Il 30 marzo 2010 l’iscrizione al SISTRI: guida al nuovo sistema
Il D.M. 17 dicembre 2009, che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che sarà gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), è in vigore dal 14 gennaio 2010.
Con il Decreto Ministro dell’Ambiente 15 febbraio 2010, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, sono stati prorogati di trenta giorni i termini per l’iscrizione da parte dei soggetti individuati all’art. 3, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009.
Prima fase
Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 13 luglio 2010) il SISTRI sarà operativo: Questi soggetti dovranno aderire al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (entro il 1° marzo 2010).
per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) con più di 50 dipendenti;
per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale).
La data del 1° marzo è stata successivamente posticipata di 30 giorni dall’art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010.
Pertanto, il termine ultimo per iscriversi al SISTRI è ora fissato al 30 marzo 2010.
Seconda fase
Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 12 agosto 2010) scatta l’operatività del nuovo Sistema:
• per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) che hanno fino a 50 dipendenti;
• per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.
Questi soggetti dovranno aderire al SISTRI iscrivendosi allo stesso dal 30° al 75° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 13 febbraio al 20 marzo 2010).
per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) che hanno fino a 50 dipendenti;
per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.
Queste date sono state successivamente posticipate di trenta giorni dall’art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010.
Pertanto, i termini ultimi per iscriversi al SISTRI sono ora fissati nel periodo che va dal 15 marzo al 20 aprile 2010 .
Adesione volontaria
Dalla stessa data (dal 12 agosto 2010) è comunque prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese più piccole, quelle che non hanno più di 10 dipendenti (Vedi il successivo Punto 5).
Comunicazioni nella fase transitoria
Entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI – compilando un’apposita scheda – le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:
il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.