Sicurezza sul lavoro

Direttiva macchine: sanzioni pesanti per il fabbricante

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Il recepimento della nuova direttiva macchine è accompagnato da un apparato sanzionatorio molto pesante che si spera sia sullo stesso livello di quello degli altri paesi europei.

Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che ha dato attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ha un articolo interamente dedicato alle sanzioni e questa rappresenta una grossa novità, atteso che il vecchio DPR 459/1996 ne era sprovvisto.

Innanzitutto, si precisa che le sanzioni di cui al D.Lgs n. 17/2010 sono amministrative e saranno irrogate dalla competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto si vuole evidenziare anche che le stesse si affiancano a quelle penali previste dal D.Lgs. n. 81/2008, applicabili ai progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori e stabilite dall’art. 57 del medesimo T.U. sulla sicurezza. Le sanzioni analizzate si applicano se il 10% del fatturato, connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata, è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo.

Analizzando le sanzioni di cui al citato art. 15 del D.Lgs. n. 17/2010 si osserva che la prima sanzione è nei confronti del fabbricante o del suo mandatario, che immettono sul mercato, o in servizio, macchine non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine, riportati nell’allegato I al decreto legislativo.

La sanzione amministrativa è applicabile solo se il fatto non costituisca reato (es.: frode in commercio, truffa, ecc.) e va da € 4.000 ad € 24.000.

Alla stessa sanzione è soggetto chiunque apporti modifiche ad apparecchiature marchiate CE che abbiano come conseguenza la non conformità ai suddetti requisiti essenziali.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che non effettuino le procedure di valutazione della conformità – consistenti nella preparazione della documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine, delle istruzioni per l’assemblaggio per le quasi-macchine, nella redazione della dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine – è soggetto alla sanzione amministrativa che va da € 3.000 ad € 18.000.

Il responsabile delle violazioni 1) e 2) è, inoltre tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine ed i relativi importi saranno determinati secondo criteri definiti con apposito decreto ministeriale.

Al fine di agevolare la sorveglianza, alle suddette sanzioni si aggiunge l’ulteriore sanzione che va da € 2000 ad € 12.000, nel caso in cui il fabbricante ed il suo mandatario, a richiesta delle autorità di sorveglianza, non esibiscano: il fascicolo tecnico per le macchine; la documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine.

Sono, invece, puniti con la sanzione amministrativa che va da € 2.000 ad € 12.000, il fabbricante o il suo mandatario che immettono sul mercato, o mettono in servizio, macchine conformi ai requisiti di essenziali di cui all’allegato I, ma sprovviste della dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II.

Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 6.000 chiunque apponga o faccia apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitino la visibilità e la leggibilità.

La nuova norma punisce anche chiunque promuova pubblicità per macchine che non rispettino le prescrizioni del D.Lgs. 17/2010, con la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 6.000.

Nel caso in cui invece il 10% di tale fatturato sia superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione per cui il 10% del fatturato sia compreso tra il nuovo minimo ed il massimo.

La sanzione è determinata con riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata.

In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di € 150.000.

Come è chiaro, l’apparato sanzionatorio è molto pesante, ed è chiaro che il legislatore italiano ha, in definitiva, così creato un deterrente all’immissione sul mercato di macchine prive dei prescritti requisiti di sicurezza, ritenendo che per i lavoratori ed i consumatori gli effetti siano positivi in termini di maggiore sicurezza e minori incidenti.

In effetti il tutto ci può stare se le stesse sanzioni, o comunque sanzioni più o meno simili, sono o saranno in vigore anche negli altri Stati membri, perché in realtà la Direttiva 2006/42/CE non fissa l’importo delle sanzioni e neanche un minimo ed un massimo fra cui stare, ma prevede esclusivamente che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva stessa che le stesse siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sicuramente saranno le piccole e medie aziende a risentirne maggiormente e nel caso in cui altri Paesi optino per sanzioni minori si rischia una seria distorsione del mercato.

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