell’intero sistema produttivo del nostro Paese. L’Italia risulta infatti composta da un tessuto diffuso di distretti industriali che, essendo caratterizzati da un elevato tasso di innovazione di processo, presentano frequenti modifiche nelle procedure e nelle attrezzature di produzione.

Se, quindi, un limitato numero di distretti “producono” macchine, tutti sono “utilizzatori” di impianti ed attrezzature di lavoro “dedicate” alla produzione specifica e realizzate da piccole e medie aziende metalmeccaniche. In tali distretti saranno quindi presenti al contempo produttori (almeno in parte) e utilizzatori di queste attrezzature “dedicate” (es. macchine per occhialeria, mobile, calzaturiero, ceramica, agroalimentare, ecc).

Di seguito un sintetico riepilogo delle principali innovazioni apportate dal nuovo decreto legislativo rispetto alla precedente versione della “Direttiva Macchine”.

A fronte di una maggior precisione nella definizione di “macchina” (“insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”), “attrezzatura intercambiabile” e “componente di sicurezza”, si introduce il nuovo concetto di “quasi-macchina”, intesa come: “insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un’applicazione ben determinata”.

A differenza delle precedenti, quest’ultima definizione risulta purtroppo poco chiara, e potrà generare dubbi interpretativi che, si auspica, saranno risolti nell’ambito delle linee guida applicative. Rispetto al D.P.R. n. 459/1996, si includono nel campo di applicazione della nuova “Direttiva Macchine” gli ascensori da cantiere, gli ascensori con velocità fino a 0,15 m/s e gli apparecchi portatili a carica esplosiva (ad esclusione delle armi), mentre risultano ora esplicitamente escluse:

– le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori (gli utilizzi non temporanei risultano invece inclusi);

– i prodotti appartenenti alla Direttiva Bassa Tensione;

– i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria.

Anche le procedure di valutazione della conformità della nuova “Direttiva Macchine”, si differenziano in modo sostanziale rispetto al regime previgente stabilito dal D.P.R. n. 459/1996.

Una delle principali innovazioni è relativa alle macchine presenti in allegato IV; sarà ora infatti possibile procedere alla marcatura CE di tali attrezzature senza prevedere il deposito del fascicolo tecnico all’organismo notificato, a patto che il fabbricante ottemperi integralmente alle prescrizione previste dalla normativa armonizzata.

Tale innovazione risulta particolarmente importante per il costruttore, dato che, verosimilmente, verranno diminuiti i costi della procedura di marcatura CE.

A questo proposito, si rileva pure una modifica dei contenuti dell’allegato IV, dove sono elencati i prodotti di particolare pericolosità per i quali è necessaria una procedura di valutazione di conformità approfondita.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. n. 459/1996, risultano ora incluse le unità logiche per funzioni di sicurezza, i dispositivi per il rilevamento delle persone e gli apparecchi portatili a carica esplosiva. Escono invece dalla lista i motori a combustione interna per le macchine per lavori in sotterraneo e le macchine per articoli pirotecnici.

Per le quasi-macchine risulta invece prevista una specifica procedura di immissione sul mercato.

Il fabbricante, in particolare, dovrà:

– preparare la documentazione tecnica pertinente;

– preparare le istruzioni per l’assemblaggio;

– redigere una dichiarazione di incorporazione.

Un’importantissima innovazione che differenzia il recepimento italiano dal testo ufficiale della Direttiva 2006/42/CE è relativa alle sanzioni previste per il fabbricante, precedentemente non previste nemmeno nel D.P.R. n. 459/1996. A questo riguardo, particolare perplessità suscitano, infatti, i massimali di tali sanzioni che possono raggiungere i 150.000 euro, in funzione del fatturato dell’azienda costruttrice.

Si ricorda, a questo proposito, che pure nell’ambito applicativo del “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro”, TUsic, sono stabiliti obblighi e sanzioni per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori di attrezzature di lavoro ed impianti la cui violazione può determinare ammende che raggiungono i 40.000 euro (artt. 22, 23 e 24, 57, D.Lgs. n. 81/2008) in alternativa all’arresto.

Oltre a quanto già visto con gli artt. 22, 23 e 24, D.Lgs. n. 81/2008 esistono altre significative correlazioni tra il TUsic e la “Direttiva Macchine” in particolare nell’ambito applicativo del Titolo III, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008 (Uso delle attrezzature di lavoro). A questo proposito, infatti, il datore di lavoro deve (art. 70, commi 1 e 2) mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che: “devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.”

Inoltre, il datore di lavoro deve assicurare la corretta installazione, utilizzo e manutenzione (Art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008) delle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda. In particolare: “Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano: 1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.” Nel TUsic risulta inoltre previsto un regime semplificato di adempimenti,che esclude l’iter CE nel caso di interventi sull’attrezzatura di lavoro, successivi all’installazione, volti ad aumentare le condizioni di sicurezza, a condizione che non si prevedano modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste da costruttore originale (Art. 71, comma 5, D.Lgs. n. 81/08).

Infatti: “Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”.

Un’ulteriore relazione tra TUsic e “Direttiva Macchine” è relativa ai controlli iniziali periodici e straordinari cui vanno sottoposte le attrezzature di lavoro (art. 71, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008).

Infine, l’intervento di informazione, formazione ed addestramento, previsto dagli artt. 71, comma 6 e 73, D.Lgs. n. 81/2008, non potrà che essere realizzato (anche) in funzione dei contenuti delle istruzioni per l’uso, fornite con la macchina. A questo proposito, particolare cura dovrà essere posta dal fabbricante della macchina nella redazione di tale manuale di utilizzo.

L’art. 1.7.4 della “Direttiva Macchine”, pone infatti molta attenzione nel dettagliare i principi di redazione ed i contenuti della istruzioni per l’uso della macchina.

La nuova “Direttiva Macchine” risulta quindi un provvedimento che porta con sé molti aspetti positivi, accompagnati da alcune ombre, soprattutto relativamente alla nuova definizione di “quasi-macchina” e all’introduzione di sanzioni particolarmente punitive per il fabbricante italiano.

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