Scade il 31 marzo 2011 l’obbligo di comunicazione annuale al Registro Nazionale dei produttori pile e accumulatori
Il produttore che, entro il termine del 31 marzo 2011 non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni richieste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
L’articolo 14 comma 2 del D.Lgs. n. 188/2008 prevede che annualmente, entro il 31 marzo, i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, suddivisi per tipologia.
Soggetti obbligati
I soggetti destinatari delle nuove disposizioni legislative sono:
• i produttori nazionali;
• i produttori esteri che agiscono sul mercato nazionale tramite un loro rappresentante;
• i sistemi collettivi di finanziamento . Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
• apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari;
• apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
Per “produttore” si intende “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/Ce riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Il D.Lgs 188/2008 disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e degli accumulatori giunti a fine vita.
Il Registro Nazionale dei Produttori di pile ed accumulatori, istituito con il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ha lo scopo di censire i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori.
Il produttore di pile ed accumulatori, può immetterle sul mercato solo in seguito all’iscrizione nel Registro che avviene presso la Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata la sede legale dell’impresa oppure, se produttore estero, la casa di rappresentanza.
Comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale
L’art. 14, comma 2, del D.Lgs 188/2008 prevede che annualmente, entro il 31 marzo, i produttori iscritti nel Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sono tenuti a comunicare i dati relativi alle pile e accumulatori, suddivisi per tipologia, immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente.
Come presentare la comunicazione annuale
La comunicazione, per la quale non è previsto il versamento di alcun importo, deve essere presentata esclusivamente per via telematica dal sito www.impresa.gov.it, scegliendo la voce “La mia scrivania” e, successivamente, tra i servizi on line, Ambiente, Registro Pile, Comunicazione Pile. Anche in questo caso è necessario il dispositivo di firma digitale (Smart Card comprensiva di certificato di autenticazione – CNS – business key). Sul sito www.registropile.it è disponibile il manuale utente.
Le sanzioni previste
Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine (entro il 31 marzo 2011) di cui all’articolo 14, comma 2, del D.Lgs 188/2008 non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.