Sicurezza sul lavoro

Impianti e Coronavirus, il vademecum CNA per le imprese

Seconda edizione dell'approfondimento sull'installazione impianti a seguito del decreto del MiSE del 25 Marzo 2020 relativo all'emergenza Covid-19
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Impianti e Coronavirus, il vademecum CNA per le imprese

Valide e utili indicazioni pratiche e giuridiche con lo scopo di assicurare operatività ed evitare futuri contenziosi alle imprese impiantistiche. Questo lo scopo principale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) che, a seguito dei Dpcm emanati dal Governo, ha pubblicato il “Vademecum del settore installazione impianti”. Un vademecum da loro definito “work in progress” che in pochi giorni passa dalla prima alla seconda edizione a seguito del D.M. del 25 Marzo 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e che annunciano, potrebbe ulteriormente essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario.

Di seguito i temi e le indicazioni principali divulgate dal CNA per le imprese impiantistiche. Sono attive anche in questi giorni di emergenza Covid-19.

Impianti e nodi da sciogliere

Oltre fornire indicazioni di carattere sanitario in linea con quanto contenuto nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” emanato dal Governo e condiviso dalle parti sociali in data 14/03/2020, il vademecum del CNA, visti i dubbi ed i quesiti posti dagli imprenditori, fornisce loro validi chiarimenti riguardo l’operatività delle attività ricomprese nel Codice ATECO 43.2 (“attività di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti” previste dall’Art. 1, comma 2 del D.M. n. 37/08) rientranti tra quelle consentite dal D.M. 25 Marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Secondo il CNA infatti, tra le attività comprese nel Codice ATECO 43.2, le uniche che dovrebbero rimanere operative dovrebbero essere quelle necessarie a garantire la sicurezza degli impianti e dei loro utenti.

Un’affermazione questa, che nasce dall’interpretazione delle recenti norme governative tese a sospendere tutte le attività ritenute non necessarie. Tra gli scopi c’è anche quello di invogliare gli imprenditori del settore ad adottare misure di salvaguardia per la salute e la sicurezza dei loro dipendenti e dei cittadini/utenti.

In linea con tal ragionamento, tra le attività necessarie, specifica il CNA, vi rientrano quelle di manutenzione degli impianti delle filiere industriali considerate strategiche (industrie alimentari, chimiche, tessili, ecc.). Ma anche gli interventi tesi a garantire la sicurezza e la funzionalità degli impianti rientranti tra i cosiddetti “servizi pubblici essenziali” così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. n. 146/90. Ne consegue quindi che sono sospendibili le attività di installazione di nuovi impianti, anche in cantiere. Ma anche quelle relative ad interventi per l’efficienza energetica e tutte quelle lavorazioni che non assumono carattere d’urgenza e non espongono l’utente a fonti di pericolo.

“Clicca questo link e consulta il D.M. del MiSE del 25 Marzo 2020”

Come gestire il rapporto con i clienti ed evitare probabili contenziosi?

Oltre esprimersi sul rapporto tra Datore di lavoro e lavoratori dipendenti, il CNA si esprime riguardo i compiti e le responsabilità assunte dall’impresa impiantistica e dall’utente dell’impianto qualora venga disdetto da parte di quest’ultimo un intervento di manutenzione da tempo programmato per timore di contagio da COVID-19.

Oltre che timore, il contagio da COVID-19 è un pericolo invisibile e reale, ed il Datore di lavoro, quale figura volta a  garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, non può opporsi nella decisione da parte di un lavoratore, vista la comprensibile preoccupazione di contagio, di non recarsi presso il domicilio di un cliente. Ma se quest’ultimo disdice un intervento da tempo programmato, quali sono i rischi e le responsabilità ai quali espone se stesso e l’impresa impiantistica incaricata?

In merito, il CNA ricorda che l’Art. 7 del D.P.R. n. 74/13 affida all’installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti), il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto, ma spetta al proprietario dell’impianto (utente) il compito di mantenerlo sicuro ed efficiente.

La necessità delle manutenzioni

Concetto questo, reso inequivocabile dal comma 2 dell’Art. 8 del D.M. n. 37/08 nel quale viene sancito che è il proprietario dell’impianto ad adottare le misure necessarie alla conservazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Il proprietario dell’impianto quindi, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall’impresa installatrice, si assume a pieno, l’onere di rispondere delle proprie azioni sia in sede civile che eventualmente penale.

Nel caso di danni a persone e cose provocate dal malfunzionamento di un impianto causato dal mancato intervento manutentivo, potremmo avere questo scenario. Una responsabilità del proprietario e in conseguente contenzioso che ne deriverebbe per la quasi certa decadenza della copertura assicurativa. Ma bisogna anche chiarire a quali conseguenze potrebbe andare incontro quella impresa che, per cause non certo ad essa imputabili, non ha potuto svolgere quel pubblico servizio richiamato dal già citato Art. 2 della L. 146/90.

Impianti, energia e servizi essenziali al tempo dell’emergenza Covid-19

Nel comma a) dell’Art. 2 della L. n. 146/90 si specifica infatti, che tra i “servizi pubblici essenziali” sono ricompresi “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”. Viene dunque ricordato, ai fini giuridici, che le ditte impiantistiche, per sollevarsi da ogni responsabilità civile e penale derivante dal mancato intervento manutentivo per causa del diniego o rifiuto da parte del proprietario, debbano poter dimostrare che tale decisione non derivi da scelte organizzative e gestionali da loro compiute. Il consiglio è di conservare ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, ecc.) intercorsa tra loro ed il cliente che non ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento presso il proprio domicilio.

Durante l’emergenza da COVID-19 però, a seguito delle limitazioni alla possibilità di spostamento, delle norme di salute e sicurezza introdotte (presenza contemporanea delle persone fisiche all’interno dei luoghi di lavoro, distanze interpersonali minime da garantire, ecc.) e le difficoltà nell’approvvigionamento di specifici DPI, materie prime e prodotti su tutto il territorio nazionale, anche l’organizzazione e la gestione delle commesse è diventato un grande problema per le imprese di settore. Quali sono dunque, le responsabilità dell’impresa, qualora il cliente esiga un intervento ma la ditta incaricata è impossibilitata a compierlo?

I chiarimenti della CNA

A tal riguardo, il CNA chiarisce che se durante il periodo di emergenza sanitaria, vi dovessero essere ritardi oppure omessi adempimenti da parte dell’impresa, quest’ultima, provata la non imputabilità della causa a se stessa, potrà invocare l’impossibilità della prestazione per rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. n. 6/2020 riguardante le “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

È quanto evincibile dal D.L. n. 18/2020 che introducendo con l’art. 91, comma 1) la disposizione:

  • All’articolo 3 del decreto – legge  23  febbraio  2020,    6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente  decreto  è  sempre  valutata  ai  fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti  degli  articoli  1218  e 1223 c.c., della responsabilità del  debitore,  anche  relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Deroga l’Art. 1128 c.c. e obbliga l’autorità giudiziaria a considerare le inadempienze contrattuali come non imputabili, e quindi tali da comportare l’esonero da responsabilità.

Tuttavia, tale esonero da responsabilità non è automatico, ma dovrà essere valutato singolarmente ed alla luce delle specificità di ogni caso concreto. Affinché un’impresa possa essere considerata esente da responsabilità in caso di inadempimento infatti, non sarà sufficiente accertare che questa sia destinataria delle misure di contenimento ai sensi del D.L. n. 6/2020. Occorrerà anche accertare che, per effetto dell’adeguamento a tali misure e nonostante l’impiego dell’ordinaria diligenza, sia divenuto impossibile per essa effettuare la prestazione cui era incaricata.

Clicca questo link e consulta il D.L. n. 18/2020

La sospensione dei termini di scadenza

Secondo il CNA tutte abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici (attestazioni SOA), le certificazioni f-gas e le qualificazioni FER per l’installazione e manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili si possono pienamente considerare tra quegli atti abilitativi e quei certificati che se in scadenza tra il 31 Gennaio ed il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 Giugno 2020 così come stabilito dall’Art. 103 del D.L. n. 18/2020 che tratta la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” e prevede al comma 2) che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Gennaio ed il 15 Aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 Giugno 2020”.

Differente invece, il parere riguardante le certificazioni ISO 9001. Secondo la Confederazione infatti, le ISO 9001 non essendo obbligatorie ma volontarie e non costituendo la condizione senza la quale un determinato lavoro non può essere eseguito, non rientrano tra quei certificati che godono della sospensione dei termini in scadenza ai sensi dell’Art. 103 del D.L. n. 18/2020.

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