Pergotende tra arredo e costruzione: ecco le regole post Salva Casa

Non tutte le pergotende sono opere “libere”: focus sull’ultima pronuncia del Tar Sicilia.
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Pergotende tra arredo e costruzione: ecco le regole post Salva Casa

Il TAR Sicilia nella sentenza numero 289 del 28 gennaio 2025 ha ribadito che, laddove una pergotenda, o una struttura dichiarata come tale, comporti la realizzazione di ulteriori ambienti adatti stabilmente alla permanenza umana, si è sempre in presenza di una nuova costruzione, necessitante del permesso di costruire, non essendo invocabile l’operatività della nuova versione dell’articolo 6 del d.P.R. 380/01, come modificato dalla legge Salva Casa.

Sebbene, infatti, quest’ultima abbia ricompreso nell’ambito dell’edilizia libera anche tutte quelle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola ed anche bioclimatiche, il Salva Casa non ha, in ogni caso, modificato il tratto saliente della disciplina in commento, in quanto:

  • se è vero che può ritenersi lecito l’utilizzo di strutture fisse, che siano necessarie unicamente al sostegno e all’estensione della copertura utilizzata per la protezione dal sole, non è comunque consentita la creazione, attraverso le stesse, di spazi stabilmente chiusi, che determinino nuova volumetria ed aumenti di superfici.

Pergotenda o nuova costruzione? I fatti di causa

La vicenda trae origine dalla contestazione con la quale il Comune, a seguito del sopralluogo effettuato dagli agenti accertatori, notificava alla ricorrente un provvedimento sanzionatorio di natura pecuniaria per la realizzazione non debitamente assentita di una serie di opere edilizie, di seguito dettagliatamente indicate:

  • la costruzione di muretti perimetrali sormontati da una rete metallica;
  • l’installazione di un cancello carrabile sostenuto da due pilastri in cemento armato;
  • la pavimentazione in cemento del piano di calpestio dell’area;
  • la realizzazione di una pergotenda;
  • la creazione di un’aiuola, con piante d’ornamento.

Tali manufatti, ad avviso dell’ente locale, unitariamente considerati, generavano nuova volumetria ed un ambiente stabilmente adatto alla permanenza umana, non potendo, per questo, ricondurre la cosiddetta pergotenda nell’ambito dell’edilizia libera, ed integrando, piuttosto, una nuova costruzione per la quale l’interessata avrebbe dovuto munirsi di idoneo titolo abilitativo.

Avverso detto provvedimento, la parte proponeva ricorso innanzi al TAR Sicilia, sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità della sanzione irrogata sulla scorta del dettato del nuovo articolo 6 del d.P.R. 380/01, il quale, per effetto delle modifiche introdotte dal Salva Casa, espressamente considera liberamente edificabili le strutture di protezione dal sole, in generale, e, nello specifico, proprio le tende a pergola, anche bioclimatiche.

Nella contumacia della pubblica amministrazione procedente, la causa veniva trattenuta in decisione.

Le valutazioni del Collegio amministrativo

Il TAR Sicilia, con la sentenza numero 289/2025, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di giudizio per la novità della materia trattata e per la mancata costituzione in giudizio dell’intimato, sulla base delle seguenti, puntuali, osservazioni in punto di diritto.

Pur prescindendo dalla rilevanza degli abusi realizzati dalla ricorrente, attraverso una serie di interventi che hanno determinato una trasformazione permanente del territorio (cosa che, già di per sé avrebbe imposto l’acquisizione di adeguato titolo assentivo), quella che la parte qualifica come pergotenda riconducibile al regime proprio dell’edilizia libera, in realtà, osserva il TAR, della pergotenda, almeno come pacificamente definita da costante giurisprudenza amministrativa, non ha alcuna caratteristica propria.

Il giudice siciliano richiama integralmente quell’orientamento secondo il quale, affinché si possa parlare di pergotenda è necessario che: “L’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una tenda, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

  • l’opera principale sia costituita, appunto, dalla tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (…) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili (…) comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio principale

(ex multis, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 2053 del 15 marzo 2024)”.

L’applicazione del principio al caso concreto

Nel caso di specie, ad avviso del TAR Sicilia, non solo la struttura coperta, impropriamente definita dalla ricorrente come pergotenda, non ne presenta le caratteristiche nel senso sopra descritto, quanto più le opere indebitamente realizzate e che costituiscono nuova costruzione, complessivamente ed unitariamente considerate, posta la non applicabilità della nuova disciplina introdotta dal Salva Casa in tema di edilizia libera per effetto dell’incremento volumetrico determinatosi, pongono la parte di fronte ad una scelta obbligata: quando l’intervento abusivo è unico, il ricorrente non può che provvedere all’integrale riduzione in pristino dello stato originario dei luoghi, ovvero presentare domanda di sanatoria con riferimento all’intervento complessivamente considerato (Consiglio di Stato, sentenza numero 515/2021).

L’intento perseguito del legislatore, infatti, è proprio quello di evitare che, attraverso l’impiego di strutture non integralmente retraibili, si possa alterare, magari in maniera fraudolenta, la normale fruibilità di uno spazio esterno, trasformandolo illegittimamente in uno spazio abitabile (Consiglio di Stato, sentenza numero 8349/2024).

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