Professione

Appalti, solo le spese e gli oneri accessori sono ribassabili, il compenso no

Il compenso, una delle voci che costituiscono il prezzo a base di gara, è da qualificare anche come ‘equo' ai sensi della legge n. 49/2023 e quindi non è suscettibile di ribasso
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Appalti, solo le spese e gli oneri accessori sono ribassabili, il compenso no

Il Tar del Lazio, nella sentenza n. 20274 del 14 novembre 2024, ha accolto il ricorso per l’annullamento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla demolizione e ricostruzione di un capannone. Il dispositivo si occupa peraltro delle spese e degli oneri accessori in appalto.

Spese e oneri accessori: che cosa prevede il bando di gara

Il bando di gara aveva previsto quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo il Disciplinare, l’offerta economica doveva “indicare, a pena di esclusione, il seguente elemento: ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori, comprensivo del relativo importo destinato alle sole indagini e prove (esclusa manodopera ed oneri della sicurezza relativi alle sole indagini e prove, non assoggettati a ribasso), al netto dell’iva e degli oneri previdenziali“. Tale importo era stato specificato in una tabella del Disciplinare, distinguendolo tra “compenso” e “spese”, comprensive del costo delle indagini, della manodopera stimata per le stesse e degli oneri della sicurezza, queste ultime due voci da ritenersi non ribassabili.

La Stazione Appaltante, nello stabilire il criterio di ribasso da applicare sull’importo a base di gara, aveva fatto riferimento alla delibera Anac n°101 del 28 febbraio 2024, secondo cui l’operatore economico ha comunque facoltà di proporre un ribasso sulle sole spese e sugli eventuali saggi, verifiche e attività propedeutiche alla progettazione oppure può non proporre alcun ribasso.

La verifica dell’anomalia

La ricorrente aveva offerto un importo esattamente corrispondente a quello massimo ribassabile indicato dalla stazione appaltante, ma questa aveva ritenuto l’offerta della ricorrente non conforme, in quanto lesivo della normativa sull’equo compenso prevista dalla legge n. 49/2023.

I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso perché l’elemento specifico, sulla base del quale è stata effettuata la verifica dell’anomalia, è previsto dalla legge n. 49/2023, dove stabilisce (art. 1) che per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Normativa sull’equo compenso e procedure di gara

La sentenza richiama la giurisprudenza sui rapporti tra la normativa sull’equo compenso e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, tra cui la sentenza n. 483/2024 del Tar Reggio Calabria, che riconosce all’operatore la libertà di formulare la propria offerta economica ribassando le voci estranee al compenso, ossia le spese e gli oneri accessori.

Infatti, il compenso del professionista costituisce soltanto una delle componenti del “prezzo” determinato dall’Amministrazione come importo a base di gara, al quale si affiancano altre voci, relative in particolare alle “spese ed oneri accessori”. L’Amministrazione è, dunque, chiamata a quantificare tali voci in applicazione del dm 17 giugno 2016 per individuare l’importo complessivo da porre a base di gara. La voce “compenso”, individuata con tale modalità come una delle voci che costituiscono il prezzo, è da qualificare anche come compenso ‘equo’ ai sensi della legge n. 49/2023 e quindi non è suscettibile di ribasso dall’operatore economico, trattandosi di “equo compenso” il cui ribasso si risolverebbe, essenzialmente, in una proposta contrattuale volta alla conclusione di un contratto pubblico gravato da nullità e contrastante con una norma imperativa.

Le tutele per i professionisti

La legge n. 49/2023, vietando di presentare di offerte economiche al ribasso sulla componente del prezzo costituita dai “compensi”, rappresenta una tutela per i professionisti, in quanto “permetterà loro di conseguire un corrispettivo equo e proporzionato anche da un contraente forte quale è la Pubblica Amministrazione e anche in misura superiore a quella che sarebbero stati disposti ad accettare per conseguire l’appalto” (Tar Veneto, n. 632/2024).

L’operatore economico che, in virtù della sua organizzazione d’impresa, dovesse ritenere di poter ribassare componenti accessori del prezzo (ad esempio le spese generali), potrà avvantaggiarsi di tale capacità nell’ambito del confronto competitivo con gli altri partecipanti alla gara, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di sottoporre a controllo di anomalia quelle offerte non serie o che, per la consistenza del ribasso offerto su componenti accessorie del prezzo, potranno apparire volte ad ottenere un vantaggio indebito traslando su voci accessorie il ribasso economico che, in mancanza della legge n. 49/2023, sarebbe stato offerto sui compensi.

Equo compenso ed eccesso di ribasso

Il regime dell’equo compenso dunque non deroga, bensì integra il sistema dei contratti pubblici, senza frustrarne la sostanza pro-concorrenziale di derivazione euro-unitaria, e, quindi, senza elidere in radice la praticabilità del ribasso sui corrispettivi professionali, la cui determinazione non è da intendersi rigidamente vincolata a immodificabili parametri tabellari, ma la cui congruità rimane, in ogni caso, adeguatamente assicurata dal subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, che è la sede in cui misurare l’incidenza in concreto del ribasso operato sulla componente del compenso e, allo stesso tempo, sulle soglie minime stabilite dalle tabelle ministeriali.

Un ribasso eccessivo, tale da erodere in maniera significativa la componente del ‘compenso professionale’, ove non giustificato da adeguate e convincenti motivazioni di fatto (rivenienti dalle capacità ‘strutturali’ del concorrente, dall’interesse all’affidamento per l’arricchimento del curriculum professionale, dalle esperienze già maturate in progettazioni analoghe, etc.), potrebbe certamente essere valutato dalla stazione appaltante come indicativo di una scarsa serietà dell’offerta, con ogni conseguente determinazione.

Come funziona per legge il ribasso di spese e oneri accessori

Nel caso in esame, l’offerta della ricorrente appare in linea con quanto richiesto dalla normativa attuale che permette di ribassare le sole “spese e oneri accessori” ma non il “compenso”, non ravvisandosi alcun vincolo normativo che potesse impedire al concorrente di effettuare un ribasso del 100% sulle voci cui la stessa stazione appaltante permetteva il ribasso.

Dunque, l’offerta in questione si è attenuta alle indicazioni della stazione appaltante sulle somme ribassabili, avendo operato il ribasso sulle cd. voci accessorie e non sul compenso, mentre la stazione appaltante non ha dimostrato che questo ribasso intaccasse l’equo compenso. Del resto, tale ribasso era stato presentato anche da altri concorrenti e la stessa aggiudicataria aveva presentato un ribasso del 99%.

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