Sicurezza sul lavoro
Il Ministero della Salute sul rientro in azienda dopo malattia COVID-19
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Con la Circolare 12 aprile 2021, prot. 0015127 il Ministero della Salute ha diramato indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata
La circolare 12 aprile 2021, prot. 0015127 del Ministero della Salute offre indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, alla luce della normativa nazionale vigente e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” 6 aprile 2021.
I casi esaminati dalla circolare sono i seguenti:
Casi | Iter | Documenti |
a) lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero, che si sono ammalati con polmonite o infezione respiratoria acuta grave o ricoverati in terapia intensiva: e che possono accusare disturbi rilevanti e continuativi | V.M. art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 (assenza superiore ai 60 giorni continuativi) | certificazione di avvenuta negativizzazione |
b) lavoratori positivi con sintomi diversi dal caso a) | rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi | certificazione di avvenuta negativizzazione |
test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (compresi nei 10) | ||
c) lavoratori positivi asintomatici | rientro in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività | |
test molecolare negativo eseguito dopo i 10 giorni di isolamento | ||
d) lavoratori positivi a lungo termine | se non presentano sintomi da almeno una settimana isolamento di 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e tampone molecolare o antigenico negativo | referto del tampone molecolare o antigenico negativo tramite MC |
nel periodo tra fine dell’isolamento e tampone negativo | prolungamento della malattia | |
e) lavoratore contatto stretto asintomatico | quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo | certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile |
tampone a fine quarantena | referto di negatività del tampone molecolare o antigenico trasmesso dal laboratorio al DDL tramite MC |