Sicurezza sul lavoro
Coronavirus: le linee guida Ance per il settore edile
Un protocollo per l'intero settore edile voluto da Ance per contrastare l'emergenza Coronavirus, in linea con i provvedimenti del Mit e per le aziende
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A seguito dell’emanazione del Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi e del Protocollo del Mit, tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.
L’intesa, promossa dall’Ance, ha validità ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia da Coronavirus in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Coronavirus: eccezioni di applicazione del protocollo di regolamentazione
All’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, le imprese edili adottano il protocollo di regolamentazione, fatto salvo eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, ferme restando le norme previste dai decreti governativi.Coronavirus: protocollo di regolamentazione per l’intero settore edile
Queste linee guida derivano dal Protocollo di Confindustria, recependo i contenuti del protocollo del Mit ed integrandoli con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19. Le imprese applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da CoronavirusA chi spetta l’informazione?
Il datore di lavoro, con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori attraverso:- specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali;
- modalità più idonee ed efficaci.
- Modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.
- Modalità di ingresso in azienda.
- Precauzioni igieniche: suggerimento di installare, in punti ben precisi, dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (ad esempio all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).
Coronavirus – settore edile: Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:- viene richiesto, per l’accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.
- Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori;
- ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori;
- qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste.
Pulizia e sanificazione, compiti dell’azienda e del datore di lavoro
Il protocollo del Mit entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali. Pertanto dovrà essere garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori. L’azienda deve:- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
- garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).
- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
- garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.
Distanza di sicurezza e Dpi, come provvedere?
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede a:- integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- ove nominato, provvede ad integrare, in merito alla distanza di sicurezza, il Psc, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere.
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto.
- occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.
- Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa.
- Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il CSE, ove presente, con la DL, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
- Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.
- Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro.
- mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento.
- Laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni.
Coronavirus – settore edile: come prosegue la formazione?
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati;
- è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. L’operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell’aggiornamento dei patentini contrattuali.
Coronavirus – settore edile: quando sospendere?
Si agisce in analogia al Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Coronavirus è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.Accesso agli spazi comuni se non è:
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Sospensione |
Accertamento di lavoratore affetto da Covid-19
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Sospensione |
Cantieri in cui è previsto pernottamento
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Sospensione |
| Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere | Sospensione |

