Rischio idrogeologico

Stato di emergenza nazionale: che cosa è?

La dichiarazione dello stato di emergenza consente di derogare a norme di legge, vincoli di bilancio e limitare le libertà personali per motivi sanitari o di sicurezza
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Stato di emergenza nazionale: che cosa è?

Le sempre più frequenti e drammatiche crisi idrogeologiche che interessano il nostro Paese hanno imposto all’attenzione degli operatori e dei professionisti l’istituto giuridico dello ‘stato di emergenza nazionale‘, che consente al Governo di adottare misure straordinarie per fronteggiare rapidamente calamità naturali o eventi eccezionali che non possono essere gestiti con i mezzi e i procedimenti ordinari.

Come funziona lo stato di emergenza nazionale

La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale rende possibile derogare alle norme di legge (nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento) e ai vincoli di bilancio, limitare le libertà personali dei cittadini per motivi sanitari o di sicurezza, sulla base di quanto stabilito dall’art. 24 del decreto legislativo n. 1/2018.

Esso affida al Consiglio dei ministri la possibilità di deliberare lo stato di emergenza, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle conseguenti valutazioni presentate dal dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le istituzioni delle Regioni interessate, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale. Queste ultime possono essere connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiati con poteri straordinari, da impiegare per limitati e definiti periodi di tempo.

Le tipologie di emergenza di Protezione civile

La legge classifica le emergenze di Protezione civile, causate da eventi naturali o dall’attività dell’uomo, in tre tipologie:

  • le emergenze che possono essere affrontate con l’intervento di singoli enti e amministrazioni in via ordinaria;
  • le emergenze che, per natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti e amministrazioni e che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari per limitati e predefiniti periodi di tempo;
  • le emergenze di rilievo nazionale, che per intensità o estensione devono essere fronteggiate in modo tempestivo con mezzi e poteri straordinari, da impiegare per limitati e predefiniti periodi di tempo.

Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche in relazione a casi di cattiva gestione degli interessi pubblici, in cui l’incapacità delle pubbliche amministrazioni a risolvere ordinari problemi amministrativi genera una condizione di calamità pubblica.

Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Stato di emergenza nazionale: la delibera

La delibera del Consiglio dei Ministri:

  • fissa la durata dello stato di emergenza, che non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12 (con l’eccezione della crisi legata al Covid-19, quando lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale, è stato prorogato ben oltre i 24 mesi previsti, con il ricorso ad appositi decreti legge);
  • ne delimita l’estensione territoriale in base alla natura e alla gravità degli eventi;
  • predispone le prime risorse finanziarie da dedicare alle attività di soccorso e assistenza, attingendo da un apposito Fondo;
  • decreta lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale di protezione civile e nomina i soggetti attuatori nella gestione dell’emergenza;
  • indica espressamente le norme di legge derogate e i motivi della deroga;
  • dispone la realizzazione di interventi urgenti, il ricorso a procedure semplificate, e le attività di informazione alla popolazione, coordinate dal Comitato Operativo di Protezione Civile.

In caso di proroga dello stato emergenziale, il governo mantiene la possibilità di emanare ordinanze e provvedimenti con ulteriori restrizioni e continuano ad operare le strutture straordinarie istituite ad hoc.

169 emergenze in 11 anni

In base ai dati del dipartimento per la protezione civile, dal maggio 2012 al marzo 2023, lo stato di emergenza è stato dichiarato in totale 169 volte:

  • per eventi idrici o meteorologici estremi (135),
  • per emergenze internazionali che hanno coinvolto l’Italia in attività di soccorso (16),
  • per eventi sismici o vulcanici (9),
  • per rischi ambientali (inclusi gli incendi), sanitari o tecnologici (9).

Tra le zone più colpite, ci sono l’Emilia-Romagna e la Sicilia, con 17 dichiarazioni dello stato di emergenza; seguono Toscana (14) e Veneto (12). Due stati di emergenza hanno riguardato l’intero territorio nazionale: per la pandemia da Covid-19 e per l’accoglienza dei profughi ucraini.

La normativa di riferimento

  • Direttiva del 13 giugno 2006: criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi;
  • Dpcm e Direttiva del 3 dicembre 2008: organizzazione e funzionamento di Sistema nella Sala Situazione Italia del Dipartimento; indirizzi operativi per la gestione delle emergenze;
  • Decreto ministeriale del 13 febbraio 2001: criteri di massima per i soccorsi sanitari nelle catastrofi;
  • Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”: misure e interventi, tramite ordinanze di protezione civile, finalizzati ad assicurare soccorso e assistenza alle persone e agli animali colpiti da eventi calamitosi, a ridurre l’impatto dell’evento e ad informare la popolazione interessata.
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