Convertito in legge il decreto “Sostegni bis”
In G.U. 24 luglio 2021 la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Sostegni bis”.
Tra le misure di sostegno alle imprese e all’economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, per garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, conferme e novità.
Sostegni bis, le principali novità
Rimane valido l’art. 32, che dispone un credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
L’art. 32 bis autorizza la vendita presso le rivendite di generi di monopolio di dispositivi di protezione individuale: mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, guanti chirurgici e non, occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, camici e grembiuli monouso e ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d’uso dei dispositivi.
Mantenuti anche l’art. 50 (interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro), l’art. 51, che potenzia il fondo per il trasporto pubblico locale, istituisce il fondo per finanziare il mobility manager e il piano degli spostamenti casa-lavoro.
Si segnala nell’art. 58 “Misure urgenti per la scuola”, il comma 4-bis che destina risorse (v. comma 4) anche all’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro; all’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione.