Fase 2 e sicurezza sul lavoro: dopo le integrazioni del Mit, l’Allegato 13

Il 4 maggio 2020 è iniziata la Fase 2 e con il dpcm del 17 maggio 2020 vengono regolate le riaperture delle attività produttive, tra cui i cantieri. Il documento di riferimento per le misure di contenimento nei cantieri corrisponde all’Allegato 13 del dpcm del 17 maggio 2020.
L’Allegato 13 riprende i i contenuti delle integrazioni dispositive sulla sicurezza negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020 , ovvero l’integrazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020.
Integrazioni a più voci per la sicurezza nei cantieri
Un nuovo documento che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, e contenente Linee Guida condivise tra le Parti al fine di agevolare le imprese che potranno proseguire le proprie attività produttive, nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio da COVID-19 utili a garantire le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.
Quali sono le integrazioni apportate dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020?
“Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di ripartire“. Così il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, commenta il lungo confronto avuto con le Parti sociali per garantire la prosecuzione delle attività produttive durante la Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus. Diverse infatti, le integrazioni apportate dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020 che, con precise specificazioni riguardanti i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo confederale del 14 Marzo ed indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, hanno il principale obiettivo di garantire la prosecuzione delle attività lavorative in presenza esclusiva di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Ma vediamo nel dettaglio, quali sono le integrazioni punto per punto apportate dal nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 Aprile 2020” rispetto il Protocollo confederale del 14 Marzo 2020 al quale quest’ultimo documento fa integralmente rinvio.
Il corretto uso dei DPI per prevenire la diffusione del contagio da COVID-19
La formazione e l’informazione del lavoratore rappresentano gli obblighi fondamentali del Datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 37 del D.Lgs. 81/2008). Per questo il nuovo Protocollo, con le integrazioni di quanto giù disposto, ne marca l’importanza ed esorta le aziende a fornire un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e ponendo un occhio di riguardo sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio da COVID-19.
Lavoratori positivi al virus
In previsione dell’attuazione della Fase 2, viene preso in considerazione il rientro dei lavoratori risultati positivi all’infezione da COVID-19. Per quest’ultimi infatti, il Protocollo prevede che l’ingresso in azienda sia preceduto da una preventiva comunicazione ed abbia ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste.
Viene inoltre esortato il Datore di lavoro a fornire massima collaborazione con l’Autorità Sanitaria, qualora quest’ultima, al fine di prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure specifiche ed aggiuntive a quelle già adottate (es. esecuzione del tampone per i lavoratori).
Aumentano le responsabilità dell’Appaltatore e dell’azienda Committente
Anche le modalità di accesso dei fornitori esterni vengono implementate. In merito, il nuovo Protocollo dispone che nel caso in cui dei lavoratori dipendenti da aziende terze operanti nello stesso sito produttivo dell’Appaltatore (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultino positivi al tampone COVID-19, quest’ultimo è tenuto ad informare immediatamente il Committente ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità Sanitaria fornendo gli elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
Aumentano inoltre, le responsabilità dell’azienda Committente. Per quest’ultima viene infatti disposto dal nuovo Protocollo condiviso del 24 Aprile, l’obbligo di dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo Aziendale curandosi inoltre, di vigilare che i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni in esso contenute.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia sanificazione straordinaria
Implementate le misure per le aziende che operano nelle aree geografiche a maggiore endemia ed in quelle in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19. Per queste infatti, in aggiunta alle normali attività di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, sarà necessario prevedere alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020.
I dispenser per la detersione mani
Le aziende, oltre che mettere a disposizione dei dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, dovranno assicurare che questi siano facilmente individuabili (anche tramite l’uso di specifici dispenser) ed accessibili a tutti i lavoratori, permettendo così loro di ottemperare all’obbligo di adottare sul luogo di lavoro, tutte le precauzioni igieniche utili al contenimento del contagio da COVID-19.
DPI: mascherina chirurgica per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni
Rimane l’obbligo dell’uso di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Viene disposto però dal nuovo Protocollo condiviso, l’obbligo per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo della mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. n. 9 (Art.34) combinato con il D.L. n. 18 (Art. 16, comma 1).
Lavoro a distanza, rimodulazione degli spazi ed orari differenziati
Continua ad essere favorito il lavoro a distanza anche nella fase di progressiva riattivazione delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il Datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alle sue attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
Introdotta inoltre le rimodulazione degli spazi di lavoro e l’articolazione di quest’ultimo con orari differenziati nel rispetto del distanziamento sociale. Compatibilmente con la natura dei loro spazi e processi produttivi, la richiesta alle aziende è di trovare soluzioni innovative per il riposizionamento delle postazioni di lavoro. Ma curandone l’adeguato distanziamento tra loro e ad articolare il lavoro con orari differenziati al fine di prevenire possibili assembramenti all’entrata ed all’uscita e ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.
Consigliato infine, con lo scopo di evitare aggregazioni sociali in relazione agli spostamenti tramite trasporti pubblici per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), l’incentivazione di forme di trasporto con adeguato distanziamento fra i viaggiatori ed il favoreggiamento dell’uso del mezzo privato o di navette.
Sintomatici in azienda: la dotazione della mascherina chirurgica
Integrazioni operative anche nel capitolo riguardante la gestione di una persona sintomatica in azienda. Ferme restando le disposizioni vigenti in merito, le aziende devono dotare immediatamente, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica il lavoratore messo in isolamento. A seguito del riscontro in quest’ultimo di sintomi di febbre ed infezione respiratoria durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Coinvolgimento del Medico Competente alla ripresa delle attività
Per la ripresa delle attività, il nuovo Protocollo prevede tra le integrazioni il coinvolgimento del Medico Competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19. Per il reintegro progressivo di quest’ultimi inoltre, a seguito di loro assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi o comunque al fine di valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, il Medico Competente, previa presentazione da parte dei lavoratori risultati positivi al virus, della certificazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza ed attestante l’avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste, dovrà effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro (Art. 41, c. 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione: task force qualora non si desse luogo alla costituzione di Comitati aziendali
Previsto infine un supporto speciale per le aziende che, per particolare tipologia d’impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non hanno dato luogo alla costituzione di Comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione. Per queste infatti, ci sarà l’istituzione di un Comitato Territoriale composto da Organi Paritetici per la salute e la sicurezza. È previsto il coinvolgimento, laddove costituiti, degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali oltre che l’Autorità Sanitaria locale e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto alla diffusione del COVID-19.
Pubblicato il 4/05/2020 ed aggiornato il 20/05/2020