Geometri, cantieri edili e catasto: al lavoro con il Coronavirus
Un vero e proprio “vademecum” per cercare di fare il punto sulle attività ammesse e su quelle, invece, vietate a causa del Coronavirus. E’ questo il senso della “lettera aperta” pubblicata da Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. Visto che l’attività dei geometri è stata ritenuta un servizio essenziale (codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai geometri”), ecco una guida ragionata alla professione. Dall’attività nei cantieri al catasto; dai periti estimatori sino alla sicurezza antincendio, dalla categoria arrivano le modalità operative per muoversi con agilità tra un decreto e l’altro.
Cantieri edili, geometri al lavoro
Tra le attività non sospese anche per i geometri in quanto attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42), vi sono le seguenti tipologie di costruzioni:
- strade, autostrade e piste aeroportuali;
- linee ferroviarie e metropolitane;
- opere idrauliche;
- ponti e gallerie;
- opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile;
- installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.
Sono sospese le opere di costruzione di edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41) e nello specifico quelle relative a:
- costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00);
- demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10);
- preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312);
- completamento e finitura di edifici (codice 43.30);
- altri lavori specializzati di costruzione (codice 43.90).
Il ruolo del Coordinatore
Nel caso in cui l’opera non sia sospesa, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere ad adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento, che tenga conto anche dell’applicabilità delle misure anti-contagio nel cantiere (D.lgs. 81/08). Successivamente, il Piano dovrà essere inviato al Committente e, da questi, all’impresa affidataria, che provvederà ad inviarlo alle imprese esecutrici ai sensi dell’art. 101. L’impresa affidataria e le imprese esecutrici dovranno provvedere ad integrare i propri POS. Nel caso in cui le misure anti-contagio non siano applicabili, il Coordinatore dovrà provvedere a informare il Committente dell’obbligo di sospensione lavorazioni non attuabili o dell’obbligo di sospensione dell’intero cantiere.
Le misure di sicurezza
Lo scorso 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con ANAS, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili. Tra le misure previste, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). È inoltre prevista la limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni. Ai fini dell’applicazione delle procedure di sicurezza, è compito del Coordinatore in fase di esecuzione provvedere all’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi.
Il compito di vigilare è affidato anche ai Committenti. Il protocollo, infatti, pone a carico dell’impresa affidataria/esecutrice alcune azioni preventive da porre in essere sin dall’ingresso degli addetti in cantiere, come la misurazione della temperatura. Nella fattispecie, i Geometri suggeriscono al Coordinatore “di richiedere all’impresa che nel proprio piano operativo di sicurezza espliciti sia la procedura per tale verifica, sia la strumentazione da utilizzare e le conoscenze che debbono possedere gli incaricati a tale servizio”.
Il Catasto
Tra i servizi attivi figurano la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento del catasto terreni e per il rilascio degli estratti di mappa. È possibile approvare le pratiche da remoto, ma a condizione che il tecnico catastale sia dotato, nella propria residenza, di adeguato hardware e software. Il rilascio degli estratti di mappa per gli atti d’aggiornamento (EDM) potrebbe subire ritardi dovuti all’impossibilità degli impiegati di consultare i documenti cartacei. “Considerato che le suddette criticità sono causate dall’attuale situazione emergenziale – spiega il presidente Savoncelli -, il Consiglio Nazionale metterà da subito in essere tutte quelle azioni atte a sollecitare la Direzione Centrale ad incrementare, nel più breve tempo possibile, il lavoro a distanza in modalità smart working, potenziando gli uffici periferici”.
Periti estimatori danni da avversità atmosferiche
In crisi anche l’attività dei periti estimatori da avversità atmosferiche. In tal senso, il Consiglio Nazionale dei Geometri si fa portatore di una serie di misure da adottare urgentemente:
- richiesta di attivazione di uno specifico tavolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, volto a concertare le attività riconoscendo ai periti l’indifferibilità per il settore specifico, pur nel rispetto delle adozioni previste dai DPCM e correlati;
- la predisposizione di una bozza di autocertificazione ad hoc per consentire la circolazione dei periti. La bozza è attualmente al vaglio della Protezione Civile;
- si è proceduto ad inoltrare richiesta di riunione da remoto con ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) al fine di concertare:
- protocollo per il contenimento della diffusione e contagio da Coronavirus in fase di perizia, costituente un’appendice del contratto assicurativo e, laddove necessario, revisione del mandato del perito;
- dotazione di DPI (Dispositivi di protezione individuale);
- aspetti logistici: spostamenti e circolazione dei periti, strutture alberghiere idonee con ampi spazi per i lavori extra campagna, servizio ristoro.
Sicurezza antincendio
Le limitazioni imposte dai DCPM del mese di marzo 2020 hanno prodotto riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco. Limitazioni che concernono anche il lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (Dlgs 139/2006). Per questo motivo, la Rete delle Professioni Tecniche, ha richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il “differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali”.
La proroga delle scadenze
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, chiarisce una serie di aspetti. Tra questi (Art. 4 – Disciplina delle aree sanitarie temporanee), si dispone che le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza sanitaria possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Il tutto, sino al termine dello stato di emergenza. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli atti amministrativi
L’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) al comma 2 specifica che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. In particolare, il richiamo è per le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio. Senza dimenticare i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006.
Le precisazioni dei Vigili del Fuoco
Una nota esplicativa dei Vigili del Fuoco puntualizza che l’art. 83 del Decreto legge 17 marzo 2020, prevede la sospensione dei procedimenti giudiziari. Inoltre, per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio, da tenersi nel quinquennio (DM 05/08/2011), dei professionisti antincendio, l’unica possibilità è frequentare corsi e seminari tenuti in modalità streaming. In tal senso, la Rete delle Professioni Tecniche ha chiesto espressamente un allungamento del quinquennio di riferimento in corso, “per una durata congrua al protrarsi delle restrizioni e comunque per un tempo non inferiore a 120 giorni”.

