Rischio idrogeologico

Obbligo di polizze catastrofali: la scadenza del 30 settembre per le medie imprese

Entro il 30 settembre 2025 tutte le imprese italiane di media dimensione devono stipulare una polizza contro le calamità naturali
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Obbligo di polizze catastrofali: la scadenza del 30 settembre per le medie imprese

Il 30 settembre 2025 cade la nuova scadenza, fissata dal Governo con il decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025 (convertito con la legge n.78 del 27 maggio 2025), entro cui tutte le imprese di dimensioni medie con sede legale o stabile organizzazione in Italia devono stipulare una polizza catastrofale (polizze CatNat). Le micro e piccole imprese potranno farlo fino al 31 dicembre 2025, mentre per le grandi imprese, è rimasta la scadenza del 31 marzo 2025 ma senza le previste sanzioni multe per l’inadempimento (multe da 100mila a 500mila euro ed esclusione da agevolazioni pubbliche) nei primi 90 giorni.

Polizza catastrofale medie imprese: come funziona

Le imprese che hanno già stipulato polizze in essere che offrono una copertura assicurativa simile dovrebbero verificare che tali polizze siano conformi ai requisiti minimi stabiliti dal decreto 18/2025, che reca il Regolamento e gli schemi di polizza.

L’obbligo per tutte le aziende (tranne quelle agricole), di stipulare un’assicurazione (anche con l’adesione a polizze collettive) a copertura dei rischi contro le calamità naturali, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024. Doveva partire entro la fine del 2024, ma il decreto Milleproroghe ha disposto uno slittamento, anche per le proteste delle imprese, che lamentano la scarsa chiarezza normativa che rende difficile la scelta della soluzione più idonea.

L’obbligo di assicurazione è bilaterale, cioè vale sia per le imprese che si assicurano sia per le compagnie di assicurazione che devono assicurare e riguarda immobili e beni strumentali, ma non fornisce dettagli sui beni da tutelare.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ania, che rappresenta le imprese assicurative, hanno pubblicato le FAQ con chiarimenti sull’obbligo assicurativo, che ricade anche sull’affittuario o l’utilizzatore di fabbricati, impianti e attrezzature concessi in locazione, se non risultano già assicurati dal proprietario, e vale anche per le abitazioni a uso promiscuo se utilizzate per l’esercizio dell’attività di impresa.

I beni da assicurare

L’oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall’articolo 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, e comprendono:

  • i terreni;
  • i fabbricati;
  • gli impianti;
  • i macchinari;
  • le attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi:

  • i beni iscritti al PRA;
  • i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
  • i fabbricati in costruzione;
  • i beni già assistiti da analoga copertura, anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

L’assicuratore è tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio. Sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono. Per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il perimetro della copertura assicurativa

Per i fabbricati, l’importo massimo assicurabile è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione).

Per gli impianti, le attrezzature e i macchinari, la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo).

Infine per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato (primo rischio assoluto).

Il proprietario del bene sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Inoltre, l’imprenditore sarà privilegiato rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e per le spese del contratto.

Anche l’attività di B&B, se è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, dovrà essere assicurata, per il perimetro della porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa. Analogamente, le abitazioni cosiddette a “uso promiscuo”, ovvero dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa, sono soggette all’assicurazione nel perimetro impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa.

I rischi da assicurare

I rischi da assicurare sono quelli connessi ai seguenti eventi naturali:

  • alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua, escluse le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori, e le frane già note o potenzialmente già note.

Medie imprese: i danni non coperti dalla polizza catastrofale

Non rientrano nelle suddette definizioni:

  • la mareggiata, la marea, il maremoto e la penetrazione di acqua marina;
  • la variazione della falda freatica;
  • l’umidità, lo stillicidio e il trasudamento;
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”);
  • le eruzioni vulcaniche;
  • il fenomeno del bradisismo;
  • la subsidenza;
  • le valanghe, le slavine.

Inoltre, sono escluse:

  • la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo;
  • l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo.

Medie imprese: i danni coperti dalla polizza catastrofale

La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti:

  • i danni indiretti, i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi calamitosi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono sempre escluse dalla polizza le spese di demolizione e sgombero.

L’entità del danno indennizzabile che può rimanere a carico dell’assicurato, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

L’esclusione dalle agevolazioni pubbliche

L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese non comporta automaticamente e perentoriamente l’esclusione dall’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche. Le Amministrazioni competenti dovranno “tener conto” dell’inadempimento e valutarne gli effetti sull’accoglimento della richiesta del sostegno.

Le agevolazioni pubbliche da cui potrebbero essere escluse le imprese inadempienti sono specificate dal Decreto dei Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 e comprendono:

  • Contratti di sviluppo,
  • Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale,
  • Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione,
  • Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative,
  • Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare,
  • Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa,
  • Mini contratti di sviluppo,
  • Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale,
  • Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI,
  • Finanziamento di start-up,
  • Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica.
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