Plastica a contatto con prodotti alimentari: nuovo Regolamento UE
Il Regolamento UE 2025/351 in tema di materiali e oggetti di materia plastica e plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari modifica i Regolamenti (UE) n. 10/2011, (UE) n. 2022/1616 e (CE) n. 2023/2006, dettando altresì specifiche misure transitorie fino al 16 settembre 2025.
Le scadenza
Il nuovo Regolamento dispone che i materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al Reg. (UE) 10/2011, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 2025/351, e a qualsiasi altra normativa pertinente dell’Unione, immessi per la prima volta sul mercato prima del 16 settembre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
Nel caso, poi, in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica o una sostanza destinata alla fabbricazione di tale prodotto, materiale o oggetto, conforme al Reg. (UE) 10/2011 nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del Reg. 2025 cit., e immesso o immessa per la prima volta sul mercato dopo il 16 dicembre 2025, non sia conforme al Regolamento (UE) 2025/351, la dichiarazione di conformità che accompagna tale sostanza o prodotto deve indicare che non è conforme al detto Reg. (UE) 2025/351 e che può essere utilizzato o utilizzata solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 16 settembre 2026.
Le materie plastiche ammesse
Tra le modifiche al Regolamento (UE) 10/2011 si segnala, tra l’altro:
– l’inserimento del nuovo art. 3-bis, dedicato alla nozione di “elevato grado di purezza” delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica;
– la sostituzione dell’ art. 5, par. 1, secondo cui solo le sostanze incluse nell’elenco dell’“Unione delle sostanze autorizzate” (di cui all’Allegato I) possono essere utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica;
– la sostituzione dell’ art. 8 recante, tra l’altro, il principio secondo cui, in via generale, “le sostanze utilizzate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica che possono essere presenti nel materiale di materia plastica finito, comprese quelle fabbricate a partire dai rifiuti, devono avere un elevato grado di purezza ed essere di una qualità tecnica adeguata all’uso previsto e prevedibile dei materiali o oggetti” (par. 1);
– la sostituzione dell’ art. 10, relativo alle condizioni per cui materiali ed oggetti di materia plastica possono contenere materia plastica rilavorata;
– l’inserimento del nuovo art. 14-bis in tema di etichettatura.
Plastica riciclata e sostanze rilasciate
Si segnala da ultimo che il nuovo Regolamento (UE) 2025/351:
– sostituisce l’ art. 4, par. 2, Reg. 2022/1616 prevedendo che le prescrizioni di cui ai capi II (Requisiti di composizione), III (Disposizioni specifiche per determinati materiali e oggetti) e V (Conformità), Reg. n. 10/2011 si applicano ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata;
– modifica l’Allegato al Reg. (UE) 2023/2006 (Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione – Processi che prevedono l’applicazione di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un oggetto non a contatto con il prodotto alimentare), conformemente all’ Allegato II del Reg. (UE) 2025/351 (che impone restrizioni sui rilasci di sostanze).
Regolamenti modificati ed entrata in vigore
Il Regolamento UE 2025/351, con riferimento a materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, reca la modifica dei:
– Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante detti materiali;
– Regolamento (UE) n. 2022/1616 relativo, in tale ambito, alla plastica riciclata e che abroga il Regolamento (CE) n. 282/2008;
– Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione di detti materiali e oggetti per quanto riguarda la materia plastica riciclata e su altre questioni relative al controllo di qualità e fabbricazione dei detti materiali e oggetti.
Il Regolamento sarà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025 (GUUE 24 febbraio 2025)
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