Nuove “frasi di rischio” chimico a breve in vigore
La classificazione delle sostanze pericolose e il nuovo regolamento UE
Con il D.M. 3 dicembre 1985 fu regolamentata la classificazione delle sostanze pericolose e, negli allegati III e IV, così come sostituiti dal D.M. 28 aprile 1997, furono riportate le “Frasi di rischio” R e i “Consigli di prudenza” S caratteristici per ogni sostanza ritenuta pericolosa.
Il 5 settembre 2009 è stato pubblicato il Regolamento Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009 recante modifiche dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
In pratica la Commissione delle Comunità Europee ha ritenuto necessario procedere alla modifica delle tabelle relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Questi elenchi sono stati modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto di precedenti classificazioni armonizzate e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Sono inoltre state soppresse le voci relative a determinate sostanze.
Gli operatori dovranno inoltre adempiere agli obblighi di registrazione conseguenti alle nuove classificazioni armonizzate delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B e di categoria 1 e 2 , o come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.
Tale regolamento, in vigore dal 1 dicembre 2010, prevede tra l’altro, che le nuove “frasi di rischio” H (Hazard) e i nuovi “consigli di prudenza” P sostituiscano, da tale data, le vecchie frasi R ed S. In effetti, analizzando con attenzione le singole voci, è facilmente intuibile che non si tratta di una semplice sostituzione, bensì di un nuovo approccio per la valutazione del rischio chimico.
Ciò permetterà sicuramente di migliorare la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, permettendo nel contempo una migliore valutazione nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, cioè se si possa definire, o meno: rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori.
Definizioni
Si ricorda che per sostanze si intendono gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possano essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione.
Il D.Lgs. n. 81/2008 precisa che per agenti chimici si intendono tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.
Agenti chimici pericolosi secondo il D.Lgs. n. 81/2008, Titolo IX, Capo I:
‒ agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;
‒ agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;
‒ agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Sostanze e preparati pericolosi sotto un profilo strettamente sanitario
Sotto un profilo strettamente sanitario, inteso come azione diretta sull’uomo, sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati che presentano le seguenti caratteristiche:
‒ letali: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali;
‒ molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono provocare lesioni acute o croniche;
‒ tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
‒ nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
‒ nocivi per allattamento al seno: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere nocivi per i lattanti allattati al seno;
‒ corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
‒ ustionanti: le sostanze ed i preparati che possono provocare gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari;
‒ irritanti: le sostanze ed i preparati con corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
‒ allergizzanti: le sostanze ed i preparati che, in caso di contatto, possono provocare una reazione allergica cutanea, oppure sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalati;
‒ sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
‒ tossici per il SNC: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare sonnolenza o vertigini;
‒ cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
‒ mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
‒ tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili.
La valutazione del rischio chimico
In conclusione, con l’entrata in vigore del nuovo “Regolamento”, è consigliabile effettuare una nuova valutazione del rischio chimico che, oltre a tener conto delle nuove frasi di rischio introdotte dal suddetto Regolamento CE, porti a valutazioni separate per la “sicurezza” e per la “salute”.
Sarà quindi necessario, qualora si reputino che possano esistere entrambi i rischi (“sicurezza” e “salute”), effettuare due valutazioni separate in quanto, considerando i diversi fattore di rischio in esame, sono prevedibili algoritmi diversi.
Si ricorda al proposito che esistono al momento pareri discordanti per quanto riguarda l’obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di esclusivo rischio “non basso per la sicurezza”. A parere dell’autore, l’obbligo sussiste, soprattutto considerando la necessità di valutare l’idoneità del lavoratore a sopportare possibili eventi incidentali e, soprattutto, all’utilizzo dei DPI previsti.