Rifiuti

Pneumatici fuori uso: in Gazzetta Ufficiale il decreto End of Waste

E' stato finalmente pubblicato il decreto che detta la disciplina della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso. Un passo in avanti per l'economia circolare
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Pneumatici fuori uso: in Gazzetta Ufficiale il decreto End of Waste
Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 è stato pubblicato l’atteso regolamento sulla disciplina dell’EoW degli pneumatici fuori uso. E così, dopo il decreto EoW sui PAP, è stato aggiunto un altro tassello per la creazione di un’economia circolare e green.

Dall’annuncio alla pubblicazione: l’iter del decreto per i pneumatici fuori uso

Ad aprile 2020 è stato pubblicato il DM Ambiente sulla disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso (G.U. dell’8 aprile 2020), riassunte in tabella.
Finalità Il decreto EoW sugli pneumatici fuori uso detta la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.Campo di applicazione/soggetti destinatari
  1. Pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs n. 209/2003;
  2. Produttori e importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio (mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f), destinati all’installazione sui veicoli).
Esclusioni
  1. gli pneumatici per bicicletta;
  2. e camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
  3. gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
Pochi giorni fa, a distanza di più di tre mesi dall’annuncio dato dal Ministro dell’Ambiente, a sua volta arrivato a distanza di più di tre mesi dal parere favorevole del Consiglio di Stato, finalmente è stato pubblicato il regolamento (DM ambiente n. 78 del 31 marzo 2020), contenente la disciplina della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso. Un passo importante nell’ottica dell’economia circolare. Vediamo come funziona.

EoW: cos’è?

La disciplina generale sull’EoW (End of Waste) è contenuta nell’art. 184 ter del Testo Unico Ambientale, il quale stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni.
Le specifiche condizioni per poter parlare di EoW
  1. la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  3. la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  4. l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Tali criteri sono adottati:
  • in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero,
  • in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. Se mancano i criteri? In mancanza di criteri specifici, adottati dal Ministero dell’ambiente, le autorizzazioni (di cui agli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs n. 152/06) per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate:
  • nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
  • e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; processi e tecniche di trattamento consentiti; criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili; i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Lo scopo del regolamento

Il 5 agosto entra in vigore – dopo quello sui PAP, i prodotti assorbenti per la persona, emanato lo scorso anno – il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della GVG, la gomma vulcanizzata granulare derivante da pneumatici fuori uso. Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali la gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso cessa di essere qualificata come rifiuto, ma non si applica alla gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto.
La gomma vulcanizzata è quella derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione degli pneumatici. La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni del nuovo decreto.

I criteri stabiliti per la cessazione della qualifica di rifiuto

I requisiti tecnici affinché la GVG cessi di essere qualificata come rifiuto sono analiticamente indicati nell’allegato 1. Che in estrema sintesi:
  • stabilisce i parametri e i limiti delle sostanze da ricercare nella gomma vulcanizzata ai fini del presente regolamento;
  • specifica le caratteristiche fisico-geometriche della gomma vulcanizzata granulare (GVG);
  • detta i tempi e i modi per le verifiche (frequenza di campionamento durante il primo anno di produzione e frequenze dei controlli periodici successivi, in funzione del superamento, o meno, del valore dell’80% percentile del valore limite di riferimento per confermare la conformità statistica ai limiti; soggetti abilitati ad effettuare le analisi);
  • specifica le verifiche che devono essere effettuate sui rifiuti in ingresso. E quali rifiuti rimangono esclusi dalla disciplina (a mero titolo di esempio, le ruote in gomma solida e gli pneumatici per bicicletta; i PFU con evidenti segni di bruciatura; gli scarti di produzione di articoli tecnici in gomma; …);
  • definisce gli obblighi minimi che il sistema di controlli dei rifiuti in ingresso deve garantire;
  • elenca le specifiche misure minime che occorre implementare.
Le misure specifiche minime da implementare:
  1. lo scarico dei PFU deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato con specifiche mansioni;
  2. per specifiche tipologie di rifiuti è prevista l’identificazione e l’avviamento ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG);
  3. quando i PFU sono depositati nell’area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai PFU. Tale area non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei PFU conformi con altri rifiuti di diversa natura;
  4. le successive fasi di movimentazione dei PFU avviati alla produzione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
  5. il personale addetto alla selezione, segregazione e movimentazione dei PFU deve essere qualificato allo svolgimento di tali operazioni e deve ricevere un addestramento idoneo con cadenza almeno annuale;
  6. gli impianti devono essere dotati di un sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurità dalla superficie degli pneumatici.
Il decreto, inoltre, elenca gli scopi specifici per i quali la gomma vulcanizzata granulare è utilizzabile e le limitazioni all’utilizzo.
La gomma vulcanizzata granulare (GVG) è una miscela utilizzabile in processi di trasformazione manifatturiera o tal quale per i seguenti scopi specifici:
  1. produzione di articoli e/o componenti di articoli in gomma, conglomerati gommosi, mescole di gomma e gomma-plastica a condizione che gli stessi siano destinati a elementi strutturali e di rifinitura per l’edilizia, l’industria meccanica, componenti di mezzi di trasporto esterni all’abitacolo, costruzioni e infrastrutture ferroviarie e portuali, segnaletica e viabilità, pesi e contrappesi;
  2. strati inferiori di superfici ludico sportive;
  3. materiale da intaso di superfici sportive;
  4. materiali compositi bituminosi quali bitumi modificati, membrane bituminose, additivi per asfalti a base gomma, mastici sigillanti;
  5. conglomerati bituminosi o conglomerati cementizi;
  6. agenti schiumogeni per acciaieria.

La dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri, sintetizzati nel paragrafo precedente, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando lo specifico modulo allegato al decreto (EoW-modulo). La dichiarazione di conformità deve essere conservata, anche in formato elettronico, dal produttore, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale. Mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Questo insieme alla conservazione (per almeno 5 anni) di un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti stabiliti nel decreto.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche della gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevata e da consentire la ripetizione delle analisi.
Tali disposizioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato.

Le possibili applicazioni e l’importanza nell’ambito dell’economia circolare

Fra gli usi consentiti dal decreto, quelli più importanti riguardano sicuramente l’utilizzo della gomma vulcanizzata granulare:
  • come componente per i nuovi pneumatici;
  • per la produzione di asfalti “modificati”, che grazie al polverino di gomma consentono di ottenere pavimentazioni stradali che durano fino a tre volte più di un asfalto tradizionale e che riducono il rumore del passaggio dei veicoli;
  • come componente per la realizzazione di superfici sportive, dove la gomma riciclata conferisce quella caratteristica di elasticità, resistenza ed assorbimento degli urti necessaria per le pratiche sportive;
  • per la produzione di materiali per l’isolamento acustico (pannelli) e lo smorzamento delle vibrazioni (rallentatori stradali) o i materiali in genere per l’arredo urbano.
Qualche dato numerico Secondo i dati di Ecopneus – società consortile a scopo di lucro tra i responsabili della gestione dei PFU nel mercato del ricambio – ogni anno in Italia arrivano a fine vita circa 400.000 tonnellate di PFU tra mercato del ricambio e della demolizione veicoli; di queste, circa 200.000 tonnellate sono raccolte e riciclate ogni anno. Sono circa 100 le aziende, con oltre 1.000 addetti, che su0 tutto il territorio nazionale si occupano di raccolta e trasporto dei PFU e della produzione di granulo e polverino. In 10 anni i PFU sono diventati da problema di complessa gestione a risorsa preziosa, innescando una nuova filiera di economia circolare.
Senza dimenticarci del fatto che il poter contare su una normativa nazionale eliminerà le incertezze che tutt’ora sussistono. E consentirà di superare quelle differenze che, nel regime di autorizzazioni “caso per caso” finora in vigore, potevano anche creare gap competitivi tra impianti di riciclo analoghi, ma situati in Regioni o Province differenti.
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