Rifiuti

Dal 18 giugno ritiro “uno contro uno” dei RAEE domestici e professionali

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Dopo cinque anni di attesa è stato pubblicato in G.U. il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 che individua le modalità semplificate di gestione dei RAEE domestici e professionali da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. Il provvedimento emanato dal MATTM renderà operativo il “ritiro uno contro uno” a decorrere dal 18 giugno 2010

Con il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 vengono disciplinate le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali. Il decreto è in vigore il 19 maggio 2010 e sarà operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno 2010. Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l’iscrizione semplificata all’Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il regolamento (D.M. 8 marzo 2010, n. 65) è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.

Il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, che recepisce tre direttive (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle restrizioni d’uso in queste apparecchiature di determinate sostanza pericolose.

Il provvedimento detta le regole per smaltire correttamente vecchi elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, telefonini, tubi al neon e tutta quella massa di rifiuti elettrici ed elettronici che riempie le nostre case .

Il D. Lgs. n. 151/2005 ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:

– l’obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle “AEE” (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);

– un peculiare sistema di gestione dei “RAEE” (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

Il decreto elimina la complicazione attuale dei cittadini che quando acquistano un nuovo elettrodomestico non sanno come disfarsi del vecchio.

Il provvedimento stabilisce l’obbligo del distributore di ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio alla consegna del nuovo e precisa che i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Il decreto vieta al produttore di indicare separatamente all’acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento.

Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile scatta per le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Entro tale data ogni Stato dell’Unione europea deve garantire che siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il servizio pubblico deve attivare aree attrezzate per la raccolta di questi rifiuti tecnologici aperte a cittadini e venditori, con l’obiettivo di attivare operazioni di riciclaggio e di recupero differenziato.

Le novità contenuto nel DM 8 marzo 2010, n. 65

Il decreto (D.M. 8 marzo 2010, n. 65) introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali. Il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.

I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.

Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell’adempimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ai fini dell’iscrizione alla sezione dell’Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l’ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.

Iscrizione semplificata all’Albo stesso dei distributori e installatori di AEE

Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l’iscrizione semplificata all’Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell’Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.

L’Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.

Per procedere alla comunicazione di iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali è necessario presentare il modello allegato alla delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l’attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a euro 50,00 e la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti. Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell’importo di 50,00 euro.

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