Sicurezza sul lavoro
Coronavirus e ingegneri in cantiere: come orientarsi?
Alcune interpretazioni in merito allo stato di emergenza del Coronavirus. Come cambia la nostra professione? Quali misure adottare?
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Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Ad oggi i provvedimenti attualmente in vigore sono indicati sul sito del Ministero della Salute, ma i cantieri come devono gestire questa situazione?
In questo articolo vi sono le interpretazioni ai quesiti che in questi giorni di Coronavirus, anomali a livello lavorativo, alla luce dei decreti e/o provvedimenti in materia che via via vengono pubblicati.
Procediamo con ordine e richiamiamo dapprima le figure lavorative per poi addentrarci nella risposta di alcuni quesiti che ci sono pervenuti in questi giorni difficili.
Nel frattempo arriva dal Governo un chiarimento in merito all’apertura o meno dei cantieri edili, alla gestione della sicurezza nelle aziende ed i diversi ordini territoriali stanno provvedendo a diramare linee guida a supporto dei professionisti e delle imprese.
Definizioni e richiami normativi utili ai tempi del Coronavirus
Per prima cosa riprendiamo alcune definizioni utili alla comprensione delle risposte e/o interpretazioni data ai successivi quesiti relativi al dittico lavoro in sicurezza-Coronavirus. Riportiamo nella seguente tabella alcune definizioni ed i corrispondenti riferimenti normativi.| Oggetto | Definizione | Riferimento normativo |
| Datore di lavoro | Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Azienda | Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Dirigente | Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. | art. 89 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| RSPP | Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 (d.lgs. 81/08) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Medico competente | Collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Sorveglianza sanitaria | Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Prevenzione | Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Valutazione dei rischi | Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. | art. 2 d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Piano operativo della sicurezza (Pos) | Documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV. | art. 89, allegato XV d.lgs. 81/08 s.m.i |
| Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) | Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. | art. 100 d. lgs. 81/08 |
| Dispositivo di Protezione Individuale (dpi) | Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. | d. lgs. n. 475/1992 e d. lgs. n.81/2008 e dal regolamento Parlamento europeo 9 marzo 2016, n. 2016/425/UE |
| Documento Valutazione dei Rischi (DVR) | Il documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza di un’azienda / impresa. E’ redatto a conclusione della valutazione dei rischi, può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente. | Sezione II d. lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28) |
| Lavoro agile o smart working | Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. | Legge 81/2017 |
Protocollo di regolamentazione nei cantieri edili
Dopo che il decreto Cura Italia , d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, si fu espresso anche in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) come strumento di prevenzione da contagio da nuovo Coronavirus alla luce del difficile reperimento, arrivò anche la pubblicazione del Mit specifica per i cantieri edili “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili“.Occorre modificare il piano di sicurezza e coordinamento alla luce del Coronavirus?
Si, recependo le misure dettate dal Governo e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili“. Il D.Lgs. 81/2008 disciplina la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e, in particolare, nell’allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere”, sono contenute le prescrizioni per la logistica di cantiere, “tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi”. La valutazione dei rischi deve essere aggiornata e coordinata, per lo specifico cantiere o luogo di lavoro, con le misure emanate dalle autorità competenti, inserendole in ciascun caso specifico. L’ordine degli Architetti di Genova fa la seguente, condivisibile, raccomandazione: “Si invitano tutti i colleghi a tenersi aggiornati con le disposizioni che saranno emanate dalle autorità competenti e ad adeguare di conseguenza i piani e le procedure di sicurezza“. Di fatto si tratta di acquisire le misure igieniche stabilite nel protocollo del governo.Coronavirus: quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente?
A questa domanda è possibile rispondere citando alcuni punti dell’art. 18 del d.lgs. 81/2008, ovvero:- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aggiornare il Pos con le indicazioni specifiche aggiuntive per l’emergenza COVID-19;
- provvedere alle istruzioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili“
Coronavirus: il Pos deve essere aggiornato?
Si. Si concorda con quanto espresso nel Vademecum (disponibile nella versione aggiornata in free download in fondo a questo articolo) redatto dall’Ordine degli Ingegneri di Roma, secondo cui il datore di lavoro deve aggiornare il Pos con le indicazioni specifiche aggiuntive per l’emergenza COVID-19. Di fatto occorre acquisire le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza delle aziende” prevedendo, ad esempio, le seguenti misure di prevenzione e protezione, nonché organizzative all’interno del cantiere in cui l’impresa è chiamata ad operare:- Nelle lavorazioni gli operai dovranno osservare la distanza di 1 metro.
- Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza inferiori a 1 m, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009). Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dai decreti.
- Gli attrezzi devono corrispondere a ciascun operatore.
- Disponibilità di soluzioni idro alcoliche per la pulizia delle mani.
- Pulizia all’ingresso ed all’uscita del cantiere, dei bagni e delle mense (pausa pranzo).
- Cambio abbigliamento all’ingresso ed all’uscita del cantiere con l’accortezza che gli indumenti indossati nel cantiere siano chiusi in un’apposita borsa chiusa.
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
Il datore di lavoro, azione non delegabile, deve aggiornare il Dvr?
Si, solo se cambiano le condizioni di organizzazione del lavoro o del processo produttivo o la sorveglianza sanitaria lo manifesti. La valutazione del rischio è strettamente correlata alla tipologia di lavorazione, pertanto l’aggiornamento o meno ne è una diretta conseguenza. Esemplificando, il rischio all’agente patogeno Coronavirus rientra nel dvr se è un rischio legato alla lavorazione. Esemplificando, nel caso di un operatore sanitario è un rischio legato all’attività lavorativa, per un operaio edile (ad esempio) non è un rischio specifico legato alla sua attività. Dopo la pubblicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili“, Ance in merito alla modifica del dvr si esprime così: “In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all’art. 2087 c.c., è consigliabile formalizzare l’azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell’attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008”. Per completezza si richiama il d.lgs. 81/08, o meglio la Sezione II ed in particolare degli artt. 28 e 29. L’articolo 28 specifica i contenuti del dvr, ovvero:- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Appalti pubblici: chi può sospendere i lavori nei giorni del Coronavirus?
Ai sensi dell’articolo 107 del d. lgs. 50/2016 i lavori possono essere sospesi da:- Rup: “per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi”.
- Direttore lavori: “può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione”.
- Esecutore: “per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato”.
Dpi: si può usare la mascherina chirurgica se si ha difficoltà di reperimento del dpi idoneo?
No. Ai sensi dell’articolo 16 del decreto Cura Italia, valido fino al termine dell’emergenza, è consentito per i lavoratori e per la collettività quanto segue:- Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI, art. 74 d.lgs. 81/08) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 , ovvero ” In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”.
- Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Le mascherine sono tutte uguali?
Assolutamente no. La mascherina chirurgica rispetto a quelle filtranti (FFP2 o FFP3) ha semplicemente la funzione di proteggere chi ci circonda e non viceversa: è quella che mette il dentista quando fa un intervento o il medico in sala operatoria o la persona raffreddata che vuole evitare lo starnuto a chi ha di fronte. Pertanto, non è una protezione dall’esterno verso l’interno, ma dall’interno verso l’esterno. Pertanto una misura palliativa ai fini di evitare il contagio qualora si sia un soggetto sano. Richiamando la norma UNI EN 149/2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti prove marcatura”, lì vi sono contenuti requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga. La norma UNI EN 149/2009 prevede tre classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente:- FFP1 per protezione da aerosol non tossici polvere in concentrazione fino a 4 volte il valore limite di soglia.
- FFP2 per protezione da aerosol a bassa media tossicità particelle in concentrazione fino a 10 volte il valore limite di soglia (16 volte se montati su pieno facciale).
- FFP3 per protezione da aerosol a bassa media alta tossicità aerosol radioattivi in concentrazione fino a 30 volte il valore limite di soglia (200 volte se montati su pieno facciale).
- NR: dispositivo utilizzabile per un solo turno di lavoro.
- R: riutilizzabile, ciò ne implica la accurata pulizia.
- I categoria: corrispondono a Dpi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
- II categoria: corrispondono a rischi classificati medi.
- III categoria: corrispondono a Dpi di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Tra i loro compiti troviamo quelli di “proteggere le vie respiratorie con apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici“, pertanto le maschere FFP.
Coronavirus: qual è il tipo di esposizione?
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” in cui “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per disease e “19” indica l’anno in cui si è manifestata. Trattandosi di un agente patogeno (per il Coronavirus), è lecito riferirsi al Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” del d. lgs. 81/08, per quanto non si tratti di un prodotto da utilizzarsi nelle lavorazioni. Il titolo X riguarda i rischi derivanti dalla presenza e dall’utilizzo di agenti biologici. Il Coronavirus è assimilabile ad un agente biologico, ovvero “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni“. L’International Committee on Taxonomy of Viruses (Ictv) ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronavirida è appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 (fonte AIAS, Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Nell’allegato XLVI del d. lgs. 81/08 è riportato l’elenco degli agenti biologici (utilizzati nelle lavorazioni, nel caso del Coronavirus non è un prodotto ma un agente biologico!) classificati nei gruppi 2, 3 e 4, escludendo quelli che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani. Di seguito alcuni passaggi utili da richiamare in quest’emergenza Coronavirus appartenenti appunto al Titolo X:- Il datore di lavoro progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici.
- Il datore di lavoro adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro (in base al Protocollo non deve esserci propagazione accidentale nemmeno all’interno del cantiere).
- Vengano rispettate le misure sanitarie di contenimento (art. 273 ed il Protocollo).
Quali sono le disposizioni straordinarie per la produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale?
Attraverso il decreto chiudi Italia, furono state stabilite, attraverso il codice Ateco, le attività che possono continuare a lavorare, con le opportune accortezza, fino al 3 aprile 2020. Articolo 15 del decreto Cura Italia (di cui si riporta il testo).- A fronte dell’emergenza sanitaria “è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.”
- I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
- I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
- Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
I cantieri rimangono aperti?
Il 14 marzo 2020, nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili” furono specificate le situazioni in cui è obbligatorio sospendere. Precedentemente al 22 marzo 2020 vi fu il chiarimento giunto dal Governo, in cui non vi era alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgevano nei cantieri.- Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
- Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi.
- Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
- I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio.
- A questo ultimo proposito, si evidenzia che le disposizioni di cui al dpcm 9 marzo 2020 hanno reso inefficace ogni diversa disposizione, contenuta anche in provvedimenti contingibili ed urgenti, che impediva lo spostamento dei dipendenti dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere, ai fini della c.d. quarantena.
- Ciò posto, nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.
Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (smart working)?
No (perchè qui e di seguito). Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in questi giorni di Coronavirus. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per chi usufruisce dello smart working nei giorni del Coronavirus?
A questa risposta viene in supporto la legge 81/2017 che ha introdotto il lavoro agile (smart working), ovvero:- Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18 comma 2).
- Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22 comma 1).
- Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 22 comma 2).
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (art. 23 comma 2).
Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working nei giorni dell’emergenza Coronavirus. Che strumenti ho?
Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso in questi giorni di emergenza Coronavirus. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.Lo svolgimento di lavori urgenti di riparazione nella casa in cui si dimora, rientrano tra le attività assoggettate a sospensione ai sensi del d.p.c.m dell’11 marzo 2020 sul Coronavirus?
No. Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 relativo al Coronavirus. Quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili (faq sezione Lavoro del decreto #iorestoacasa). A quanto dichiarato dal Governo è possibile aggiungere l’informativa trasmessa dall’Ordine degli Architetti di Genova, di cui riportiamo quanto segue: “A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano alcune indicazioni, con particolare riferimento alla verifica ed efficacia dei presidi e dei servizi igienici e delle forniture di questi rimandando a norme di buon senso o analogia ordinando la verifica di condizioni igieniche quali:- la presenza nei servizi igienici di lavamani, sapone e carta monouso;
- la dotazione di gel lavamani soprattutto per chi non abbia nelle immediate vicinanze i servizi igienici (ad esempio lavori all’aperto, su ponteggi etc);
- la sospensione di lavorazioni che richiedano un assembramento di persone o non garantiscano le distanze di sicurezza di un metro (in analogia a quanto previsto dal DPCM per i locali pubblici) ad esempio lavorazioni che richiedano la presenza di due persone su un trabattello o su un cestello, lavori che richiedano assistenza ravvicinata etc. ;
- la sospensione di tutte le lavorazioni che richiedano uso di mascherine quali DPI; vista la crescente difficoltà di reperimento delle stesse, nel caso in cui l’impresa dichiari che queste non siano reperibili le lavorazioni dovranno essere rimandate;
- ove la lavorazione lo consenta si raccomanda l’uso di guanti quale protezione dal contatto della pelle delle mani con impugnature o comandi di attrezzature.

