Gestione dei rifiuti: le novità nel D.L. 208/2008 convertito
L’articolato del D.L. n. 208/2008 è molto più corposo rispetto a quello entrato in vigore il 31 dicembre 2008, essendo state introdotte numerose disposizioni nel corso dell’iter di conversione del decreto. Per comprendere meglio la portata delle proroghe e delle nuove norme inserite nel provvedimento, appare opportuno approntarne un’analisi più accurata che suddivideremo per aree tematiche d’intervento, riportando sia le novità introdotte con l’iter di conversione in legge che quelle già presenti nella prima stesura del decreto.
Discariche
L’art. 5 del D.L. 208 stabilisce che:
– le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 possano continuare a ricevere rifiuti secondo la vecchia autorizzazione fino al 31 dicembre 2009 (la scadenza originaria prevista dal D.Lgs. 36/2003 al 16 luglio 2005 è già stata oggetto di varie proroghe contenute in diversi disposti, tra cui le leggi finanziarie);
– fino alla stessa data (31 dicembre 2009), è consentito lo smaltimento dei rifiuti secondo i limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, di seguito riportati:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.
L’art. 6 stabilisce inoltre che è ancora consentito conferire in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13000 kJ/kg fino al 31 dicembre 2009.
Trattamento rifiuti e MPS
Sempre attinente agli impianti di trattamento rifiuti è la novità introdotta dal comma 1-bis dell’art. 6: si stabilisce qui che le materie le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti sono considerati “destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione” (art. 6 comma 1-bis).
Tale definizione li configura di fatto come materie prime secondarie (MpS) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998. Questo provvedimento, valido per 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, regolamenta la situazione di numerosi impianti di gestione rifiuti che, nella difficoltà di avviare a recupero il materiale anche a causa del crollo delle quotazioni delle materie prime e secondarie, si trovano a gestire quantità che superano quelle massime autorizzate per lo stoccaggio dei rifiuti stessi.
La disposizione si applica gli impianti autorizzati che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno. È fatto comunque salvo il rispetto della capacità annua autorizzata dell’impianto.
TARSU e TIA
In tema di “tariffa per lo smaltimento dei rifiuti”, l’art. 5 stabilisce che il regime di prelievo per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti adottato dai comuni resta invariato anche per l’anno 2009.
Si tratta del noto passaggio dal regime di tassa a quello di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Va ricordato in proposito che l’unica tariffa ad oggi definita è quella prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 (il vecchio Ronchi), attuata con il D.P.R. n. 158/1999 e mai divenuta obbligatoria per effetto di proroghe successive. Il D.Lgs. n. 152/2006 ha, poi, abrogato la tariffa Ronchi prevedendo l’istituzione di una nuova tariffa per la quale, però, non sono mai stati emanati i decreti attuativi.
Alcuni comuni hanno comunque attivato l’applicazione della TIA in forma volontaria e sperimentale; tale applicazione è fatta salva dal D.L. n. 208/2008 sino alla futura emanazione dei criteri da parte del Ministero, per i comuni che l’avevano già adottata prima alla data del 29 aprile 2006 (prima dell’abrogazione operata dal D.Lgs. 152/2006).
Il comma 2-quater dell’art. 5, D.L. 208/2008 prevede ora che, qualora il Ministro dell’Ambiente non emani il regolamento sui criteri generali per la determinazione della tariffa entro il 30 giugno 2009, i Comuni che intendono applicare la tariffa integrata ambientale possono farlo ai sensi della normativa vigente.
Assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani
La definizione dei criteri generali per l’assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani ad opera del Ministero dell’ambiente è prorogata di ulteriori sei mesi, rispetto alla scadenza di febbraio 2009 prevista dall’art 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. Tale tariffa non riguarda le utenze domestiche.
MUD 2009
Di immediato interesse per le imprese soggette alla dichiarazione per il catasto dei rifiuti (MUD) la proroga al 2010 dell’entrata in vigore del nuovo modello unico di dichiarazione previsto dal D.P.C.M. 2 dicembre 2008: resta valido il vecchio formato di Modello Unico di Dichiarazione (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2002 e successive modifiche e integrazioni).
Rifiuti contenenti idrocarburi
La pericolosità dei rifiuti contenti idrocarburi sarà riscontrabile esclusivamente sulla base delle norme tecniche del DM 7 novembre 2008 (G.U. 284 del 4 dicembre 2008).
Infatti, l’articolo 6-quater del D.L. 208/2008 – introdotto in fase di conversione in legge – stabilisce la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell’assegnazione della caratteristica di pericolo H7, «cancerogeno», si deve effettuare conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell’Allegato A al DM Ambiente 7 novembre 2008.
Tale decreto reca “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale” e indica nell’Allegato A, tabella A2, le analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all’interno dei siti di interesse nazionale e i relativi limiti di quantificazione.
In virtù di tali prescrizioni, pertanto, viene determinato in modo univoco il metodo di classificazione per i rifiuti contenenti idrocarburi, ponendo così fine al problema delle diverse interpretazioni dovute alle differenti definizioni di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), per gli idrocarburi con numero di atomi di carbonio <12 oppure >12, presenti nella disciplina in materia di bonifiche.
Terre e rocce da scavo
L’articolo 8-ter, inserito nel D.L. 208 con l’iter di conversione in legge, modifica l’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 “Terre e rocce da scavo”, aggiungendo allo stesso due commi che riguardano, rispettivamente, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo per miglioramenti ambientali e l’utilizzo di materiali conseguenti all’estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.
Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Gli interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una di queste condizioni:
– un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
– un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane;
– un miglioramento della percezione paesaggistica.
In secondo luogo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre nonché dalla lavorazione degli stessi che non implichino l’utilizzo di agenti o reagenti non naturali, sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Il decreto prevede che tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, soddisfino i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettino la concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee per eventuali sostanze inquinanti presenti, dell’Allegato 5 alla Parte IV del decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto.
Accordi di programma
Per concludere la panoramica delle novità inerenti i rifiuti, si segnala la modifica, ad opera dell’art. 8-quater del D.L. 208, dell’articolo 206 del D.Lgs. 152/2006 in materia di accordi di programma in materia di rifiuti. Il comma 3 dell’art. 206 stabiliva che tali accordi di programma, stipulati dalle autorità competenti con enti pubblici o privati e finalizzati alla semplificazione delle procedure in materia, non potessero stabilire deroghe alla normativa comunitaria e nazionale vigente. La modifica operata ha ristretto tale disposto alla impossibilità di derogare alla normativa comunitaria.