Emergenza clima: estesa la cassa integrazione per l’edilizia e l’agricoltura
Conosciuto come Decreto Caldo o Decreto Emergenza Clima, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. Oggi è legge 18 settembre 2023, n. 127 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.223 del 23-09-2023.
Decreto Emergenza Clima, i presupposti a tutela della salute
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il decreto-legge in vigore dal 29 luglio 2023, recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Il decreto emergenza clima stanzia 10 milioni di euro per garantire la possibilità di accedere alla cassa integrazione per l’edilizia e l’agricoltura, dove i lavoratori operano prevalentemente in esterno soggetti dunque ai mutamenti repentini delle condizioni climatiche e atmosferiche; per i lavoratori di questi settori, in caso di eventi oggettivamente non evitabili, potrà essere richiesta la cig ad ore, escludendola dal conteggio previsto.
Come funziona la CIGO per edilizia e agricoltura
Nel dettaglio, il decreto-legge prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.
Trattamento d’integrazione salariale agricola
Il decreto introduce inoltre la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.
L’Inps ha chiarito in una circolare che è possibile attivare la cassa integrazione anche per una temperatura sotto i 35 gradi se si lavora sotto il sole o se l’umidità dell’aria aumenta il valore del caldo percepito. “In considerazione dell’eccezionale ondata di calore e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale”.
Articolo pubblicato il 27 luglio 2023 – ultimo aggiornamento del 25.09.2023

