Circolare sulle sanzioni per luoghi di lavoro non conformi e macchine ante direttiva
La circolare, trasmessa con la nota INL 18 marzo 2025, prot. n. 2668, reca chiarimenti sull’applicazione della sanzione prevista in mancanza dei requisiti dei luoghi di lavoro, sulla conformità delle macchine all’ Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 e sul libretto d’uso e manutenzione per le macchine ante D.P.R. n. 459/1996.
Ambito di intervento
La circolare ha fornito il riscontro ad alcune questioni di carattere operativo e interpretativo pervenute all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2022, n. 142, e a seguito del confronto tecnico avvenuto tra l’INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Questi gli argomenti affrontati:
– categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008;
– macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’ Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008;
– macchine ante D.P.R. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione.
Categorie omogenee: applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs n. 81/2008
La circolare ha fornito chiarimenti in merito al numero di violazioni che gli organi di vigilanza devono contestate nel caso riscontrino luoghi di lavoro privi di alcuni requisiti di salute e di sicurezza riportati nell’ Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008. Innanzitutto ha rammentato che la sanzione per la violazione relativa all’ art. 64 comma 1 è stabilita dall’ art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008, e che il comma 2 del medesimo articolo prevede che: “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’ Allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.
Quindi, ha spiegato che ciascun punto dell’ Allegato IV disciplina i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l’ambiente di lavoro (per es. punto 1.1 “Stabilità e solidità”, o il punto 1.2 “Altezza, cubatura e superficie”). Pertanto, ha concluso che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7, che rientrano nella categoria “1.1”) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6, che rientrano nelle diverse categorie “1.1” e “1.2”) comporta la violazione di più illeciti.
In proposito, chi scrive ricorda che la violazione di più precetti, riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro, è attualmente punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro. Pertanto se, per esempio, l’organo di vigilanza riscontrasse la mancanza nei luoghi di lavoro dei requisiti stabiliti ai punti 1.1.1 (“stabilità e solidità”) e 1.2.6 (“spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro”) dell’ Allegato IV, conformemente all’iter previsto dal D.Lgs. n. 758/1994, una volta verificata l’eliminazione delle contravvenzioni contestate nel precedente Verbale di Prescrizioni, nel rispetto dei modi e dei tempi prescritti, il contravventore potrà essere ammesso al pagamento, in via amministrativa, di una somma pari a 3.417,22 euro (pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per le contravvenzioni commesse).
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
La circolare, richiamando l’ art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’ art. 70, ha rammentato che lo stesso deve assicurare che le attrezzature di lavoro immesse sul mercato o in servizio prima dell’entrata in vigore della cd. “Direttiva macchine” (la Direttiva 89/392/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. n. 459/1996), siano conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ Allegato V del medesimo Decreto Legislativo.
Di conseguenza, ha proseguito la circolare, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi, di cui all’ art. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base al predetto Allegato V.
Per la suddetta verifica di conformità, la circolare ha evidenziato che la normativa vigente non preveda l’obbligo, in capo al datore di lavoro di affidarsi ad un tecnico abilitato, il quale attesti la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’ Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, in mancanza di un’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” l’organo di vigilanza non potrà direttamente contestare la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ Allegato V del citato Decreto. Diversamente, sarà onere dell’OdV verificare direttamente, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità della macchina ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ Allegato V.
Macchine ante D.P.R. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
L’ultimo argomento esaminato dalla circolare congiunta ha fornito un utile chiarimento ad un aspetto più volte dibattuto tra gli addetti ai lavori, inerente l’obbligatorietà o meno del manuale d’uso e manutenzione per una macchina o attrezzattura costruita o immessa sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 (avvenuta il 21 settembre 1996).
Ha evidenziato che la redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione è un obbligo introdotto dapprima dal D.P.R. n. 459/1996, e poi ribadito dal successivo D.Lgs. n. 17/2010. Pertanto, per le macchine/attrezzature ante-direttiva non risulta obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione.
Tuttavia, con riferimento all’obbligo stabilito dal punto 9.2 dell’ Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 (“L’attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori”), è necessario che, per le macchine o attrezzatture costruite e/o immessa sul mercato prima della direttiva macchine, il datore di lavoro predisponga schede tecniche, procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
Le considerazioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.
INL – Nota 18 marzo 2025, prot. 2668
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