Sicurezza sul lavoro

Come funziona la nuova formazione di RSPP e ASPP in e-learning

Il nuovo accordo per la formazione di RSPP e ASPP tratta la questione della formazione in modalità e-learning nell’Allegato A. Ecco come è cambiata la materia dal 7 luglio 2016
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Come funziona la nuova formazione di RSPP e ASPP in e-learning
Il nuovo accordo per la formazione di RSPP e ASPP del 7 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 ed è entrato in vigore il successivo 3 settembre, 15 giorni dopo la pubblicazione in GU, come previsto al punto 13 del provvedimento. Il nuovo accordo apre con una premessa costituita da 6 distinti punti, nella quale si dà conto delle motivazioni che hanno reso necessaria l’emanazione del nuovo provvedimento. Di interesse senz’altro maggiore ai fini dell’applicazione della nuova norma è invece il contenuto dell’Allegato A, a partire dalla sua “introduzione” (chi scrive ha voluto intendere con questo termine, certamente improprio, la parte del testo dell’Allegato A che precede il primo paragrafo), nella quale si fanno alcune precisazioni che avranno riflessi importanti dal punto di vista applicativo. Dopo aver richiamato quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 circa il titolo di studio di cui devono essere in possesso RSPP e ASPP e la necessità di frequentare appositi corsi di formazione e aggiornamento, si ribadisce che i contenuti e la durata dei corsi disposti dal nuovo Accordo siano da considerarsi requisiti minimi, soggetti a ulteriore implementazione da parte dei soggetti formatori, precisazione pleonastica in quanto già contenuta nel titolo dell’Accordo. Ciò che invece rappresenta un’utile innovazione per arginare alcune pratiche scorrette, è quanto riportato nell’ultimo capoverso di questa prima parte, laddove si afferma che la formazione in modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia da ritenersi valida solo se prevista dalle norme, da Accordi CSR o dalla contrattazione collettiva. Allo stato attuale delle cose, questo significa che la modalità e-learning non sia, pertanto, accessibile per la formazione delle seguenti figure (l’elenco non è esaustivo): • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • addetti a lavori in quota, di cui all’Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008; • addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio; • addetti al primo soccorso; • addetti a lavori in spazi confinati. A questi soggetti devono essere aggiunti quelli per i quali gli Accordi prevedono la possibilità, solo parziale di formazione in modalità e-learning: • Lavoratori (per i quali la modalità e-learning è esclusa per la formazione specifica di aziende classificabili a rischio medio o alto ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011); • Preposti (per i quali la modalità e-learning è esclusa per la formazione dei punti da 6 a 8 del programma previsto dal paragrafo 5 dell’Accordo del 21 dicembre 2011); • Datori di lavoro-RSPP (per i quali la modalità e-learning è esclusa per la formazione sui Moduli 3 e 4 dell’Accordo del 21 dicembre 2011); • Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione (per i quali la modalità e-learning è esclusa per l’erogazione del modulo tecnico, del modulo metodologico/organizzativo e della parte pratica, ai sensi dell’art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008); • RSPP e ASPP (per i quali la modalità e-learning è esclusa per l’erogazione del Modulo B e C, ai sensi del nuovo Accordo del 7 luglio 2016). • Operatori abilitati alla conduzione di particolari attrezzature (per i quali la modalità e-learning è esclusa ai fini dell’erogazione del modulo pratico di cui all’Accordo del 22 febbraio 2012). Ricordiamo infine che, per quanto riguarda l’aggiornamento, la modalità e-learning è consentita per l’erogazione, per intero, del monte ore necessario dei seguenti soggetti: • lavoratori; • preposti; • dirigenti; • datore di lavoro-RSPP; • RSPP e ASPP; • coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione. Un aspetto che, tuttavia, lascia qualche dubbio di legittimità, è legato all’ultima parte del capoverso in esame che prevede che la formazione in modalità e-learning sia da ritenersi valida solo se erogata conformemente alle modalità del nuovo Accordo, contenute nell’Allegato II. Difatti, benché attualmente non risulti alcuna altra fonte che disciplini diversamente i requisiti per l’erogazione della formazione in modalità e-learning, ciò non toglie che in futuro possano essere emanate Leggi o contratti collettivi a cui la legge potrebbe demandare la disciplina formativa e che intendano distaccarsi dalle indicazioni del nuovo Allegato II. Trattandosi di norme di rango superiore a quelle di un Accordo Stato-Regioni, non si comprende come il presente Accordo possa anticipatamente ritenerne illegittime le previsioni. Scopri l’offerta e-learning della Scuola di Formazione Ipsoa di seguito.
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