Rifiuti                
            
            MUD 2021 tra novità normative e procedurali, come si fa
                
                    Tutte le regole e le novità riguardanti il MUD. In cosa consiste, obblighi e sanzioni per la tracciabilità dei rifiuti                
                
                    
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Questo articolo è offerto da Atlantide, il primo software per la gestione rifiuti. In un’ottica di digitalizzazione dei processi e degli adempimenti fiscali (FIR – REGISTRI C/S – MUD (D. Lgs. 152) R.E.N.T.Ri.), la gestione corretta del ciclo ambientale, il controllo totale dei processi, la tracciabilità completa dei flussi e l’Industria 4.0 applicata al settore dei rifiuti deve essere supportata da una soluzione con le migliori performance.   
La CCIAA, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede a trasmettere il MUD alle diverse Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) (art. 2, comma 2, della Legge n. 70/1994).
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
In tal senso, per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).
Il termine ultimo per la presentazione del MUD per l’anno 2021 è fissato al 21 maggio 2022, in considerazione delle modificazioni apportate al Modello con DPCM del 17 dicembre 2021 (G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022).
Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo (GU Serie Generale n.59 del 10-03-2023), è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio ( disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo) che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta: scatteranno dunque l’8 luglio 2023.  Il provvedimento considera gli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea.  I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzioni per la presentazione telematica.
Articolo pubblicato il 16 maggio 2022 e aggiornato il 14 marzo 2023                                                                                                                    
                In cosa consiste il MUD?
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni, che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:- Comunicazione Rifiuti;
 - Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
 - Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
 - Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
 - Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
 
Chi deve presentare il MUD?
Il MUD – Comunicazione Rifiuti deve essere presentato da chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché da:- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
 - imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - dai Consorzi e dai sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
 - i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.
 
Chi non deve presentare il MUD?
Sono invece espressamente esonerati dall’obbligo di presentazione del Modello:- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore ad € 8.000,00, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
 - le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, diversi da quelli indicati dalle lettere c), d), e g).
 
Le novità contenute nel DPCM del 17 dicembre 2021 e la nuova scheda Riciclaggio
Il DPCM del 17 dicembre 2021, nel confermare la struttura generale del Modello, ha introdotto novità in relazione alla sezione anagrafica (con una nuova “Scheda Riciclaggio”), alla Comunicazione Rifiuti (con precisazione, tra gli altri, dei riferimenti normativi riguardanti imprenditori agricoli, parrucchieri, istituti di bellezza e tatuatori), nonché alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione. In particolare, la nuova scheda “Riciclaggio” deve essere compilata da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero.Comunicazione Rifiuti Urbani: chi deve presentarla?
Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, invece, sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell’art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del d.lgs. n. 152/2006) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione e, nella specie, il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU.Come si trasmette il MUD?
La trasmissione del MUD avviene tramite il sito www.mudtelematico.it, nel quale l’utente deve preliminarmente registrarsi tramite la procedura disponibile sul sito. I soggetti già registrati negli anni precedenti potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso. Per le nuove registrazioni è obbligatorio il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o, in alternativa, la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Resta invariata la possibilità dell’estrazione dei dati dal gestionale dell’utente. La seconda fase comprende, invece, la firma del file e la sua spedizione via telematica, che deve avvenire, anch’essa, tramite il portale dedicato al Mud Telematico.Quali sanzioni sono previste in caso di mancata presentazione del MUD o presentazione in ritardo?
Nel caso di mancata presentazione del Modello ovvero di tardiva presentazione del medesimo, l’art. 258, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, stabilisce quanto segue:| “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 (quali, di fatto, quelli sopra elencati e, dunque, obbligati a presentare il MUD) che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”. | 
                                    