Sicurezza sul lavoro
Gas tossici: custodia, conservazione e trasporto
Cosa occorre per essere autorizzati alla custodia e trasporto di gas tossici? Quali adempimenti devono osservare i titolari dell’autorizzazione? Cos’è e come si ottiene il patentino di abilitazione all’ impiego?
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Il Manuale Sicurezza sul Lavoro 2019 edito da IPSOA Wolters Kluwer, in versione aggiornata e disponibile su Shop Wki, dedica un intero capitolo all’impiego dei gas tossici. Dopo aver approfondito il tema dei procedimenti autorizzativi e patentino di abilitazione, in questo estratto l’autore Andrea Rotella si concentra sull’apsetto della custodia e del trasporto.
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Custodia e conservazione dei gas tossici
L’autorizzazione alla custodia e/o conservazione dei gas tossici è subordinata alla presentazione di una domanda al Comune, oppure allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), previo parere favorevole della Commissione tecnica permanente. Il decreto di autorizzazione conterrà le prescrizioni che i magazzini o i depositi nei quali dovranno essere stoccati i gas tossici dovranno soddisfare, fermi restando, in tutti i casi, i seguenti obblighi (art. 54, R.D. n. 147/1927):- per gli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici, di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati.
- per gli esercenti di stabilimenti industriali od officine in cui i gas tossici vengono impiegati a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi, di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine.
- per tutti coloro che esercitano l’industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.
Acquisto di gas tossici
Il certificato dell’autorità locale di pubblica sicurezza che autorizza a fare l’acquisto di gas tossici e ne determina la quantità potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di aver bisogno dei gas tossici per esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano garanzia di non abusarne. Colui il quale ottiene tale certificato è obbligato a custodire il gas tossico in modo che non possa cadere in altre mani, né può venderlo o cederlo ad altri senza licenza dell’autorità di pubblica sicurezza.Trasporto di gas tossici
Il trasporto dei gas tossici è subordinato all’ottenimento della licenza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell’industria che ne fa richiesta. Sono richiesti:- licenza di trasporto dell’autorità nazionale di pubblica sicurezza per trasporti continuativi di gas tossici, da rinnovare annualmente;
- permesso di trasporto rilasciato volta per volta dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza per trasporto occasionale e valido solo per il viaggio e nel periodo di tempo espressamente indicato.
Patentino di abilitazione all’impiego di gas tossici
L’impiego dei gas tossici (utilizzazione, custodia e conservazione) è subordinato, oltre che all’ottenimento delle autorizzazioni, al conseguimento di apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità. La domanda per essere ammessi all’esame per l’ottenimento del patentino deve essere corredata dai seguenti documenti:- Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia compiuto tale età, ma abbia compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
- Certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all’antico certificato di compimento.
- Certificato generale del casellario giudiziario a nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica.
- Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:
- non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici;
- non presenta segni d’intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti;
- ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale;
- percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purché da un occhio non inferiore a 5/10.5.
- ogni qualvolta, in seguito a revisione ordinaria o straordinaria, risultino minorate, nella persona abilitata, l’idoneità fisica e quella psichica richieste per la esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici;
- quando la persona munita di patente di abilitazione non si presenti, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva e continui nell’impiego di gas tossici;
- quando venga a sussistere una delle seguenti condizioni di indegnità:
- ammonizione o vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza;
- condanna per ubriachezza;
- condanna per i delitti preveduti nel codice penale contro la sicurezza dello Stato; contro la libertà; di violenza e di resistenza all’autorità; di oltraggio contro persone rivestite di pubblica autorità; di violazione di sigilli; contro l’incolumità pubblica; contro il buon costume e l’ordine delle famiglie; contro la persona; contro la proprietà;
- assoluzione per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente punto;
- recidiva per contravvenzioni agli artt. 673, 678, 695, 699, 700, 702 e 703 del codice penale;
- impossibilità di provare la propria buona condotta;
- quando la persona abilitata risulti dedita all’ubriachezza;
- quando sia intervenuta condanna penale per contravvenzione alle prescrizioni dell’art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero, in generale, quando la condanna penale disponga la sospensione dall’esercizio della professione.

