Sicurezza sul lavoro

Il Ministero della Salute sul rientro in azienda dopo malattia COVID-19

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Con la Circolare 12 aprile 2021, prot. 0015127 il Ministero della Salute ha diramato indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

La circolare 12 aprile 2021, prot. 0015127 del Ministero della Salute offre indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, alla luce della normativa nazionale vigente e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” 6 aprile 2021.

I casi esaminati dalla circolare sono i seguenti:

Casi Iter Documenti
a) lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, che si sono ammalati con polmonite o infezione respiratoria acuta grave o ricoverati in terapia intensiva: e che possono accusare disturbi rilevanti e continuativi V.M. art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (assenza superiore ai 60 giorni continuativi) certificazione di avvenuta negativizzazione
b) lavoratori positivi con sintomi diversi dal caso a) rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi certificazione di avvenuta negativizzazione
test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (compresi nei 10)
c) lavoratori positivi asintomatici rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività
test molecolare negativo eseguito dopo i 10 giorni di isolamento
d) lavoratori positivi a lungo termine se non presentano sintomi da almeno una settimana isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e tampone molecolare o antigenico negativo referto del tampone molecolare o antigenico negativo tramite MC
nel periodo tra fine dell’isolamento e tampone negativo prolungamento della malattia
e) lavoratore contatto stretto asintomatico quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile
tampone a fine quarantena referto di negatività del tampone molecolare o antigenico trasmesso dal laboratorio al DDL tramite MC

Ministero Salute — Circolare 12 aprile 2021, prot. 0015127

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