Rifiuti

Danno ambientale, RAEE, inquinamento acustico nel D.L. 208/2008

Condividi
Si conclude l'analisi delle disposizioni contenute nel D.L. 208/2008 e delle novità introdotte dall’iter di conversione in legge: in questo articolo, danno ambientale, inquinamento acustico, commissione IPPC, RAEE, educazione ambientale, protezione civile, energie rinnovabili

Danno ambientale

La prima stesura del D.L. 208/2008 introduce, all’articolo 2, la facoltà per il Ministero dell’Ambiente di stipulare una o più transazioni con le imprese interessate, pubbliche o private, relativamente agli oneri di bonifica, di ripristino, nonché del danno ambientale di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento.

Il contratto di transazione implica l’abbandono dell’eventuale contenzioso pendente ed ogni altra azione risarcitoria per il danno ambientale ai sensi della Legge 349/1986 o del D.Lgs. 152/2006.

Si prevede che lo schema di contratto sia comunicato agli Enti pubblici territoriali ed alle altre parti interessate mediante idonee forme di pubblicità.

Il Ministero dell’ambiente convoca quindi una conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti pubblici interessati. Gli atti derivanti dalla conferenza dei servizi sostituiscono qualsiasi altro atto decisorio eventualmente adottato dalle amministrazioni competenti. Lo schema di contratto, così come eventualmente modificato in sede di conferenza dei servizi, viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione da parte del Consiglio.

In caso di inadempienza da parte dei soggetti privati delle obbligazioni assunte, il Ministero dell’ambiente può dichiarare risolto il contratto (previa diffida a provvedere entro trenta giorni) trattenendo quanto già corrisposto.

Tale iter dovrebbe, in base agli intenti dichiarati in premessa al D.L. 208/2008 favorire il ripristino dei siti inquinati e concludere i contenziosi che nascono per le procedure di rimborso delle spese di bonifica. Il ruolo degli enti locali appare, in prima lettura, limitato rispetto alle condizioni previgenti poiché ridotto alla partecipazione alla conferenza dei servizi, i cui atti decisori annullano ogni altro disposto. Tuttavia, con la conversione in legge del decreto è stata eliminata (recependo le critiche da più parti manifestate) dall’articolo2, comma 2 la frase che sanciva la possibilità da parte del Ministero di non rispondere alle osservazioni pervenute.

Altra novità di particolare interesse introdotta con la conversione in legge del decreto è contenuta nel comma 5-bis dell’articolo 2. Si prevede qui che la stipula del contratto comporta la facoltà di utilizzare i terreni, in conformità alla loro destinazione urbanistica, a patto che l’utilizzo non sia incompatibile con le operazioni di bonifica e che sia funzionale all’esercizio di un’attività d’impresa.

Inquinamento acustico

L’articolo 6-ter, introdotto nel D.L. 208 in fase di iter per la conversione in legge stabilisce che la normale tollerabilità delle immissioni o emissioni acustiche ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile dovrà essere accertata fatte salve le disposizioni di legge che disciplinano specifiche sorgenti di rumore.

L’articolo 6-ter del D.L. 208 è finalizzato a coordinare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, che pone appunto limiti per specifiche sorgenti di rumore e fa riferimento a valori di ammissibilità, con quanto previsto dal Codice Civile in materia di normale tollerabilità.

L’art. 844 del Codice Civile pone un vincolo ai livelli di rumore che possono essere immessi nei fondi vicini, attraverso il concetto di normale tollerabilità. La corrente giurisprudenza considera inquinante ovvero molesta la sorgente disturbante che crea un incremento del c.d. rumore di fondo superiore a 3 dB(A).

RAEE

È confermata con la conversione in legge del D.L. 208 (art. 7) la proroga al 31 dicembre 2009 dell’avvio del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Tale proroga risulta necessaria non essendo ancora disponibile il sistema di identificazione univoca dei produttori a livello UE di cui all’articolo 20 comma 4 del D.Lgs. 151/2005.

Misure compensative per rifiuti radioattivi

L’articolo 7-ter del D.L. 208/2008, introdotto con l’iter di conversione in legge, modifica il D.L. 314/2003 “Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”. In particolare sono ridefinite le percentuali relative al contributo di compensazione per i territori che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; si prevede ora che il 50% del contributo sia a favore del comune ospitante, il 25% a favore della provincia ed il 25% a favore dei territori confinanti. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in base alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di 10 chilometri dall’impianto. Prima della modifica il contributo era suddiviso in parti uguali tra comune e provincia.

Educazione ambientale, iniziative per la sostenibilità

L’articolo 7-quater , altra novità introdotta nel corso dell’iter al Senato per la conversione in legge del decreto, destina 9 milioni di euro, per gli anni 2009 e 2010, ad iniziative di educazione ambientale, comunicazione istituzionale e valorizzazione delle aree protette, nonché manutenzione di immobili di pertinenza del Ministero dell’ambiente.

Sempre in tema di educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità, l’articolo 7-quinquies prevede la realizzazione di progetti per la promozione di comportamenti eco-compatibili nell’ambito dell’istruzione superiore secondaria e universitaria.

Sempre in tema di sostenibilità si inserisce l’articolo 7-sexies che prevede un accordo di programma che regolamenti, a fini ecologici, la rinascita e lo sviluppo dei mercati locali dell’usato. Tale accordo dovrà essere approvato in Conferenza unificata, con la partecipazione di associazioni professionali ed imprenditoriali interessate.

Attualmente, i mercati dell’usato sono regolamentati a livello comunale da appositi regolamenti.

Condividi