Rifiuti

Economia circolare: finalmente operative le nuove regole sostenibili

I decreti in materia di economia circolare sono stati finalmente adottati. Vediamo in estrema sintesi cosa prevedono e quali sono le principali novità
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Economia circolare: finalmente operative le nuove regole sostenibili
Sono stati pubblicati in G.U. i quattro decreti legislativi in materia di rifiuti da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi, che attuano il “pacchetto di direttive” sull’economia circolare. La nuova disciplina in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio Il contributo delle nuove discariche all’economia circolare I veicoli fuori uso e la responsabilità estesa del produttore Monitoraggio, sistemi collettivi e razionalizzazione di particolari categorie di RAEE

La nuova disciplina in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio

Con il D.Lgs n. 116 del 3 settembre 2020 il legislatore delegato ha dato attuazione alla modifica intervenuta a livello europeo in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio. L’obiettivo dichiarato è quello di:
  • evitare o ridurre la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti
  • ridurre gli impatti complessivi dell’uso delle risorse
  • migliorarne l’efficacia e l’efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione

Le principali modifiche

Le principali modifiche del pacchetto economia circolare hanno riguardato:
  • Apparato definitorio. Attraverso l’introduzione di nuove definizioni (rifiuto non pericoloso, rifiuti urbani, rifiuti alimentari, recupero di materia, riempimento; compostaggio) e la sostituzione di altre (rifiuti urbani; gestione dei rifiuti; compost). Ma soprattutto attraverso lo stravolgimento del concetto di deposito temporaneo, la cui disciplina sostanziale è stata espunta dall’apparato definitorio, ed inserita all’interno del nuovo articolo 185-bis, che elenca analiticamente le condizioni che devono sussistere affinché si possa parlare del “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento”, che viene effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta;
La nuova gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
  • Responsabilità estesa del produttore, i cui regimi saranno istituiti con futuri decreti che dovranno prevedere “misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti”;
  • Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, cui dovranno essere sottoposti i regimi, di cui al punto precedente;
  • Prevenzione della produzione di rifiuti (disciplina in relazione alla quale verrà adottato il “programma nazionale di prevenzione dei rifiuti”, che fisserà “idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite”);
  • Preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (ogni autorità competente, entro le proprie competenze, dovrà adottare le modalità autorizzative semplificate e le misure necessarie per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero. Incoraggiando in particolare “lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta. Sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture”);
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti: a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati; b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari; c) almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di raccolta differenziata; d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (Allegato C); e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio; f) i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi; g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.
  • Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  • Gestione degli imballaggi. Attraverso un puntuale restyling della disciplina contenuta nel Testo Unico Ambientale in relazione all’ambito di applicazione, all’apparato definitorio, ai criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, al sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e a quelli della P.A., ai sistemi autonomi di gestione dei rifiuti di imballaggio, alla disciplina del CONAI).

Modifiche secondarie

Le altre modifiche, importanti ma “meno incisive” hanno riguardato:
  • i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
  • i rifiuti organici (al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte, anche mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione, oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti);
  • la classificazione dei rifiuti;
  • la cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso una disposizione che prevede che “la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati”. Le condizioni previste dalla legge devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;
  • le modalità di gestione del RENTR, il Registro Elettronico Nazionale di tracciabilità dei rifiuti;
  • il puntellamento della disciplina sulla gestione dei rifiuti (catasto dei rifiuti, registri di carico e scarico e formulari), cui si aggiunge la nuova disciplina sul trasporto intermodale (“Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell’intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un’impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio […] a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d’inizio dell’attività di deposito”);
  • le procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI;
  • i criteri direttivi dei sistemi di gestione;
  • la TIA, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Il contributo delle nuove discariche all’economia circolare

Il pacchetto economia circolare prevede consistenti modifiche anche alla disciplina sulle discariche di rifiuti (D.Lgs n. 121/2020). Lo scopo è quello di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. Al fine di:
  • sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
  • prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente. In particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

Le novità introdotte

Il testo del decreto si articola con:
  • l’inserimento di nuovi divieti di smaltimento in discarica (ma a partire dal 2030…). Ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, i cui criteri saranno definiti da un futuro decreto del Ministero dell’Ambiente;
  • nuove regole relative al conseguimento degli obiettivi e alle modalità di gestione dei rifiuti da destinare in discarica;
  • la fine del periodo di gestione post-operativa, che “deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull’effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas)”.
Le nuove modalità di gestione riguardano:
  • i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica;
  • la caratterizzazione di base;
  • la verifica di conformità;
  • le discariche per rifiuti inerti; non pericolosi, con relative sottocategorie; pericolosi;
  • la verifica in loco e le procedure di ammissione.

I veicoli fuori uso e la responsabilità estesa del produttore

Le modifiche in materia di veicoli fuori uso (D.Lgs n. 119/2020) sono volte a dare attuazione alle normative comunitarie che hanno introdotto requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. L’obiettivo è quello di:
  • aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento delle misure volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti;
  • garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
  • assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Le modifiche apportate

In particolare:
  • è stata modificata la definizione di “regime di responsabilità estesa del produttore”. Con lo scopo di prevedere che gli Stati membri adottino una serie di misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto
  • sono stati introdotti i relativi requisiti
  • sono state emanate norme volte ad individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e a introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento l’importazione di veicoli di provenienza ignota, spesso destinati ad essere smembrati delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio

Monitoraggio, sistemi collettivi e razionalizzazione di particolari categorie di RAEE

In materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti, le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 118/2020, in ottica di economia circolare  hanno riguardato:
  • il sistema di monitoraggio e comunicazione degli obiettivi raggiunti anno per anno dallo Stato
  • i sistemi collettivi (“nelle more dell’approvazione dello statuto, i sistemi collettivi di nuova costituzione possono avviare le attività, ivi inclusa l’iscrizione al Registro nazionale in coerenza con lo statuto tipo, decorsi novanta giorni dalla trasmissione dello statuto al Ministro dell’ambiente”)
  • la razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di tali apparecchiature e dall’origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato da settembre 2020, i sistemi di gestione individuali e collettivi determinano, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, l’importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione.
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