Sicurezza sul lavoro
Dpcm 26 aprile 2020: cosa cambia nella Fase 2 del Covid-19 in Italia
Protocolli specifici per edilizia e trasporti, inseriti nel Dpcm operativo dal 4 maggio. Le riaperture previste e le restrizioni ancora attive
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Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 26 aprile, necessario a fissare i paletti delle riaperture in programma dal 4 maggio 2020, per quella che è considerata la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Obbligo di uso delle mascherine negli ambienti chiusi e nei mezzi di trasporto. Mascherine chirurgiche che dovranno essere vendute a prezzo calmierato di massimo 50 centesimi e senza l’aggravio dell’IVA.
Sono 70 le pagine di documento, nelle quali sono comprese anche una serie di protocolli per la gestione in sicurezza delle riaperture, in particolare per cantieri e trasporti. Il protocollo siglato il 24 aprile 2020 dal ministro per le Infrastrutture Paola De Michele e dal Ministro per il Lavoro Nunzia Catalfo attiene nello specifico al settore dell’edilizia, che di fatto è già ripartito in altri settori rispetto agli ambiti previsti dal Dpcm 22 marzo 2020 (il Chiudi Italia). Analizziamo le aperture previste con il Dpcm 26 aprile.
Edilizia, via libera in sicurezza
Dal 4 maggio potranno riprendere le attività previste dall’Allegato 3 del Dpcm 26 aprile, tra cui quelle manifatturiere, di intermediazione immobiliare di commercio all’ingrosso e naturalmente delle costruzioni. Si tratta nello specifico dell’edilizia e delle costruzioni, dei seguenti codici Ateco:- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI,
- 42 INGEGNERIA CIVILE (ne erano esclusi i codici 42.91, 42.99.09 e 42.99.01
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI.
Trasporti, le linee guida del Mit
Alla luce del Dpcm 26 aprile sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti. Tra questi Palazzo Chigi ha anche inserito parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili. Ma come ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte niente party e feste in casa. Bisogna rispettare il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Gli spostamenti in regioni diverse sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ma come funzionerà il trasporto pubblico? Il Ministero per le Infrastrutture e trasporti ha diramato le linee guida correlate al Dpcm 26 aprile 2020. Una procedura base sarà la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro. Deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri ma anche incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della distanza, i passeggeri dovranno necessariamente indossare la mascherina.I punti cardine delle linee guida per i trasporti
- Accessi contingentati alle stazioni, aeroporti e porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto.
- Predisposizione di piani operativi per differenziare i flussi di salita e discesa da un mezzo di trasporto e limitare gli spostamenti all’interno delle stazioni, aeroporti e porti nonché nelle aree di sosta dei passeggeri e di attesa del mezzo di trasporto.
- Obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo dei mezzi.
- Trasporto aereo: Mascherina obbligatoria per i passeggeri.
- TPL, trasporto ferroviario, trasporto non di linea, trasporto marittimo e portuale: mascherina obbligatoria per i passeggeri, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
- Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori in caso di accertata temperatura corporea superiore dei 37,5℃.
- Adozione di sistemi di informazione e divulgazione per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale nonché sui comportamenti da tenere negli spazi comuni e nei luoghi di transito dell’utenza.
Misure specifiche
Trasporto aereo- percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e fino ai gate;
- introduzione di termo-scanner per i passeggeri in arrivo e in partenza.
- flussi separati di salita e discesa dei passeggeri con tempi di attesa del mezzo di trasporto idonei ad evitare contatti attraverso anche aperture differenziate delle porte;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri;
- portata ridotta dei mezzi con numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della distanza di un metro.
- regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili per un adeguato distanziamento
- limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa
- controlli di temperatura corporea ai gate
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie;
- potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro a bordo treno;
- distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a “scacchiera” sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online);
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
- sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto).
- Il passeggero non può occupare il sedile accanto al conducente;
- Non più di due passeggeri sui sedili posteriori purché muniti di dispositivi di sicurezza. In mancanza dei dispositivi, consentito un solo passeggero;
- Su vetture omologate al trasporto di sei o più persone, consentiti non più di due passeggeri per ogni fila di sedili purché muniti di mascherine. Se possibile, dotare le vetture di paratie divisorie;
- Uso di dispositivo di protezione individuale per il conducente.

