MOCA: sanzioni in arrivo per chi viola le norme sui Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti
Entrano in vigore il prossimo 2 aprile le sanzioni previste per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti in materiale plastico destinati al contatto con alimenti.
Produttori e distributori di imballaggi in plastica possono essere multati fino ad un massimo di 80mila euro per violazione delle norme previste nel Regolamento (Ce) n. 1935/2004 e negli altri regolamenti relativi ai materiali a contatto con alimenti: n. 1895/2005 (derivati epossidici), n. 2023/2006 (buone pratiche di fabbricazione), n. 282/2008 (materiali e oggetti in plastica riciclata), n.450/2009 (materiali attivi e intelligenti), n.10/2011 (materiali e oggetti in plastica). Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:
- produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscano un pericolo per la salute umana;
- violazione limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche, mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione;
- violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”, in vigore dal 2 aprile 2017.
Esso introduce – abrogando in parte il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 – sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento (Ce) n. 1935/2004 concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, in seguito “MOCA” (su cui infra) e di altri regolamenti europei, tra cui quello recante norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA (n. 2023/2006) e quello riguardante i MOCA in plastica (n. 10/2011).
Cosa sono i MOCA?
Sono definiti “materiali e oggetti a contatto con gli alimenti” (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.
Per approfondire consulta l’opuscolo Materiali a contatto con gli alimenti sul sito della Commissione europea
La normativa in materia di MOCA
Il fulcro della normativa in materia di MOCA è costituito dal Regolamento (Ce) n. 1935/2004.
Il principio alla base del citato Regolamento è quello di escludere ogni possibile trasferimento di sostanze dai MOCA ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. Il Regolamento n. 1935/2004 prevede (art. 25) che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni (che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive) in caso di violazione e che adottino i provvedimenti necessari per la loro applicazione.
Si noti che a tale Regolamento si aggiunge la normativa comunitaria “verticale”, ossia avente ad oggetto specifici materiali (materie plastiche, vetro etc.) – tra cui, a titolo esemplificativo, il suindicato Regolamento n. 10/2011, nonché, in quanto compatibile, quella adottata dal legislatore nazionale (in parte antecedente all’adozione del predetto Regolamento).
I contenuti del nuovo decreto
Il provvedimento in oggetto è adottato in attuazione della delega al Governo prevista, in generale, dall’articolo 2 della legge n. 154/2014.
Con riferimento al regolamento 1935/2004, esso sanziona, tra l’altro:
i) l’operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire pericolo per la salute umana o da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti (art. 2, commi 1 e 2);
ii) l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare (art. 2, c. 4);
iii) l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito MOCA, essendo a conoscenza della loro non conformità, non avvia immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente), le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, o comunque non fornisce ai consumatori immediatamente (o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente) adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai MOCA (art. 5, c. 1).
E’ altresì previsto che l’etichettatura di cui all’art. 15 del Regolamento 1935/2004 debba essere redatta in lingua italiana, nel caso di commercio in Italia (art. 4, c. 1).
Inoltre, il D.Lgs. 29/2017 introduce l’obbligo, per gli operatori economici, di comunicare all’autorità territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento 2023/2006 (produzione, trasformazione e distribuzione di MOCA), ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (art. 6, c. 1). Tale comunicazione è ricompresa nella registrazione o riconoscimento di cui ai Regolamenti Ce n. 852/2004 e n. 853/2004, qualora applicabili (art. 6, c. 2). Gli operatori economici che già operano devono adeguarsi alle predette disposizioni entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29/2017 (art. 6, c. 3).
Infine, il D.Lgs. 29/2017 disciplina la contestazione e l’estinzione di violazioni “di lieve entità” in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo (art. 11): in tal caso, l’organo che provvede all’accertamento procede alla contestazione ex art. 14 della Legge 689/1981, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. L’ottemperanza alla diffida entro il termine fissato nella stessa determina l’estinzione degli illeciti; in caso, invece, di mancata ottemperanza, si procede con ordinanza/ingiunzione all’irrogazione della sanzione amministrativa (ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981). Il D. Lgs. 29/2017 rinvia, per quanto non previsto dallo stesso, alle disposizioni di cui alla 689/1981 (art. 14).
