Rifiuti

In arrivo un nuovo decreto per la gestione dei rifiuti

Pubblicato lo schema di regolamento dal Ministero dell'Ambiente per la revisione del Dm 152/2022 sui rifiuti inerti, il cosidetto decreto EoW Inerti
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In arrivo un nuovo decreto per la gestione dei rifiuti

È stato pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente lo schema di regolamento per la revisione del Dm 152/2022 (cd. decreto EoW Inerti), che disciplina le condizioni per la gestione dei rifiuti inerti, in presenza delle quali appunto i rifiuti inerti, da costruzione e demolizione, cessano di essere tali.

Il testo del provvedimento è stato posto in consultazione pubblica per dieci giorni a decorrere dal 26 aprile, data di pubblicazione sul sito del ministero. Cosa implica quindi questo per l’Italia? Cosa potrebbe cambiare?

Decreto gestione rifiuti inerti: avviata la fase di consultazione

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha posto in consultazione lo schema di regolamento “Revisione del DM n. 152/2022” ovvero il Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (ai sensi dell’articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

In riferimento al DM 152/2022 cd. “EoW decreto inerti” diversi stakeholders, tra i quali operatori del settore del recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, e pubbliche amministrazioni hanno segnalato a questo Ministero alcuni possibili miglioramenti con le relative proposte di revisione. Pertanto, questo Ministero ha avviato, anche con il supporto di ISPRA e ISS, il procedimento volto alla revisione del suddetto decreto ministeriale.

Le modifiche hanno riguardato in particolare:

  • l’ampliamento dell’ambito di applicazione del decreto, attraverso l’inserimento di nuovi codici EER (es. rifiuti abbandonati) e di nuovi scopi specifici degli aggregati recuperati (ad esempio la produzione di Clinker, componente del cemento);
  • la semplificazione degli adempimenti procedurali (es. riduzione del termine previsto per la conservazione dei campioni di aggregato
  • recuperato che da 5 anni passa a 1 anno, eliminazione dell’obbligo di certificazione per gli impianti autorizzati);
  • la revisione ed integrazione della tabella 2 dell’Allegato 1, relativa ai parametri da ricercare e ai valori limite da rispettare, con l’inserimento di una ulteriore colonna avente limiti più alti per specifici utilizzi degli inerti.

Per rendere possibile anche la fase di consultazione del pubblico, sono stati resi disponibili scheda consultative e documentazione a corredo, così da permettere a chiunque volesse partecipare di trasmettere eventuali osservazioni.

Durante questa fase, che si concluderà entro 10 giorni a partire dalla presente pubblicazione sul sito, potranno essere inviate proposte di integrazione/modifica del testo, utilizzando le modalità e l’apposita scheda predisposta.

Il contenuto del decreto: cosa stabilisce il Dm 152/2022 cd. decreto EoW Inerti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022 il decreto 152/2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica per stabilire i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione, e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, non si considerano più rifiuti e cessano di essere considerati e trattati come tali.

Il decreto, previsto dal PNRR – riforma M2C3 – ed inserito altresì nel cronoprogramma della strategia nazionale di economia circolare (approvato con decreto ministeriale n.342/2022), ha lo scopo di gestire i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal settore costruzioni e demolizioni. È composto da 8 articoli e 3 allegati, e stabilisce:

  • i flussi di rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

Alla luce delle richieste arrivate da parte degli operatori di settore, quindi, l’intero processo di consultazione e l’eventuale revisione puntano a intercettare e gestire un maggior flusso di rifiuti provenienti dal settore costruzioni e demolizioni, agevolando, altresì, il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare

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