Green pass obbligatorio: richiesta la certificazione verde ai lavoratori di scuola, università e RSA
Il D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” estende l’uso della “certificazione verde” nelle scuole, nelle università e nelle residenze sanitarie assistite: al centro delle misure il Green Pass obbligatorio.
Green Pass obbligatorio nelle istituzioni scolastiche e universitarie
Per accedere a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative il personale docente e ATA sarà tenuto a possedere la Certificazione Verde fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Sono comprese le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori e il sistema della formazione superiore. La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni, agli studenti e ai frequentanti i sistemi regionali di formazione (con l’eccezione dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori). Responsabili del controllo sono il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative, più i datori di lavoro di chi accede alle strutture appunto per ragioni di servizio o di lavoro.
Nelle università e nell’alta formazione artistica, musicale e coreutica chiunque accede deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. I responsabili delle Università e delle istituzioni devono fare verifiche a campione con le modalità individuate dalle Università.
Green Pass obbligatorio in strutture sociosanitarie e RSA
Dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale viene applicato nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie (RSA, strutture per anziani, ecc.) a tutti i soggetti che qui svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa. Ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale saranno i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un DPCM.
Chi è esente dall’obbligo?
Le misure del decreto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
D.L. 10 settembre 2021, n. 122 (GU 10 settembre 2021, n. 217)
Notizia pubblicata il 10/09/2021 e aggiornata il 13/09/2021